Giochi soggetti a Iva, Corte Ue chiarisce il trattamento fiscale

La Corte Ue ha deciso che i giochi d'azzardo online e offline possono essere trattati in modo diverso ai fini Iva

Foto di Giorgia Bonamoneta

Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pubblicato: 13 Settembre 2024 18:20

Il 12 settembre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla controversia relativa alla tassazione Iva sui giochi online con la sentenza nella causa C-73/2023. La decisione chiarisce che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della direttiva Iva non impedisce agli Stati membri di trattare diversamente i giochi offline, esenti da Iva, rispetto a quelli online, che possono essere soggetti a tassazione.

Direttiva Iva: cosa cambia con l’articolo 135

L’articolo 135 della direttiva Iva disciplina le esenzioni dall’imposta per scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro. Esso concede agli Stati membri la facoltà di stabilire condizioni e limiti per l’esenzione dall’Iva, purché tali norme rispettino il principio di neutralità fiscale. Questo principio è alla base del sistema comune dell’Iva e richiede che beni e servizi simili non siano trattati in modo diverso a fini fiscali, per evitare distorsioni della concorrenza.

Nella causa specifica, una società di scommesse belga operava con l’esenzione Iva sui giochi online fino al 2016, anno in cui il Belgio ha introdotto una nuova normativa che ha abrogato l’esenzione per i giochi d’azzardo con poste di denaro online, mantenendola però per i giochi offline e per le lotterie. La Corte di Giustizia Ue ha esaminato se questa distinzione fosse in contrasto con la direttiva Iva e il principio di neutralità fiscale.

Qual è differenza tra giochi online e offline?

Uno degli aspetti centrali della sentenza è la distinzione tra giochi d’azzardo forniti per via elettronica (online) e quelli non elettronici (offline). La Corte ha stabilito che fattori come l’accessibilità geografica e temporale, l’anonimato e la modalità di interazione tra giocatori e operatori possono giustificare un trattamento fiscale diverso. Questo riconosce che le condizioni di gioco online offrono un’esperienza qualitativamente diversa rispetto a quelle offline, incidendo sulle preferenze del consumatore medio.

La sentenza ha inoltre chiarito che le lotterie rappresentano un’eccezione: la partecipazione a lotteria rimane esente da Iva, sia che avvenga online sia offline, poiché in esse la possibilità di vincita dipende unicamente dalla sorte e non dalle abilità del giocatore, a differenza di altri giochi d’azzardo.

Quali le implicazioni per i giochi d’azzardo

La Corte ha approfondito come i diversi formati di gioco e le differenze relative ai limiti di puntata e di vincita influenzano la scelta del consumatore medio. La possibilità di vincita è uno degli elementi principali che attraggono il giocatore e fattori come la frequenza delle vincite e l’interazione con il gioco variano notevolmente tra i formati online e offline. Questo influisce sulla comparabilità delle due tipologie di giochi.

La Corte ha anche evidenziato che il semplice fatto che un gioco sia gestito da operatori diversi o con regimi giuridici differenti non è rilevante per la comparazione ai fini Iva. Di conseguenza, la normativa belga, che esenta i giochi offline ma impone l’Iva su quelli online, risulta compatibile con la direttiva Iva e il principio di neutralità fiscale, in quanto i due tipi di giochi non sono considerati direttamente concorrenti.

Il rimborso dell’Iva

Il principio di cooperazione leale tra Stati membri, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione Europea, obbliga gli Stati a eliminare le conseguenze di eventuali violazioni del diritto dell’Unione. La Corte ha stabilito che, qualora una normativa nazionale violi il diritto Ue, spetta alle autorità dello Stato membro adeguarsi rapidamente e risarcire i soggetti passivi per le imposte indebitamente riscosse. La Corte ha anche chiarito che il rimborso dell’Iva non è dovuto se si dimostra che l’imposta è stata trasferita su altri soggetti, come nel caso dei consumatori finali che partecipano ai giochi d’azzardo.