IVA agevolata al 10% sui beni significativi: interviene l’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi riguardo i beni significativi e l'Iva agevolata al 10%: cosa ha detto

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito ai beni significativi che consentono di ottenere l’IVA agevolata al 10%, entrando nel dettaglio e sciogliendo alcuni dubbi.

La normativa di riferimento è la legge 488/1999, in particolare l’articolo 7, nel quale si specificano quali sono i beni significativi. Il 12 luglio l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una comunicazione nella quale scrive che i beni ai quali viene riconosciuta l’Iva agevolata al 10% sono quelli che risultano autonomamente funzionali rispetto al manufatto principale e relativamente agli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi.

Iva agevolata al 10%: cosa prevede il decreto

Nel decreto ministeriale del dicembre 1999 vengono individuati i beni significativi. Rientrano:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno.

Sono beni il cui valore assume rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Possono rientrare all’interno dell’elenco anche i beni che hanno la stessa funzionalità di quelli evidenziati dal decreto, ma che per alcune caratteristiche hanno una denominazione differente. La stufa a pellet può essere ad esempio utilizzata per scaldare l’acqua e produrre acqua sanitaria: può essere quindi assimilata alla caldaia. Al contrario, la stufa a pelle utilizzata solo per il riscaldamento non può essere considerata simile alla caldaia.

Nel caso in cui all’interno di una manutenzione ordinaria o straordinaria vengano impiegati beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito rimane soggetto all’aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Al contrario, se il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota del 10 per cento si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo e quello dei beni significativi. Sul valore rimanente del bene significativo viene applicata l’aliquota ordinaria.

Iva agevolata al 10%: come gestire gli altri beni simili

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito la collocazione di altri beni simili, ma non uguali ai beni già identificati dal decreto ministeriale. Le tapparelle ad esempio e sistemi analoghi come scuri o veneziane, si ritiene che siano autonome rispetto agli infissi. Il loro valore non viene attratto nel valore degli infissi e quindi vengono considerati tra i beni con applicazione di IVA agevolata al 10 per cento. Se invece le tapparelle sono strutturalmente integrate negli infissi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.

Considerazioni simili ha fatto l’Agenzia in merito all’installazione di zanzariere, mentre le grate di sicurezza non sono riconducibili per funzione a nessuna delle categorie di beni significativi elencate nel decreto. Quindi ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10 per cento all’intervento di manutenzione per installazione di infissi e grate di sicurezza, il valore delle grate non deve confluire nel valore degli infissi, ma nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10 per cento.