Il Fisco batte cassa prima di Natale: le tasse da pagare entro il 20 dicembre

Dal 18 al 20 dicembre sono concentrati tutta una serie di adempimenti che impegneranno i contribuenti al versamento di tutta una serie di tasse proprio prima di Natale

Foto di Federica Petrucci

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Proprio prima di Natale, dal 18 al 20 dicembre, il Fisco batte cassa, con una serie di adempimenti che coinvolgono sia i contribuenti che le imprese.

Vediamo, nel dettaglio, le tasse da pagare e quali sono le scadenze.

Professionisti e contribuenti: le tasse da pagare il 18 dicembre

Il primo appuntamento con il Fisco, prima di Natale, è quello del 18 dicembre, giorno in cui nello specifico:

  • i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre);
  • gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva devono versare, a titolo di acconto pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2023, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a contratti di locazione breve;
  • i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di novembre.

In questi casi, i versamenti vanno effettuati con modello F24, online, utilizzando una delle seguenti modalità:

  • i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • ricorrendo, tranne nel caso di F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate;
  • tramite intermediario abilitato.

Versamenti di fine anno per i datori di lavoro

Il 18 dicembre è una data importante del calendario fiscale anche per quanto riguarda i sostituti d’imposta, ovvero i datori di lavoro con dipendenti che sono chiamati a versare:

  • l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate, nel mese di novembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  • l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per i trattamenti di fine rapporto maturati nell’anno 2023.

Nello stesso giorno, i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo (tranne nel caso di modello F24 a saldo zero) ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate.

Conguagli di fine anno per pensionati e contribuenti

Dicembre è anche il momento dei conguagli di fine anno, ovvero quelle operazioni che impegnano gli enti pubblici e privati nel ricalcolo delle imposte versate durante l’anno. Questo vuol dire che, una volta concluse le verifiche, gli organismi che si occupano di gestione dei fondi pensione e di assistenza fiscale possono riconoscere all’utenza di riferimento (pensionati e contribuenti) specifici rimborsi oppure procedere per effettuare trattenute.

Capita quando si riscontra il versamento di un’imposta maggiore rispetto a quella dovuta (quindi viene riconosciuto un rimborso delle somme pagate in eccesso) o un mancato pagamento (quindi viene di conseguenza recuperato quanto ancora non corrisposto).

Fatta questa premessa, dunque, è utile sapere quali enti saranno coinvolti in queste operazioni il 18 dicembre.

Nel dettaglio:

  • i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, nonché sui pignoramenti presso terzi, l’acconto mensile Irap, le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’Iva mensile, la quarta rata del saldo Iva relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione Iva annuale con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi, tutti corrisposti nel mese di novembre;
  • gli enti e gli organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento, tramite il modello F24Ep con modalità telematiche, delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre;
  • gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l’Iva relativa al mese di novembre dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l’F24EP (codice tributo 620E) e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040);
  • le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015), versano l’imposta relativa al mese di novembre dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” utilizzando i codici tributo 621E (per l’F24EP) e 6041 (per l’F24 “ordinario”).

Appuntamento col Fisco prima di Natale: le tasse da pagare il 20 dicembre

A ridosso di Natale, gli appuntamenti col Fisco italiano più importanti sono due, e sono entrambi concentrati il 20 dicembre.

Nello specifico:

  • le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di novembre. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati;
  • i condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2023 per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2023 devono versare tali somme tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i relativi codici tributo.

Si tratta degli adempimenti che di fatto chiudono l’anno.

Solo i contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento, sia mensili che trimestrali, devono provvedere al versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2023 entro il 27 dicembre (utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato), dopo di che gli appuntamenti con l’Agenzia delle Entrate sono rimandati al prossimo anno.