Dl Ristori, quali sono le indennità Covid detassate

La novità è contenuta nella legge di conversione del Decreto Ristori: le somme ricevute dai contribuenti a causa dell’emergenza coronavirus non concorrono alla formazione del reddito

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Pubblicato: 18 Dicembre 2020 09:50

I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione di reddito imponibile. È quanto previsto dalla legge di conversione del Decreto Ristori approvata in Senato il 15 dicembre 2020

Nel testo viene specificato che i contributi e le indennità “di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, da chiunque erogati” ed “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione” spettanti ai “soggetti esercenti impresa, arte, o professione”, nonché “ai lavoratori autonomi” non concorreranno alla “formazione di reddito imponibile”. L’agevolazione è estesa anche all’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Detassazione indennità Covid: la novità

La detassazione delle somme concesse per contrastare gli effetti economici della pandemia è stata già prevista dall’inizio dell’emergenza per alcuni aiuti specifici: i contributi a fondo perduto e i diversi bonus Covid, ad esempio.
Con la novità inserita nella legge di conversione del Decreto Ristori, assume una portata ampia e generale: indennità, contributi e strumenti di sostegno erogati in base alle disposizioni dei diversi provvedimenti emergenziali non sono inclusi nella base imponibile sui cui vengono calcolate le imposte sui redditi e l’Irap dovute.
Lo stesso trattamento fiscale spetta sia ai soggetti esercenti impresa, arte o professione che ai lavoratori autonomi beneficiari degli aiuti Covid.

Detassazione indennità Covid: a cosa si applica

L’esclusione dal reddito imponibile si applica ai contributi e alle indennità “di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che devono, però, essere diversi da quelli che venivano già concessi prima della crisi epidemiologica.
Il fisco, di fatto, decide quindi di detassare le indennità e i bonus, a patto che siano stati introdotti ex novo per l’emergenza sanitaria e non siano semplici estensioni di strumenti già in vigore.
La detassazione si applica:

  • ai soggetti esercenti impresa, arte o professione;
  • ai lavoratori autonomi beneficiari degli aiuti Covid.

Non c’è alcuna distinzione in base all’ente che ha corrisposto le somme: la detassazione vale per bonus e contributi da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Quali aiuti sono detassati

Sono esclusi dalla formazione del reddito i contributi e indennità “di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ad esempio:

  • indennità Covid omnicomprensiva 1.000 euro
  • indennità Covid ominicomprensiva 800 euro lavoratori dello sport
  • contributi a fondo perduto
  • bonus ristorazione

e tutti gli altri, a patto che, come abbiamo visto, siano stati introdotti ex novo a causa dell’emergenza Covid in corso.