Due sentenze di tribunale hanno confermato che la disciplina fiscale dei dividendi, ma anche degli interessi, maturati all’estero da soggetti residenti in Italia, è cambiata. La doppia tassazione che vigeva come standard nel nostro Paese da diversi anni, è stata dichiarata illegittima sulla base di una sentenza della Cassazione.
La nuova normativa dovrebbe permettere non solo agli imprenditori di pagare meno tasse, ma anche di richiedere un rimborso al fisco pari alle aliquote versate, ma non dovute. Richiederlo però può essere complicato, perché lo Stato si sta muovendo in senso opposto.
La doppia tassazione sui dividendi
In un’intervista al Sole24Ore Tomaso de Simone, partner di Kpmg Private Italia, ha spiegato i cambiamenti che potrebbero presto avvenire all’interno del regime fiscale di tassazione dei dividendi esteri e degli interessi maturati fuori dai confini dell’Italia. In passato infatti la tassazione risultava di fatto doppia, come spiega lo stesso de Simone.
“Lo stesso dividendo di fonte estera in Italia viene poi assoggettato all’aliquota del 26% calcolata su un imponibile pari al dividendo al netto delle ritenute operate nello Stato estero se il flusso viene percepito attraverso una banca italiana. Invece se la persona fisica non canalizza il dividendo su un intermediario residente deve computare il dividendo al lordo, senza poter dedurre la ritenuta subita all’estero, nella propria dichiarazione dei redditi e versare l’imposta sostitutiva del 26% su tale importo lordo, subendo un’ulteriore penalizzazione” ha dichiarato.
L’intervista è poi proseguita con un esempio: “In prima istanza in sede di distribuzione del dividendo l’investitore potrebbe effettuare una comunicazione circa la propria residenza fiscale e la volontà di applicare la ritenuta convenzionale vigente tra i due Stati, vedendosi così applicata la ritenuta del 15% sul dividendo erogato”.
“Sarà applicata in prima battuta la ritenuta locale tedesca del 26,375% e successivamente l’investitore italiano deve presentare un’istanza di rimborso all’amministrazione fiscale tedesca al fine di recuperare la maggiore imposta pagata in Germania calcolata sul differenziale tra la ritenuta locale (26,375%) e la ritenuta convenzionale (15%). In tal caso, l’importo ottenuto a rimborso, sarà considerato imponibile in Italia” ha quindi concluso de Simone, chiarendo quindi il nuovo regime.
Le sentenze e il nuovo regime fiscale: come chiedere il rimborso
Due recenti sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie di Verona (n.423/2023) e di Siena (n.68/2024), basate su un giudizio già espresso due volte in altrettante sentenze della Cassazione (25698/2022 e 10204/2024), hanno però ribaltato quanto previsto dalla normativa, come spiegato ancora da de Simone: “Il nuovo orientamento giurisprudenziale permetterebbe di chiedere a rimborso all’Agenzia delle Entrate il differenziale tra la ritenuta effettivamente scontata e la ritenuta locale del 26%, pari nel primo scenario dell’esempio a 15mila euro che prima non era possibile richiedere. Una cifra che scende a 11.100 euro ma rimane di tutto rispetto nel secondo scenario illustrato nell’esempio”.
Chi ha pagato più tasse del dovuto su dividendi e interessi maturati all’estero potrebbe quindi in teoria richiedere il rimborso allo Stato, che però si sta attrezzando per questa eventualità. Cambierà infatti gli accordi bilaterali con numerosi Paesi, per impedire che queste sentenze siano applicabili e perdere di conseguenza miliardi di euro di gettito fiscale. Chi ha investimenti all’estero dovrà quindi muoversi in fretta, prima che gli accordi vengano modificati.