Il Superbonus viene riconosciuto per i ruderi e le case diroccate?

L’ultima circolare emessa dall’Agenzia delle entrate specifica i requisiti minimi (e i termini temporali) per poter usufruire dell’agevolazione edilizia

Pubblicato: 30 Luglio 2023 16:00

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Federico Casanova

Giornalista politico-economico

Giornalista professionista specializzato in tematiche politiche, economiche e di cronaca giudiziaria. Organizza eventi, presentazioni e rassegne di incontri in tutta Italia.

Mentre il suo direttore Ernesto Maria Ruffini si ritrova (più o meno involontariamente) protagonista di una querelle mediatica che lo vede contrapposto al vicepremier Matteo Salvini, l’istituto dell’Agenzia delle entrate sta utilizzando queste settimane estive comprese tra giugno e luglio per diffondere una serie di circolari contenenti indicazioni specifiche per quanto riguarda i cosiddetti Bonus edilizi.

Un ambito che non rientra nei diversi botta e risposta andati in scena tra il responsabile dell’ente della Riscossione e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che invece hanno battagliato in merito ad un’altra questione che tocca da vicino milioni di cittadini, ossia quella delle cartelle esattoriali e della possibilità da parte del governo di Giorgia Meloni di approvare nei prossimi mesi quella che viene definita come pace fiscale (da molti classificata come un vero e proprio condono per gli evasori).

Detrazione fiscale per la ristrutturazione di una casa diroccata: le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Tralasciando questo aspetto e tornando a focalizzarci sulle novità approvate dall’Agenzia delle entrate, vogliamo porre l’attenzione su uno specifico paragrafo contenuto nel documento diffuso lo scorso 26 giugno. Nello specifico, l’istituto ha elencato quali siano le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus edilizio quando si vanno a ristrutturare ruderi e case diroccate.

Il tema infatti è molto più delicato di quello che può apparire. Difatti, come segnalato da numerosi lettori che hanno scritto alla redazione di Qui Finanza, nei casi in oggetto quasi sempre si pone un problema di natura tecnica, ma anche molto pratica: i proprietari degli stabili collabenti o diruti, proprio per la condizione di totale o parziale inagibilità dell’edificio interessato, sono del tutto privi di qualsivoglia Attestato di prestazione energetica (APE).

Ebbene, con la circolare di cui sopra, l’ente ha voluto specificare come gli interventi di demolizione e ricostruzione messi in atto per questa tipologia di fabbricato possano essere inglobati a pieno titolo tra quelli riconducibili alla ristrutturazione edilizia. Un’apertura accolta con gioia da parte di moltissimi cittadini che, invece, nel corso degli ultimi mesi hanno visto diradarsi sempre di più le possibilità di utilizzare gli sconti.

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L’aggiornamento si riferisce alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 e la detrazione delle spese (per una percentuale variabile) è subordinata al verificarsi di due distinte condizioni che riassumiamo in seguito:

  • occorre che siano realizzati interventi di isolamento termicodelle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • al termine degli interventi, l’edificio deve raggiungere una classe energetica in fascia A.

Inoltre, per risolvere la questione dell’APE (di cui è consentito l’esonero solo per quella iniziale, ma non per quelle in itinere), è stato decisa la necessità di dimostrare – sulla base di un’apposita relazione tecnica – che nel suo stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 (numero 311). Tale impianto deve risultare situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, dev’essere funzionante o comunque riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.