Confermato nel Decreto Rilancio il superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (anche su alcune seconde case). Possibile usufruire sia dello sconto in fattura, sia della cessione del credito, anche ad una banca.
La cessione del credito, peraltro, è prevista anche per altre nuove agevolazioni fiscale previste per l’emergenza Coronavirus, come i crediti d’imposta sull’affitto di commercianti e PMI, o quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro.
Tempistica
Come noto, La possibilità di applicare sconto in fattura o cessione del credito riguarda i lavori sostenuti nel 2020 e nel 2021. Si applica a tutti i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per i quali è prevista la nuova detrazione al 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. E’ prevista anche per altri interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, rischio sismico.
Quali lavori
- Ristrutturazioni edilizie: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oppure lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari. Molto in sintesi, sono i lavori a cui si applica la detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro previsti dall’ articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986.
- Efficienza energetica: lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento. Sono gli interventi agevolati con l’ecobonus al 65% previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013.
- Lavori antisismici: sono i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3 (in base alla classificazione del rischio sismico) previsti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013.
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna: sono i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).
- Installazione di impianti solari fotovoltaici.
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: articolo 16-ter dl 63/2013.
Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 505 e via dicendo, a ognuno dei lavori di applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
- Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.