Bonus edilizi dopo vendita, donazione o successione dell’immobile: chi ne beneficia

Chi ha diritto ai bonus edilizi dopo la vendita della casa? Come funziona la clausola di riserva per trattenere le rate residue

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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La compravendita di un immobile non è mai un’operazione puramente meccanica, specialmente quando entrano in gioco le detrazioni fiscali ottenute grazie ai bonus edilizi. L‘articolo 16-bis, comma 8, del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) funge da bussola, ma è una norma che lascia ampi spazi di manovra alla volontà delle parti. Senza una pianificazione accurata tra venditore, acquirente e notaio, il rischio di perdere migliaia di euro di detrazioni è estremamente elevato.

In questo scenario, la parola chiave è continuità. Il legislatore fiscale vuole che il beneficio segua l’immobile, ma permette a chi ha sostenuto la spesa di trattenere il vantaggio economico.

Le detrazioni sono trasferite automaticamente

La regola generale è di una semplicità quasi brutale: se non si scrive nulla nel rogito, le rate residue dei bonus edilizi passano al nuovo proprietario. Questo accade perché la detrazione è legata al diritto reale sull’unità immobiliare.

La logica del periodo d’imposta

Un errore comune è pensare che le rate vengano ripartite in base ai mesi di possesso nell’anno della vendita. Non è così. La detrazione spetta a chi è proprietario al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Esempio pratico:

Se si vende ad aprile 2026, la rata che verrà dichiarata nel 2027 (relativa alle spese dell’anno precedente) volerà automaticamente nelle mani del compratore, a meno di un patto contrario. Il venditore, quindi, perde il diritto non solo alle rate future, ma anche a quella relativa all’anno in cui avviene il rogito.

La deroga: la clausola di riserva

La legge permette di derogare a questo automatismo. Il venditore può dichiarare nell’atto di voler mantenere per sé le detrazioni residue. Questa è la cosiddetta clausola di riserva.

Come indicare le detrazioni nel contratto

La negoziazione sui bonus edilizi deve iniziare molto prima dell’incontro davanti al notaio. Se il prezzo di vendita è stato calcolato considerando che il venditore recupererà parte dei costi tramite le detrazioni, questo deve essere messo nero su bianco fin da subito.

Il ruolo del contratto preliminare

È fondamentale inserire la volontà di riserva già nel contratto preliminare:

  • la trasparenza evita che l’acquirente si senta derubato di un beneficio fiscale all’ultimo momento;
  • la presenza dei bonus può essere una leva per trattare sul prezzo di vendita;
  • l’obbligazione vincola le parti a riportare la stessa clausola nel rogito definitivo.

L’importanza dell’atto pubblico

Per l’Agenzia delle Entrate non basta una stretta di mano o una scrittura privata non autenticata. La clausola di riserva deve risultare da:

  • atto pubblico (rogito notarile);
  • scrittura privata autenticata;
  • atto integrativo successivo, purché autenticato e registrato.

Atto integrativo dopo la vendita

Se il rogito è silente, il venditore ha ancora una scialuppa di salvataggio.

È possibile stipulare un atto integrativo post-vendita in cui entrambe le parti dichiarano che l’accordo di riservare la detrazione al venditore esisteva già al momento del rogito. Questo documento deve essere autenticato da un notaio.

Destinatari del trasferimento: persone fisiche o società

La natura dell’acquirente cambia radicalmente le regole del gioco. I bonus edilizi legati alle ristrutturazioni sono, nella loro forma ordinaria, detrazioni dall’Irpef. Questo crea una barriera invalicabile quando il compratore non è una persona fisica.

La vendita a una società

Se si decide di vendere un appartamento a una società, le detrazioni residue restano al venditore. C’è, infatti, un’incompatibilità fiscale, perché le società pagano l’Ires, non l’Irpef. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento automatico non opera verso soggetti Ires.

In questo caso specifico, non è tecnicamente necessaria la clausola di riserva, poiché il trasferimento sarebbe comunque impossibile per legge.

La vendita a un’impresa individuale

Discorso diverso per l’imprenditore individuale. :

  • se acquista l’immobile come privato (fuori dall’esercizio dell’impresa), il trasferimento avviene;
  • se acquista l’immobile nell’ambito della ditta, si rientra nel caso dell’incompatibilità fiscale.

Donazione e successione: gli atti a titolo gratuito

I bonus edilizi seguono l’immobile anche quando non c’è uno scambio di denaro. La gratuità dell’atto non ferma il passaggio dei benefici fiscali.

La donazione

Donare una casa a un figlio o a un nipote comporta il trasferimento automatico delle detrazioni: ai fini fiscali, il donatario (chi riceve) è trattato come un acquirente.

Anche il donante può decidere di trattenere i bonus, inserendo la clausola nell’atto di donazione.

La successione (eredità)

Qui le regole si fanno più rigide e meno flessibili. In caso di decesso del contribuente, le quote residue si trasmettono agli eredi, ma a una condizione imprescindibile: la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Se ci sono più eredi, la detrazione si ripartisce in parti uguali tra chi mantiene la detenzione dell’immobile (ad esempio l’erede che ci va ad abitare).

Se, invece, viene affittata o venduta la casa ereditata immediatamente, l’erede perde il diritto alle rate residue di quell’anno e dei successivi.

Nuda proprietà e usufrutto: un caso complesso

Il frazionamento dei diritti reali (proprietà e godimento) genera spesso confusione nel campo dei bonus edilizi. Il criterio guida è sempre la disponibilità del bene.

Vendita della nuda proprietà

Se il venditore cede la nuda proprietà ma mantiene l’usufrutto (il diritto di abitare o affittare la casa per tutta la vita), le detrazioni non passano all’acquirente. Il presupposto per la detrazione, infatti, è il possesso o la detenzione. L’usufruttuario resta il detentore fiscale del bene.

Quando l’usufrutto si estingue (solitamente per morte dell’usufruttuario), le eventuali quote residue passano al nudo proprietario, purché ne acquisisca la detenzione.

Il concetto di detenzione materiale

L’Agenzia delle Entrate sottolinea spesso che per godere dei bonus edilizi non basta il titolo giuridico (essere proprietari), ma serve il controllo effettivo del bene:

  • abitare l’immobile è la forma più pura di detenzione;
  • se la casa è vuota e pronta all’uso da parte del proprietario, la detenzione è garantita.

Se l’immobile è concesso in locazione a terzi, la detenzione materiale passa all’inquilino. In ambito di successione, questo è fatale per il bonus. In ambito di compravendita tra vivi, la giurisprudenza è più morbida, ma è un punto di attenzione costante.

Aspetti pratici e check-list per il venditore

Se si sta vendendo un immobile ristrutturato e si vogliono proteggere i bonus edilizi, è importante seguire questi passaggi:

  • devono essere calcolate esattamente quante rate mancano al termine della detrazione (ad esempio 6 rate su 10);
  • si deve valutare il risparmio moltiplicando l’importo della singola rata per gli anni residui – quella è la somma che verrebbe regalata all’acquirente;
  • specificare chiaramente nell’annuncio o durante le visite se le detrazioni restano al venditore o meno.

È importante, infine, chiedere esplicitamente al notaio di inserire la dicitura:

Le parti di comune accordo convengono che le detrazioni fiscali residue relative agli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR rimarranno in capo alla parte venditrice.