Contributi contro il caro bollette, istruzioni e scadenze

Novità sui contributi contro il caro bollette: l'Agenzia delle Entrate dirama le istruzioni da seguire per poter ottenere gli aiuti previsti dalla Manovra

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Luca Bucceri

Giornalista economico-sportivo

Giornalista pubblicista esperto di sport e politica, scrive di cronaca, economia ed attualità. Collabora con diverse testate giornalistiche e redazioni editoriali.

È trascorso un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, conflitto che ha avuto importanti risvolti non solo sulla politica internazionale, ma anche e soprattutto sull’economia globale. Uno degli effetti indesiderati della battaglia iniziata con l’invasione russa del 24 febbraio 2022 è stato l’aumento incontrollato dei costi dell’energia che si è tradotto, purtroppo per i cittadini, in un periodo nero di rialzi per le bollette di gas e luce. Sovrapprezzo che, ancor oggi, si fatica ad affrontare in un quadro generale di aumenti anche dei prodotti di prima necessità al supermercato.

Per affrontare questa crisi il Governo nell’ultimo anno, sia con l’esecutivo Draghi sia con quello Meloni, ha adottato misure e aiuti per cittadini e aziende volti a contribuire come possibile. I contributi, dunque, sono stati inseriti nel cosiddetto decreto Ucraina, il dl 21/2022 che prevede gli aiuti per una ristretta platea con chiare scadenze e i codici tributo da utilizzare.

Contributi contro il caro bollette, le istruzioni

A fare un punto della situazione, chiarendo chi sono i beneficiari del contributo e chi invece è escluso dal versamento, è stata l’Agenzia delle Entrate. Con una circolare degli scorsi giorni ha fornito infatti le prime istruzioni riguardo il nuovo contributo contro le bollette da infarto introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. Nello specifico si fa riferimento a quelli che sono i soggetti interessati dal contributo, ovvero tutti coloro che esercitano nel territorio dello Stato italiano con lo scopo di vendita dei beni. Si tratta di attività che si occupano di:

  • produzione di energia elettrica o di gas metano;
  • estrazione di gas naturale;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

A essere escluse dal versamento sono invece le imprese che organizzano e gestiscono le piattaforme per lo scambio di energia elettrica e gas e le micro imprese e imprese piccole che esercitano “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione” (Codice Ateco 47.30.00) che hanno meno di 50 dipendenti e che hanno un fatturato annuo che non superi i 10 milioni di euro.

Per poter accedere al contributo bisogna però fare attenzione ai limiti posti. Il comma 116 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 individua infatti la base imponibile del contributo di solidarietà e l’aliquota per la determinazione del contributo stesso. Come si legge nella circolare, infatti, la norma prevede che il contributo di solidarietà si applichi “sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022”.

Contributi per il caro bollette, come fare e le scadenze

Per i soggetti con periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, la base imponibile del contributo di solidarietà deve essere determinata come segue:

  1. calcolare la media del reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione ACE) per le annualità d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021;
  2. calcolare il 10% della media ottenuta;
  3. sommare la media ottenuta con l’importo della media maggiorata del 10%;
  4. sottrarre dal reddito relativo all’anno d’imposta 2022 l’importo ottenuto al punto 3.

Se il risultato restituisce una somma che è di almeno il 75% si deve versare il contributo, altrimenti no. L’importo da versare, va specificato, non potrà essere superiore a una quota del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio precedente a quello in corso il 1 gennaio 2022.

Il versamento dovrà essere fatto in due rate distinte, rispettando le scadenze. La prima rata, tra l’altro, è molto vicina e dovrà essere versata il 30 giugno 2023. Come? Il versamento dovrà giungere tramite un modello F24 nel quale bisogna indicare nella sezione “erario” i codici tributo corrispondenti, solo per le somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Bisognerà quindi inserire la data dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nella sezione denominata “anno di riferimento”, utilizzando tutte e quattro le cifre, ovvero utilizzando il formato “AAAA”.