Indicazione geografica per i prodotti artigianali, arriva il nuovo regolamento

L'accordo provvisorio contribuirà a proteggere e rafforzare la visibilità delle piccole imprese che producono prodotti artigianali tradizionali correlati alle regioni di appartenenza.

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Pubblicato: 22 Maggio 2023 16:05

L’UE dispone di una protezione specifica delle IG (Indicazione geografica) per i vini, le bevande a base di alcool e altri prodotti agricoli e alimentari, ma fino ad ora non esisteva alcun meccanismo a livello europeo per proteggere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali relative ad altri prodotti quali quelli artigianali e industriali, come ceramiche, opere in vetro, abbigliamento, pizzi, gioielli o mobili.

La tutela di questi prodotti, sebbene già concessa in alcuni Stati membri, vede livelli differenti di protezione giuridica in Europa. I fabbricanti di prodotti artigianali e industriali che intendono proteggere un’Indicazione geografica, in tutta l’UE, devono presentare una domanda di protezione giuridica in ogni singolo Stato membro, con oneri economici e dispendio di tempo non indifferenti.

La mancanza di un regime univoco a livello europeo impedisce anche ai produttori dell’UE di beneficiare appieno di una protezione a livello internazionale per i loro prodotti IG.

Cos’è un’indicazione geografica

Un’indicazione geografica (IG) è un segno utilizzato per indicare che un prodotto ha un’origine geografica specifica e possiede una certa reputazione o qualità a motivo di tale luogo di origine.

Un’indicazione geografica (IG) comprende, solitamente, la denominazione del luogo di origine. Tutti i gruppi di produttori della zona in cui si fabbrica un determinato prodotto secondo una modalità prescritta possono fregiarsi collettivamente dell’IG.

Il nuovo regolamento e i suoi ambiti di applicazione

La non uniformità di protezione specifica ha consentito alla Commissione di accogliere con estremo favore l’accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul nuovo regolamento per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali, frutto di originalità, competenze e autenticità, che caratterizzano le numerose tradizioni regionali europee.

Una volta adottato, il regolamento si applicherà a prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro e porcellana.

I prodotti artigianali sono prodotti fabbricati interamente a mano oppure con l’ausilio di utensili manuali, o anche con mezzi meccanici, purché il contributo manuale diretto rappresenti ancora la componente più importante del prodotto finito.

I prodotti industriali sono prodotti fabbricati in modo standardizzato, generalmente su larga scala e avvalendosi di macchinari.

Tra i prodotti che potranno beneficiare di questo nuovo regime di protezione delle indicazioni geografiche vi sono, ad esempio:

  • il vetro di Murano
  •  il tweed del Donegal
  • la porcellana di Limoges
  • la coltelleria di Solingen e di Albacete
  • la ceramica di Bolesławiec.

Sebbene questi prodotti siano conosciuti a livello internazionale, i loro produttori non hanno fino a questo momento potuto contare sulla protezione di un’indicazione dell’UE volta a collegare univocamente l’origine e la reputazione alla qualità.

Il nuovo regolamento, quindi, consentirà ai produttori dell’UE di proteggere i prodotti artigianali e industriali e le loro competenze tradizionali, in Europa e nel mondo, anche online, permettendo a queste realtà di porsi su un piano di parità rispetto alle indicazioni geografiche protette già esistenti nel settore agricolo.

I criteri da soddisfare per poter richiedere la protezione IG

Per beneficiare della protezione IG il prodotto deve rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità, incentrati sulla qualità del prodotto radicata a livello geografico:

  • essere originario di un luogo, di una regione o di un paese specifici;
  • possedere una qualità, una reputazione o un’altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;
  • almeno una delle sue fasi di produzione deve aver luogo nella zona geografica definita.

Le procedure di controllo

Per garantire le caratteristiche specifiche dei prodotti IG, i produttori saranno soggetti a un sistema di controllo che verifica il rispetto delle specifiche di produzione prima che il prodotto sia immesso in commercio e anche quando è presente sul mercato.

La nuova procedura di autodichiarazione offre agli Stati membri un’alternativa alla procedura convenzionale di controllo da parte di terzi, già nota nell’ambito del regime di protezione delle IG per i prodotti agricoli.

La nuova procedura prevede la possibilità per i produttori di dichiarare all’autorità competente il rispetto delle specifiche di produzione mediante un’autodichiarazione, che deve essere rinnovata ogni tre anni.

L’esattezza delle informazioni contenute nell’autodichiarazione sarà verificata dall’autorità competente su base casuale e sarà istituito un sistema di deterrenza basato su sanzioni, con l’obiettivo di creare una procedura di controllo più semplice, meno onerosa e più mirata per i fabbricanti di prodotti artigianali e industriali.

La protezione delle IG su Internet

La proposta garantisce che la protezione delle IG si applichi sia offline che online, compreso il sistema dei nomi di dominio (DNS).

A tale scopo la proposta chiarisce la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche, imponendo condizioni alle quali è possibile revocare o trasferire le registrazioni dei nomi di dominio contraffatte e abusive.

Risulta rafforzato, anche, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

La proposta istituisce presso l’EUIPO un sistema di informazione e allerta sui nomi di dominio, che consentirà ai richiedenti di prevenire le registrazioni di nomi di dominio potenzialmente contraffatti e di intervenire per contrastarle e stabilisce un collegamento con la legge sui servizi digitali (Digital Service Act), chiarendo che, nei casi previsti dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri potranno emettere ordinanze in linea con la summenzionata legge per contrastare i contenuti illegali che violano la protezione delle indicazioni geografiche.

Il processo di registrazione

La proposta è stata elaborata per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per i produttori e le autorità pubbliche, garantendo la parità di trattamento in tutta l’Unione.

Nell’ambito del nuovo regolamento, la procedura di registrazione è articolata in due fasi.

  1. Prima fase: i produttori, o gruppi di produttori, inviano le loro domande alle autorità degli Stati membri. Le autorità a livello nazionale le valutano, conducono la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, presentano una domanda dell’Unione all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO“)
  2. Seconda fase: l’EUIPO esamina le domande, conduce una procedura di opposizione a livello mondiale e adotta una decisione, concedendo o rifiutando la protezione. L’EUIPO espleta, inoltre, le procedure corrispondenti per le IG originarie di paesi terzi.

Una volta adottata la decisione di registrazione, l’EUIPO iscrive nel registro dell’Unione il nome registrato, la classe e il paese o i paesi di origine del prodotto.

Per gli Stati membri che non dispongono di un sistema nazionale di protezione delle IG, il regolamento prevede una deroga all’obbligo di designare un’autorità nazionale per l’attuazione della prima fase della procedura. Si tratta della cosiddetta “procedura di registrazione diretta“, che viene gestita direttamente dall’ EUIPO.

In questi casi gli Stati membri interessati hanno l’obbligo di designare un’autorità competente preposta ai controlli e all’applicazione della normativa e di adottare le misure necessarie per far rispettare i diritti derivanti dal regolamento.

In termini di costi, a livello dell’UE non sono previste tariffe, fatta eccezione per la procedura di “registrazione diretta”. Tuttavia a livello nazionale gli Stati membri possono addebitare spese, come avviene per le IG relative ai vini, alle bevande a base di alcool e ai prodotti agricoli. Le indicazioni geografiche sono concesse per un periodo illimitato.

La proposta prevede una procedura di domanda e di registrazione dell’UE completamente digitalizzata. Il regime di applicazione semplificato previsto nella proposta, compresa l’autodichiarazione di conformità alle specifiche di produzione, risulterà vantaggioso per le micro, piccole e medie imprese.

Come avviene nel sistema delle IG per i prodotti agricoli, i fabbricanti di prodotti artigianali e industriali possono pubblicizzare l’IG protetta utilizzando lo stesso logo sull’etichetta. I diritti relativi alle IG di prodotti artigianali e industriali a livello dell’UE sostituiscono i diritti nazionali specifici relativi alle IG negli Stati membri dell’UE.

Non vi sarà coesistenza con i regimi nazionali.

I vantaggi di una protezione delle IG per i produttori

Il nuovo sistema di protezione:

  • garantisce una concorrenza leale per i produttori
  • li aiuta a contrastare il fenomeno dei prodotti contraffatti
  • rafforza l’approvvigionamento locale
  • incentiva i produttori a creare mercati di nicchia
  • incoraggia la cooperazione dei produttori tra di loro e con le autorità locali.

A livello internazionale, la protezione delle IG consente ai produttori dell’UE di tutelare in ambito internazionale i loro prodotti artigianali e industriali disponibili in altri mercati dei paesi terzi che sono parti dell’atto di Ginevra dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (“WIPO“).

Consente, inoltre, ai paesi terzi o alle organizzazioni che sono parti dell’Atto di Ginevra di ottenere la protezione delle IG per i loro prodotti artigianali e industriali in tutto il territorio dell’UE e garantisce che i produttori possano avvalersi appieno delle opportunità offerte dall’Atto di Ginevra e, quindi, di beneficiare appieno del quadro internazionale per la registrazione e la protezione delle IG (“Sistema di Lisbona“).

Migliora, inoltre, la protezione per i fabbricanti di prodotti artigianali e industriali dell’UE nei mercati terzi, come la Cina, grazie a disposizioni più ambiziose in materia di IG negli accordi commerciali bilaterali conclusi dall’UE, che d’ora in poi riguarderebbero anche i prodotti artigianali e industriali.

La protezione dei prodotti artigianali e industriali, pertanto, costituisce un incentivo agli investimenti nell’innovazione per tutelare e accrescere l’elevata qualità dei prodotti protetti, migliorando così la competitività.

La maggior parte dei titolari di IG artigianali e industriali sono micro, piccole e medie imprese. Il principale vantaggio per loro deriva dal fatto che potranno proteggere i loro prodotti artigianali e industriali in tutta l’UE mediante una procedura semplice, con oneri amministrativi minimi.

La proposta aiuta a internazionalizzare i loro prodotti, istituisce procedure semplici per la registrazione e la gestione di nuove IG, senza il coinvolgimento di rappresentanti legali in nessuna fase della procedura e riduce al minimo gli oneri amministrativi.

I vantaggi di una protezione delle IG per le regioni

La protezione delle IG a livello dell’UE e a livello internazionale:

  • aumenta la visibilità del prodotto e della regione
  • contribuisce ad attrarre i turisti
  • fa aumentare l’occupazione e la competitività complessiva delle regioni. Dato di particolare significato per le regioni rurali o meno sviluppate
  • può ridurre la stagionalità del turismo. Il turismo sostenibile che si sviluppa attorno alle IG di prodotti artigianali e industriali è potenzialmente in grado di attrarre il turismo durante tutto l’anno.

I prodotti che presentano un legame geografico sono spesso fabbricati sulla base del know-how locale e secondo metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della loro regione d’origine. La protezione delle IG è chiamata anche a preservare i prodotti e il know-how tradizionali e di alta qualità, nonché i posti di lavoro ad essi collegati.

I vantaggi di una protezione delle IG per i consumatori

La protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali fornisce ai consumatori informazioni affidabili sul luogo di produzione, nonché sulle caratteristiche specifiche o la reputazione, l’identità, l’autenticità e la qualità di tali prodotti.

I consumatori possono confidare nel fatto che la protezione delle IG si fondi su un solido sistema di verifica del legame territoriale da parte delle autorità competenti e su un sistema di controlli, monitoraggio e applicazione efficienti, attuato in partenariato con gli operatori privati.

Un altro vantaggio è la migliore visibilità dell’origine geografica e delle tecniche di fabbricazione dei prodotti. I consumatori attribuiscono valore ai prodotti la cui qualità è associata a un legame territoriale.

La protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali è uno strumento utile per migliorare la visibilità, riducendo al contempo i costi di ricerca dei consumatori e il tempo dedicato all’identificazione nei negozi dei prodotti di interesse.

L’accordo politico provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.