Superbonus, rebus bonifico parlante: cosa succede se non lo si fa

L'Agenzia delle Entrate sgombra il campo dai dubbi "atroci" per chi ha effettuato un bonifico ordinario invece di quello "parlante". Ecco come rimediare all'errore

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Maurizio Perriello

Giornalista politico-economico

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

La parabola del Superbonus 110% è una delle più incidentate e ricche di deviazioni della storia recente. Dopo il Dl Aiuti quater che ha riformato i criteri per l’accesso ai bonus edilizi (come abbiamo spiegato qui), la riduzione della detrazione dal 110% al 90% (salvo determinate condizioni, che abbiamo elencato qui) e le novità sulla cessione del credito, il 2023 aggiunge un ulteriore al libro dell’agevolazione statale.

A scriverlo è l’Agenzia delle Entrate, intervenendo su una questione che interessa numerosi richiedenti: cosa succede se per errore è stato effettuato un bonifico ordinario e non parlante per il pagamento?

Bonifico ordinario o parlante: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma quanto già si sapeva: il bonifico ordinario non permette il riconoscimento della detrazione, ad eccezione del caso di ripetizione del pagamento. In altre parole, niente paura: l’importo deve essere restituito al contribuente, il quale dovrà poi provvedere a un nuovo pagamento tramite bonifico parlante. Ecco di seguito le voci da indicare nella compilazione:

  • la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi che danno diritto alla detrazione. Anche in questo caso, niente paura in caso di errori materiali: se nella compilazione sono stati inseriti i riferimenti normativi di un’altra detrazione, il bonus può comunque essere riconosciuto senza necessità di ulteriori adempimenti;
  • il codice fiscale del beneficiario;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (impresa o fornitore).

Come rimediare all’errore

Durante il sesto Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili, tenutosi il 23 e il 24 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito il contenuto della Circolare n. 28/E del 2022 in materia di bonus edilizi ed eventuali errori come quello sopra descritto. E ha precisato che, in caso di mancato pagamento tramite bonifico parlante per “correggere” l’errore, non si avrà accesso al Superbonus.

L’Agenzia ha poi evidenziato altri dettagli importanti. Nei casi in cui non sia possibile ripetere il bonifico nella modalità corretta, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa. In questo documento si attesta infatti che i corrispettivi accreditati a favore della società sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Eccezioni e altri casi

Esistono però anche i casi (non pochi) di chi ha sbagliato bonifico in relazione a spese sostenute tra 2022 e 2023. Chi voglia correggere l’errore, su quale periodo d’imposta deve agire? Cosa succede se, ad esempio, se il primo pagamento viene effettuato nel 2022 e il secondo nel 2023? Ancora una volta è l’Agenzia delle Entrate a chiarire la situazione, ricordando che il Superbonus segue le medesime norme previste gli altri bonus edilizi.

Nella circolare n. 43 del 2016 si legge che la preclusione alla fruizione del beneficio “può ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico. A patto però che “risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica”.