Come sappiamo, il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi di riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il cosiddetto Superbonus, ammesso anche nel caso di piccoli abusi edilizi, è riconosciuto nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
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Superbonus, come deve essere l’isolamento termico
Tra i cosiddetti lavori trainanti, che danno diritto al Superbonus, c’è l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ma che succede se si vive in un appartamento all’interno di un condominio che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento e si procede a lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento che riguardano la sostituzione della caldaia e degli infissi?
Un caso pratico
Poniamo il caso – posto dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida dedicata alla maxi agevolazione – che il condominio stia effettuando degli interventi di efficientamento energetico, ad esempio il cappotto termico, che beneficiano dunque del Superbonus visto che consegue il miglioramento delle due classi energetiche richieste per poter ottenere l’agevolazione. E poniamo che un condomino decida di avviare una ristrutturazione sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. A qual sconti ha diritto?
In questo caso, per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi il condomino potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti dall’ecobonus introdotto nel 2013. Per fare un esempio concreto, a fronte di una spesa di 8mila euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
Se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96mila euro complessive (detrazione massima 48mila euro), da ripartire in 10 anni. A fronte di una spesa ad esempio complessiva di 20mila euro, il condomino avrà diritto a una detrazione pari a 10mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.