Pensione, chi rischia di non riceverla: nuova circolare Inps

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Pubblicato: 16 Ottobre 2022 16:00

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Con la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sia per quanto riguarda le uscite anticipate sia per quanto riguarda quelle per vecchiaia.

Le indicazioni fanno seguito alle richieste di chiarimento pervenute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ordine alla decorrenza da attribuire a queste pensioni in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

Pensione, chi rischia di non riceverla per mancata “regolarizzazione”

Come stabilito dal legislatore, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché risultino perfezionati i relativi requisiti. Tali condizioni, costitutive del diritto all’assegno, devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima.

Ora, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, già la circolare Inps n. 171 del 1° agosto 1989, con riferimento alla pensione di vecchiaia e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, aveva chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”. Lo stesso principio, poi, è stato esteso alla pensione anticipata.

Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della cd. finestra.

In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione. In caso contrario, ovvero senza la necessaria regolarizzazione, il contribuente non avrà diritto all’assegno pensionistico.

Come funziona la regolarizzazione dei contributi ai fini pensionistici

Fino al 31 dicembre 2026, possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, quindi vale il versamento anche su base volontaria.

Tuttavia:

  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che, del predetto requisito contributivo (42 anni e 10 o 41 anni e 10 mesi), almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti;
  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, non è invece valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • i soli lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, inoltre, possono chiedere la pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2023 agli incrementi della speranza (il requisito dei 63 anni, infatti, è stato innalzato dal 1° gennaio 2013 per effetto degli intervenuti adeguamenti alla speranza di vita), a condizione che risultino soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti (ovvero almeno 20 anni di contribuzione effettiva, con esclusione della figurativa, e l’ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Per la pensione di vecchiaia, infine, il requisito contributivo è di almeno 20 anni di anzianità contributiva (anche se per alcune categorie è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni, qui come funziona). In aggiunta, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, differenti a seconda delle gestioni.

In ogni caso, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta a tutti i contribuenti la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.