Pensionati all’estero, la sentenza della Corte UE: sì alla doppia tassazione

Due pensionati italiani del settore pubblico si appellano alla Corte UE per una discriminazione, ma la sentenza non è a loro favore

Pubblicato: 3 Maggio 2020 13:51

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Che il Portogallo sia un “paradiso” per i pensionati italiani è un fatto risaputo. Nel più piccolo dei Paesi della penisola iberica non solo possono godere di un clima tutto sommato temperato tutto l’anno e di un costo della vita più basso rispetto a quello italiano, ma possono avvantaggiarsi anche di un regime fiscale particolarmente vantaggioso, frutto di un accordo bilaterale firmato tra Italia e Portogallo nel 1982.

Di fatto, un pensionato del settore privato che trasferisce la propria residenza su territorio lusitano potrà richiedere all’INPS la pensione lorda, senza trattenute di alcun genere. La stessa cosa, però, non è valida per i pensionati del settore pubblico che, pur trasferendosi in Portogallo, vedranno la propria pensione tassata “all’origine” dall’Istituto di previdenza. Una disparità di trattamento che, secondo due ex dipendenti pubblici italiani, sarebbe causa di una violazione delle norme UE sulla libera circolazione e non discriminazione. Un caso sul quale è stata chiamata in causa la Corte di giustizia europea.

Pensionati italiani in Portogallo: il caso

Il caso sul quale la Corte dell’Unione Europea è stata chiamata a esprimersi riguarda HB e IC, cittadini italiani ed ex impiegati del settore pubblico che godono entrambi di una pensione corrisposta dall’INPS. I due trasferiscono la loro residenza in Portogallo nel 2015 e chiedono, in applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della convenzione italo-portoghese, di ricevere i trattamenti pensionistici lordi, senza alcuna trattenuta da parte dell’INPS.

L’Istituto di previdenza, però, rigetta la richiesta e continua a corrispondere loro l’importo netto della pensione, “depurato” delle stesse trattenute che avrebbero subito in Italia. Un trattamento iniquo, secondo i due pensionati, che decidono così di rivolgersi alla giustizia italiana che decide di rinviarlo alla Corte Ue, ritenendo che la doppia imposizione sia un ostacolo alla libertà di circolazione garantita a tutti cittadini dell’Unione europea dall’articolo 21 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” (TFUE).

Pensionati pubblici in Portogallo, la sentenza della Corte UE

Non è invece dello stesso avviso la Corte, che di fatto conferma la decisione dell’INPS e stabilisce che la doppia imposizione fiscale sul trattamento pensionistico pubblico e privato non costituisca affatto una limitazione alla libertà di circolazione.

La sentenza prende le mosse proprio dall’articolo 18 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della già citata convenzione tra lo stato italiano e quello portoghese. L’articolo 18 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono tassabili solamente nello stato nel quale si trasferisce la residenza (il Portogallo, per l’appunto), mentre il paragrafo 2 dell’articolo 19 stabilisce che i trattamenti derivanti da “servizi resi a detto Stato” (ossia, un lavoro pubblico) siano tassabili solamente dalla nazione di provenienza.

A meno che, si sancisce nella convenzione, i pensionati decidano non solo di trasferire la residenza nell’altro Paese, ma anche di acquisirne la cittadinanza. Insomma, se i due ex dipendenti pubblici italiani avessero chiesto la cittadinanza portoghese, avrebbero potuto richiedere l’assegno pensionistico senza trattenute. Cosa che, invece, non è avvenuta.

Per questi motivi, si legge nella sentenza, “Gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest’ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza”.

Detto in maniera più semplice, la doppia imposizione applicata dallo stato italiano e da quello portoghese è perfettamente legittima e non causa alcun danno ai diritti dei pensionati dei due Paesi.