Scade il 31 marzo 2020 la prima finestra utile per poter presentare all’Inps la domanda di certificazione del diritto di pensione con Ape Sociale.
Ricodiamo che l’Ape sociale è destinata a particolari categorie di lavoratori, tutelati dalla legge. Ne hanno diritto i lavoratori con 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi a seconda della tipologia di aventi diritto a cui si appartiene. Tra l’altro, la platea dei beneficiari è stata recentemente ampliata dalla legge di Bilancio 2020, che ha consentito il perfezionamento delle condizioni per l’anticipo pensionistico sino al 31 dicembre del 2020.
Ape sociale, cos’è
L’Ape sociale è un tipo di pensione anticipata che ha il fine di accompagnare soggetti in possesso di determinati requisiti (che abbiano almeno 63 anni di età, non siano titolari di pensione diretta in Italia o all’estero e si trovino nelle condizioni determinate dalla legge) verso la pensione di vecchiaia. L’Ape sociale decade al raggiungimento dei requisiti per la pensione.
Ape sociale, le regole
Chi matura il diritto all’Ape sociale nel 2020 deve presentare all’Inps la domanda di accesso al beneficio entro fine marzo. L’istituto di previdenza risponde poi entro il 30 giugno, certificando il possesso dei requisti (o rigettando la richiesta, con decisione motivata), a quel punto si può presentare la domanda di Ape vera e propria.
Ape sociale, le finestre
Quella che scade a fine marzo è la prima finestra a disposizione, dopo la quale ci sono altre due possibilità di presentare la richiesta.
La seconda finestra va dal primo aprile al 15 luglio, quando si può presentare la domanda di accesso al beneficio con la certezza che l’Inps risponderà entro il 15 ottobre.
La terza decorre dal 15 luglio fino al 30 novembre, ma in questo caso l’Inps lavora le domande solo nel caso in cui ci siano ancora risorse disponibili.
Ape sociale, i requisiti
Per avere accesso all’Ape social è necessario, innanzitutto, aver già compiuto i 63 anni di età e non essere titolari di pensione diretta. I beneficiari, poi, devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata e devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati: lavoratori dipendenti che si trovino in stato di disoccupazione, per licenziamento o dimissioni per giusta causa o scadenza contratto a termine, e che abbiano terminato gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi. Se la disoccupazione è dovuta alla scadenza di un contratto a termine, ci vogliono almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei tre anni precedenti;
- caregiver: lavoratori dipendenti o autonomi, che assistono da almeno 6 mesi coniuge o parenti di primo grado conviventi con handicap grave, oppure parenti e affini fino al secondo grado se i genitori o il coniuge del parente con handicap grave abbiamo almeno 70 anni o siano a loro volta in condizioni di disabilità;
- lavoratori con disabilità o invalidi, pari almeno al 74% o anche più;
- addetti a mansioni gravose: hanno svolto per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci una delle mansioni gravosi contenute nell’allegato C della legge 232/2016, come modificata dalla manovra 2018). Il requisito contributivo in questo caso è pari a 36 anni. Al momento di presentazione della domanda di ammissione al beneficio bisogna già avere lo status di addetti a mansioni gravose, igli altri requisti possono essere maturati entro la fine dell’anno.