Con il messaggio n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Inps annuncia una nuova estensione del servizio telematico per la trasmissione delle domande per il Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro, così come del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.
Ora, infatti, anche gli avvocati potranno utilizzare la piattaforma digitale per presentare, in nome e per conto dei lavoratori o degli aventi diritto, le richieste di accesso ai fondi.
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Il Fondo di garanzia Inps apre agli avvocati
Per agevolare l’ingresso dei professionisti nel nuovo sistema, l’Istituto prevede una fase di transizione: fino al 30 novembre 2025 sarà ancora possibile utilizzare la vecchia procedura, affiancata alla nuova piattaforma unificata.
Al primo accesso, il sistema chiederà alcuni dati identificativi:
- indirizzo dello studio legale;
- Pec;
- numero di telefono.
I dati verranno prelevati automaticamente dall’Albo di appartenenza. Le informazioni potranno essere aggiornate in qualsiasi momento dalla sezione “Gestione contatti”.
Il nuovo servizio è disponibile sul portale Inps, seguendo il percorso “Lavoro” e poi selezionando “Fondi di garanzia”. L’obiettivo è quello di semplificare la presentazione delle istanze e a garantire maggiore tracciabilità e trasparenza nei procedimenti.
La piattaforma unificata consente a cittadini, patronati e avvocati di inviare telematicamente la “Nuova domanda di intervento del Fondo di garanzia / Tfr, crediti di lavoro e posizione previdenziale complementare”, eliminando progressivamente la frammentazione delle vecchie modalità di invio.
Cos’è il Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di fine rapporto tutela i lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurando il pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilità di retribuzione.
Il Fondo è finanziato dai datori di lavoro con un contributo pari allo 0,2% della retribuzione imponibile (0,4% per i dirigenti industriali) e fa capo alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Possono presentare domanda:
- tutti i lavoratori dipendenti da aziende tenute al versamento del contributo;
- i dirigenti industriali;
- gli apprendisti;
- dal 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
- La richiesta può essere inoltrata anche dagli eredi o dagli aventi diritto, come previsto dall’articolo 2122 del Codice civile.
Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare
Oltre al Fondo Tfr, c’è anche il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare. Questo strumento interviene quando il datore di lavoro, in stato di insolvenza, non ha versato i contributi previdenziali dovuti alla forma pensionistica complementare a cui il lavoratore aderisce.
Il Fondo copre il contributo del datore, quello trattenuto al lavoratore e non versato, nonché la quota di Tfr conferita al fondo pensione e non trasmessa.
È finanziato con una quota pari all’1% del contributo di solidarietà previsto dalla legge n. 166/1991 e tutela tutti i lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari.
Le istanze devono essere inviate attraverso il servizio online “Fondi di garanzia – Nuova domanda telematica (cittadini, patronati e avvocati)”, disponibile nell’area personale del sito Inps. In alternativa, gli avvocati possono ancora utilizzare, fino al 30 novembre 2025, la procedura “Fondi di garanzia – Domanda (avvocati)”.
Per ogni categoria (cittadini, patronati, professionisti), il servizio garantisce la comunicazione automatica dell’avanzamento della pratica tramite Pec e area riservata, oltre alla possibilità di consultare gli esiti direttamente online.