In qualsiasi momento è possibile chiedere la disdetta a un sindacato, anche quando l’iscrizione è avvenuta in maniera automatica. Può capitare, infatti, di dover inoltrare delle richieste all’istituto per l’erogazione di un qualsiasi servizio, come ad esempio la disoccupazione Naspi o la pensione. A seguito della presentazione della richiesta può capitare di trovarsi applicata una quota associativa, che viene trattenuta direttamente dall’assegno periodico che viene versato. Sempre che non arrivi una richiesta di tipo diverso da chi sta percependo il sussidio.
Il primo suggerimento è quello di verificare, nel momento in cui si avanza una richiesta, se si stia anche aderendo a un servizio a pagamento con la relativa trattenuta sull’assegno erogato dall’INPS. Nel caso in cui, invece, sia troppo tardi, e non si abbia più intenzione di effettuare il versamento periodico è possibile disdire in qualsiasi momento. Scopriamo come fare.
Indice
La trattenute sull’assegno dell’INPS
La trattenuta effettuata sul’assegno INPS viene calcolata su base percentuale e sono, generalmente, collegate a delle prestazioni che sono state richieste tramite il sindacato. Gli importi che si devono pagare si basano su alcune convenzioni che sono state sottoscritte direttamente con l’INPS. Le percentuali, generalmente, oscillano intorno all’1% per:
- Naspi;
- DIS-COL;
- CIG;
- disoccupazione;
- indennità di mobilità;
- sussidio per lavori socialmente utili.
Nel caso in cui la delega sindacale dovesse essere presentata contestualmente alla domanda di pensione, la relativa trattenuta viene comunicata all’interno del prospetto di liquidazione della stessa. Se, invece, si tratta dell’acquisizione di una nuova delega su una pensione che risulta essere già vigente, il pensionato riceve una comunicazione direttamente dall’INPS.
Trattenuta sindacale: come effettuare la disdetta
A ogni modo è sempre possibile effettuare la disdetta delle varie ritenute sindacali che vengono effettuare direttamente sull’assegno che si riceve periodicamente. Per farlo è necessario inviare una comunicazione all’INPS: è possibile effettuare l’operazione anche attraverso il sito internet dell’istituto. Per farlo è necessario accedere all’apposito servizio che riguarda la gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici, utilizzando le proprie credenziali. A questo punto sarà necessario cliccare su Revoca Delega dove ne dovessero risultare di attive. Ricordiamo che le altre funzioni disponibili sono le seguenti:
- Deleghe in essere;
- Modalità di contatto;
- Movimentazioni.
Nel dettaglio l’operazione viene eseguita con le seguenti tempistiche. Il primo aprile verranno interrotte le trattenute sindacali, la cui richiesta è stata lavorata dal 16 dicembre dell’anno precedente al 15 marzo. Al primo luglio toccherà a quelle comprese tra il 16 marzo e il 15 giugno. Il primo ottobre sarà la volta delle richieste lavorate tra il 16 giugno e il 15 settembre. Il 1° gennaio toccherà a tutte le richieste lavorate tra il 16 settembre e il 15 dicembre. Una volta che la trattenuta è stata revocata, non servono altre azioni da parte del pensionato o di chi ne fa le veci.
La richiesta potrà anche essere presentata direttamente nella sede dell’INPS. Anche in tal caso ci si dovrà munire del documento d’identità e del modulo di richiesta compilato senza errori. Per disdire la quota associativa dell’INPS si dovrà comunque attendere la lavorazione della propria richiesta in base ai giorni indicati sopra. Ugualmente, qualora il pensionato non potesse svolgere questa procedura autonomamente, potrebbe delegare una qualsiasi altra persona. A tutti i documenti indicati sopra, questa dovrebbe aggiungere anche la delega.