Accettazione tacita dell’eredità, è semplificata con le nuove modalità

L’eredità può essere accettata in modo tacito e trascritta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Vediamo in quali casi succede e quali sono le novità introdotte dalla Legge 182/2025

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

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L’accettazione tacita, disciplinata dall’art. 476 codice civile, si configura quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.

La vendita di una casa ereditata, la gestione attiva del patrimonio, il pagamento di debiti ereditari con denaro dell’asse ereditario e la partecipazione a giudizi in qualità di erede costituiscono ipotesi tipiche di accettazione tacita.

L’ordinamento italiano ha messo in atto un processo di profonda trasformazione del diritto delle successioni al fine di favorire la circolazione dei beni e sbloccare il mercato immobiliare.

La Legge 182/2025 ha introdotto una procedura semplificata per la trascrizione dell’accettazione tacita, consentendo l’utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli atti che presuppongono l’accettazione. La riforma incide direttamente sulla continuità delle trascrizioni ai sensi dell’articolo 2648 codice civile, riducendo i tempi di verifica notarile e aumentando la certezza dei traffici immobiliari.

In questo articolo esamineremo quelle che sono le più recenti novità in tema di accettazione dell’eredità.

Che cos’è l’accettazione tacita dell’eredità

Quando una persona muore, i suoi beni non passano automaticamente agli eredi. Serve un atto di accettazione per acquisire la qualità di erede. Questa accettazione può essere espressa (con una dichiarazione formale) oppure tacita, che si desume cioè dai comportamenti dell’erede.

L’accettazione espressa avviene mediante atto pubblico o scrittura privata.

L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un’azione che solo un erede avrebbe il diritto di fare. Non serve una firma, non serve un atto notarile: basta un comportamento che dimostri chiaramente la volontà di subentrare nell’eredità.

In entrambi i casi si ha tempo dieci anni dalla data di apertura della successione.

In quali casi l’eredità può essere accettata in modo tacito

Ci sono alcuni comportamenti che il chiamato all’eredità può compiere aventi un significato dal punto di vista giuridico. Sono quei comportamenti dai quali si deduce che l’erede sia interessato ad acquisire il patrimonio (o una parte di esso) appartenente al parente deceduto.

Per fare degli esempi pratici si tratta di:

  • vendita o gestione dei beni ereditari;
  • pagamento dei debiti del defunto con denaro dell’eredità;
  • prelievi dai conti correnti del defunto;
  • azioni giudiziarie.

La vendita di un immobile rientrante nell’eredità è l’ipotesi più tipica. Se il chiamato all’eredità concede in locazione un immobile ereditato, costituisce una servitù, dona un bene del defunto o richiede permessi edilizi sull’immobile ereditario sta esercitando poteri che spettano solo all’erede.

Se il chiamato all’eredità utilizza risorse dell’eredità per pagare debiti del defunto, compie un atto tipico dell’erede. Non costituisce invece accettazione tacita il pagamento con denaro proprio, perché potrebbe essere un gesto di cortesia o un modo per evitare conseguenze pregiudizievoli.

L’accettazione tacita si verifica anche quando il chiamato agisce in giudizio come erede, si costituisce in una causa relativa a beni ereditari, propone opposizione a un decreto ingiuntivo riguardante debiti del defunto.

Ricordiamo invece che presentare la dichiarazione di successione, custodire i beni o chiedere documenti e certificati non è accettazione tacita dell’eredità.

Quali sono gli effetti dell’accettazione tacita

L’accettazione tacita produce gli stessi effetti dell’accettazione espressa:

  • acquisto della qualità di erede;
  • responsabilità illimitata per i debiti;
  • irrevocabilità dell’accettazione.

Il chiamato all’eredità diventa erede a tutti gli effetti, con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione. Egli risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale, salvo che abbia accettato con beneficio d’inventario.

Una volta accettata l’eredità, anche tacitamente, non è più possibile rinunciare.

Quando trascrivere l’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità si deve trascrivere se comporta l’acquisto di diritti su un bene immobile. La trascrizione deve essere effettuata con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Nel nostro ordinamento i passaggi di proprietà, compresi quelli derivanti da successione, sono regolati dal principio della continuità delle trascrizioni presso i registri immobiliari, in assenza di trascrizione la catena viene interrotta con effetti negativi sulla sicurezza degli acquisti.

Cosa succede in caso di accettazione tacita (di cui all’articolo 476 codice civile) o per fatti concludenti (di cui all’articolo 485 codice civile)?

La legge afferma che qualora sia stato compiuto un atto che comporta accettazione tacita (come ad esempio la vendita dell’immobile ereditato) e questo atto risulta da sentenza, atto pubblico, scrittura privata con firma autenticata o accertata giudizialmente, si può chiedere la trascrizione contestualmente a questo atto.

Facciamo un esempio per comprendere meglio: Anna eredita un appartamento dalla madre. Non firma alcuna accettazione espressa. Due anni dopo decide di venderlo. Prima della riforma approvata, il notaio avrebbe dovuto ricostruire gli atti compiuti da Anna (pagamento IMU, eventuali lavori, locazioni, ecc.) per verificare se avesse accettato tacitamente. Si tratta di una procedura che può essere lunga e complessa al punto da rallentare la stipula degli atti di vendita successivi all’accettazione dell’eredità.

Ecco che sul punto interviene la Legge 182/2025, entrata in vigore il 18 dicembre 2025 al fine di garantire, in modalità semplificata, la stabilità degli acquisti. La riforma infatti, permette ora di richiedere la trascrizione dell’accettazione avvenuta tacitamente, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Cosa succedeva prima della Riforma

Per comprendere la portata delle novità legislative dobbiamo entrare più nel dettaglio su quella che era la situazione precedente.

L’accettazione dell’eredità deve essere trascritta qualora abbia ad oggetto beni immobili (2648 codice civile). Questo adempimento non deve essere confuso con la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate che ha finalità esclusivamente fiscali e che non ha valenza di accettazione tacita.

Abbiamo visto che in caso di accettazione tacita spesso la necessità di procedere alla trascrizione si manifesta solo in caso di vendita di un immobile ereditato.

Quando un soggetto si reca davanti al notaio per vendere una casa ereditata senza che in precedenza vi sia stata un’accettazione espressa dell’eredità, l’atto potrà essere concluso ma per renderlo opponibile a terzi e garantire la continuità delle trascrizioni sui registri immobiliari sarà indispensabile trascrivere anche l’accettazione avvenuta tacitamente. Il notaio che riceve l’atto di vendita ha l’obbligo di trascrivere contestualmente anche l’atto con il quale è stata acquistata l’eredità.

Ricapitolando, due sono le alternative fino all’entrata in vigore della Legge 182/2025:

  • procedere con l’accettazione espressa mediante atto separato prima della vendita;
  • accettare tacitamente l’eredità provvedendo alla trascrizione della stessa in occasione dell’atto di vendita del bene immobile ereditato.

Il punto dolente per il quale è intervenuta la nuova normativa sta nel fatto che ci possono essere svariati passaggi di proprietà a seguito di successione senza che vi sia stata alcuna formalità in merito all’accettazione.

Un figlio potrebbe aver ereditato la casa dal padre che a sua volta aveva ereditato dal nonno. Solo quando il figlio decide di vendere dovrà provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita. Il notaio è tenuto, con non poche difficoltà e costi, a ricostruire gli atti compiuti dal chiamato all’eredità e verificare se integrassero accettazione tacita.

Le novità introdotte dalla Legge 182/2025

La novità principale prevista dalla Legge del 2 dicembre, n. 182 (la cosiddetta Legge Semplificazioni) è l’introduzione di una procedura semplificata per trascrivere l’accettazione dell’eredità basata su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli atti integranti accettazione tacita.

In pratica, il chiamato dovrà dichiarare:

  • quali atti ha compiuto;
  • quando li ha compiuti;
  • perché tali atti integrano accettazione tacita.

Il notaio può quindi procedere alla trascrizione senza dover ricostruire l’intera storia documentale. La riforma rafforza la pubblicità immobiliare, rendendo più semplice verificare la titolarità dei beni ereditari, tutelando i successivi acquirenti. Si riducono tempi e costi e si sbloccano molte pratiche immobiliari rimaste ferme per mancanza di continuità nelle trascrizioni.

Grazie alla nuova procedura:

  • i notai possono stipulare più rapidamente;
  • gli eredi non devono produrre documentazione complessa;
  • le banche possono concedere mutui con maggiore sicurezza;
  • le compravendite immobiliari diventano più fluide.

In base alla nuova normativa la dichiarazione sostitutiva deve essere resa:

  • dall’erede diretto o da un suo successore a titolo universale;
  • deve essere contenuta in un atto pubblico o scrittura privata autenticata attestante.

In questa maniera sarà molto più agevole fornire prova nei registri immobiliari del passaggio di proprietà tra più generazioni.

Se il genitore è deceduto senza aver trascritto l’eredità ricevuta dal nonno, oggi il nipote potrà sanare la situazione. Non sono necessari accertamenti giudiziari per stabilire chi erano i proprietari intermedi o ricercare vecchi documenti cartacei.