Il diritto di assegnazione della casa coniugale in caso di vendita o pignoramento

Come proteggere la casa coniugale assegnata qualora venga venduta o aggredita dai creditori del proprietario per il pignoramento

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

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L’assegnazione della casa coniugale è uno degli aspetti più delicati nelle separazioni e nei divorzi, perché riguarda non solo i rapporti tra i coniugi, ma soprattutto la tutela dei figli. Capire cos’è questo diritto, come funziona e quali strumenti servono per garantirne la piena realizzazione è fondamentale per chi si trova ad affrontare una crisi familiare.

Ma cosa succede se dopo l’assegnazione con provvedimento del giudice la casa coniugale viene venduta? E se i creditori vantano delle pretese su di essa e avviano un procedimento di pignoramento?

Cos’è il diritto di assegnazione della casa coniugale

Quando i coniugi si separano o divorziano, il Giudice deve decidere a chi assegnare la casa familiare, ossia l’abitazione in cui il nucleo familiare ha vissuto durante il corso del matrimonio o della convivenza.

La regola principale è che la casa viene assegnata al genitore collocatario dei figli minorenni o che convive con i figli maggiorenni non autosufficienti. Lo scopo non è favorire un coniuge rispetto all’altro, ma tutelare l’interesse dei figli a mantenere la continuità dell’habitat domestico.

È bene innanzitutto avere chiaro quali siano gli elementi che contraddistinguono tale diritto.

Il diritto di assegnazione della casa familiare:

  • non è un diritto reale tipico (come proprietà o usufrutto);
  • è un diritto personale di godimento atipico, nato da una decisione giudiziale;
  • non è cedibile, affittabile o vendibile;
  • dura finché permangono le condizioni che lo giustificano (presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti) come stabilite dal Giudice.

Durata e cessazione del diritto di assegnazione

Per tutelare il diritto occorre anche sapere quando può cessare. I motivi sono:

  • i figli diventano maggiorenni o economicamente autosufficienti;
  • il genitore assegnatario convive stabilmente con un nuovo partner (convivenza more uxorio) o si risposa;
  • trasferimento altrove dell’abitazione;
  • non sussistono più altre condizioni che giustificavano l’assegnazione.

Conoscere queste regole aiuta a evitare contestazioni future.

Diritto di assegnazione della casa coniugale
📌 Cos’è Il provvedimento del giudice che stabilisce chi, tra i coniugi separati o divorziati, ha diritto a continuare ad abitare nella casa familiare
⚖️ Base normativa Art. 337-sexies del Codice Civile (tutela della prole in caso di separazione o divorzio)
👶 Principi La tutela dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti
La casa viene assegnata al genitore con cui convivono stabilmente.
👫 Assenza di figli In mancanza di figli, l’assegnazione non è automatica
Conta la proprietà o i diritti reali sull’immobile
📑 Forma L’assegnazione avviene con provvedimento del giudice ed è trascrivibile nei registri immobiliari, opponibile ai terzi
💰 Natura del diritto Non si trasferisce la proprietà, ma si attribuisce un diritto personale di godimento sull’immobile
🔄 Revoca o modifica Cessa quando i figli diventano autonomi, il genitore assegnatario non abita più stabilmente in quella casa o convive con un nuovo partner
🏦 Rapporti con la proprietà Il coniuge proprietario conserva la proprietà, ma non può liberamente disporre dell’immobile senza tenere conto del diritto di assegnazione

Assegnazione anche senza la comunione dei beni

Non sempre la casa coniugale rientra nella comunione dei beni. In base alla legge può considerarsi tale la casa che è stata acquistata dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. Diversamente l’immobile resterà di proprietà di uno solo dei due se è stato acquistato prima della celebrazione delle nozze.

Quindi potrebbe succedere che la casa venga assegnata dal giudice anche al coniuge che non ne sia proprietario. Questo perché l’assegnazione, come abbiamo visto, avviene considerando in via prioritaria l’interesse della prole.

Il provvedimento tra l’altro è estraneo al concetto di mantenimento in quanto non collegato a tale obbligo, ma solo volto a soddisfare l’interesse di coniuge e figli a conservare l’habitat domestico.

Come tutelare il diritto in caso di vendita

La tutela del diritto di assegnazione si realizza attraverso uno strumento giuridico: la trascrizione nei registri immobiliari.

Per garantire l’opponibilità del provvedimento anche nei confronti dei terzi (per esempio in caso di vendita della casa da parte del proprietario o di pignoramento da parte dei creditori), è fondamentale procedere alla trascrizione dell’assegnazione nei registri immobiliari.

La trascrizione non è dunque un adempimento obbligatorio ma è molto importante in quanto finalizzato a proteggere gli interessi del coniuge separato e dei figli.

La trascrizione dell’atto comporta l’annotazione del provvedimento sul registro degli immobili presso la Conservatoria al fine di rendere pubblico il provvedimento con il quale la casa è stata assegnata ad una determinata persona o l’accordo di assegnazione.

Qualora il provvedimento di assegnazione sia stato trascritto, nel caso in cui un terzo abbia acquistato l’immobile dal coniuge non assegnatario dopo l’avvenuta trascrizione, il coniuge assegnatario potrà far valere il proprio diritto personale di abitazione e l’acquirente non potrà pretendere il rilascio dell’abitazione.

Il principio è reso noto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 11096/2002 nella quale viene messo nero su bianco che l’assegnazione trascritta è opponibile a chiunque, nei limiti di 9 anni, salvo rinnovazione della trascrizione.

Cosa succede con il pignoramento della casa

Il diritto di assegnazione non impedisce il pignoramento della casa da parte dei creditori del coniuge proprietario. Tuttavia, se l’assegnazione è stata trascritta, l’aggiudicatario dell’asta deve rispettare l’assegnazione fino a quando permangono le condizioni previste dal giudice.

Questo significa che l’assegnazione non mette al riparo la casa dai creditori, ma tutela comunque l’interesse dei figli a rimanere nell’abitazione.