Dopo l’attesa, è finalmente arrivata la firma del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla nuova ordinanza che fissa le regole sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA (tecnico, amministrativo e ausiliario) per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto con i sindacati centrato soprattutto sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.
“Abbiamo lavorato per contemperare le esigenze della continuità didattica nell’interesse degli studenti con le istanze di mobilità dei docenti assunti a settembre, facendo il massimo sforzo, a fronte di precisi paletti normativi e impegni assunti in sede europea dal precedente governo” spiega il ministro, che ha già avviato una interlocuzione con la Commissione Ue in merito alla tempistica e all’ambito di applicazione dei vincoli sulla mobilità.
Nessuna ripercussione sul prossimo anno scolastico, comunque, assicura: “Con l’ordinanza garantiamo in ogni caso il regolare avvio del prossimo anno scolastico”. Ma non sono per nulla soddisfatti i sindacati: “Nonostante il lungo lavoro di analisi e le proposte di condivisione, in diverse fasi sfociate anche in interlocuzioni politiche, l’esito è stato negativo e l’atto finale è quello di un verbale di mancato accordo. Non è stato possibile, infatti, rimuovere alla radice la questione dei vincoli intervenuti per via legislativa, nonostante il complesso delle norme recenti sia molto incerto e senza riferimenti solidi” attacca la Cgil.
L’ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 18 maggio 2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, cosiddetto “CCNI 2022”.
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Indice
Scuola, duro attacco dei sindacati: cosa non va nelle nuove regole
Ciò che è emerso è l'”estrema difficoltà” nel ridefinire il contesto che detta l’obbligo a permanere sulla sede per i docenti neo-assunti 2022/2023, ferma restando la necessità di aggiornare il CCNI 2022-2025, spiega la Cgil.
Sul blocco triennale a seguito di movimento ottenuto in fase interprovinciale, invece, altro punto come FLC Cgil fortemente avversato, il Ministero non ha ritenuto di intervenire, confermando così la previsione del contratto vigente non sottoscritto dalla Cgil nel gennaio 2022. Stesso limite è stato posto alla rivendicazione sul punto relativo al vincolo triennale per i DSGA neo-assunti.
La soluzione coordinata proposta dalla FLC Cgil insieme alle altre sigle sindacali come un forte punto di avanzamento, era di consentire l’accesso ai movimenti 2023/2024 a tutti i docenti, sia neo-immessi sia neo-trasferiti, nell’attesa di definire la materia in sede di Ccnl. “Lo spettro del possibile contenzioso in un contesto così indecifrabile, quindi soggetto a giudizio, avrebbe avuto gravi ricadute sugli esiti” attacca il sindacato.
Nonostante il confronto serrato, la posizione comune non si è trovata: per accelerare il cronoprogramma e far fronte ai tempi, il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali l’ordinanza che regolerà la prossima mobilità docenti e ATA 2023/2024 congelando, così, ogni integrazione al testo del Ccnl vigente.
Si tratta di uno strumento che dispone, “in via unilaterale”, nuove regole solo su:
- l’inclusione dei docenti neo-assunti 2022/2023 tra i destinatari dei trasferimenti 2023/2024, condizionando, però, la convalida della domanda all’entrata in vigore di un chiarimento legislativo
- l’eliminazione del referente unico dell’assistenza al familiare disabile grave, che determina il diritto alla precedenza a più soggetti che si alternano nella fruizione dei permessi retribuiti.
“Appare evidente che il risultato rimane lontano dalle nostre attese: nel vuoto normativo era auspicabile trovare l’accordo per una fase estensiva dell’accesso ai movimenti, tale da generalizzare la domanda sia ai docenti che agli ATA rimuovendo i vincoli. Non è accettabile la proposta di sottoscrivere la modifica del Ccnl acquisendo l’apertura per i neo-assunti, ma subordinandola all’intervento chiarificatore: i diritti non sono soggetti a condizione e devono essere esigibili senza rinvio a fatti esterni ad essi” continuano i sindacati. “Rispetto alla rigidità dei primi incontri, riconosciamo comunque all’amministrazione di aver fatto un passo avanti, di certo sotto la pressione dei sindacati, nella direzione di ricucire la frattura dello scorso anno”.
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Mobilità docenti e ATA 2023-2024: come funziona
Ma vediamo quali regole vengono introdotte per la mobilità docenti e ATA del prossimo anno scolastico.
Docenti
I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare alla mobilità secondo le modalità contenute nel CCNI 2022. Qualora non venga soddisfatta la domanda, questi insegnanti partecipano d’ufficio alla II fase seguendo la tabella di vicinanza dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune.
Nel caso di personale in esubero, l’assegnazione comporta l’obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente, per questo personale sarà disposta la mobilità d’ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
Gli insegnanti possono esprimere 15 preferenze al massimo, e possono essere di vari tipi:
- scuola
- distretto
- comune
- provincia
Il docente che ottiene una cattedra a seguito di domanda volontaria di mobilità, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su una scuola nel corso dei movimenti della cosiddetta I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi 3 anni. Questo vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, e per la mobilità professionale.
Il vincolo dei 3 anni non si applica:
- ai docenti beneficiari delle precedenze previste dal CCNI 2022 e alle condizioni previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa
- il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero.
I docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’anno scolastico. 2022/2023 devono rimanere nella scuola dove hanno svolto il periodo di prova, negli stessi tipi di posto e classe di concorso, per non meno di 3 anni, compreso il periodo di prova.
Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di 3 anni dalla precedente, se in questa occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Questo vale per le domande di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023 (anche questo vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta).
Personale ATA
Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia, diversa da quella in cui è titolare, o congiuntamente per entrambe. Se intende avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande.
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Le regole sulle sedi
Per quanto riguarda le sedi disponibili per le operazioni di mobilità:
- a livello di singola scuola o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, per l’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria, che, non avendo superato il periodo di prova nell’anno scolastico 2021/22 o avendolo differito, lo ha ripetuto nel 2022/23
- a livello di singola scuola o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nell’anno 2022/23 il personale docente in possesso del titolo di specializzazione assunto a seguito della procedura straordinaria
- a livello di singola scuola o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, all’esito della procedura concorsuale straordinaria
- a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 all’esito della procedura concorsuale straordinaria.
Addio alla figura del referente unico dell’assistenza
La legge ha eliminato poi la figura del referente unico dell’assistenza. La precedenza prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- documentata l’impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi
- richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza o del congedo straordinario
Tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Mobilità 2023-2024: tutte le date e le scadenze da segnarsi per fare domanda
Ecco le date da segnarsi per la presentazione delle domande per la mobilità dell’anno scolastico 2023/2024:
- personale docente: da lunedì 6 marzo 2023 al 21 marzo 2023
- personale educativo: dal 9 marzo 2023 al 29 marzo 2023
- personale ATA: dal 17 marzo 2023 al 3 aprile 2023.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, sono:
- personale docente (per tutti i gradi di istruzione, inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali):
– termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili 27 aprile 2023
– termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità 2 maggio 2023
– pubblicazione dei movimenti 24 maggio 2023; - personale educativo:
– termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande dei posti disponibili e di mobilità 3 maggio 2023
– pubblicazione dei movimenti 29 maggio 2023; - personale ATA:
– termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 11 maggio 2023
– pubblicazione dei movimenti 1 giugno 2023.
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata fino a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Come e dove fare domanda
Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero. Nell’apposita sezione del sito Mobilità saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.
La procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini.
Le domande presentate dal personale in esubero dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, come la PEC ad esempio, all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, dove previsto.
Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dal CCNI 2022, è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione “Mobilità”, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 15esimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
Domanda di mobilità, quali documenti servono
Le domande dei docenti devono contenere queste informazioni:
- generalità dell’interessato;
- indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
- per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità.
Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti informazioni:
- generalità dell’interessato;
- indicazione dell’istituzione scolastica o della provincia di titolarità.