Con la circolare INPS n. 29 del 21 febbraio 2022, l’Istituto ha fornito un riepilogo della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (istituito con il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125), fornendo anche le istruzioni relative all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo dopo l’emergenza Covid.
La Legge di Bilancio 2022 e il decreto Sostegni ter, infatti, hanno riordinato la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, ampliando la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS). L’ultimo intervento dell’INPS, invece, è mirato a fornire le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di integrazione dello stipendio tramite l’accesso al Fondo.
Chi può richiedere l’integrazione salariale INPS
Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie. Pertanto, i suoi interventi sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, così come individuato nella tabella allegata alla circolare Inps 31 gennaio 2022, n. 16 e dai datori di lavoro del settore delle attività professionali individuati dai codici ATECO riportati nella tabella della circolare INPS n. 77/2021 (consultabile qui).
L’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni sussistente alla data di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (cfr. l’art. 7, comma 4, del D.I. n. 104125/2019).
Il Fondo, quindi, garantisce l’erogazione di una prestazione denominata “assegno di integrazione salariale” e dal 1° gennaio 2022 sono interessati dalla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, a meno che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che non operino in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.
Integrazione salariale: come fare domanda
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa.
La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS (inps.it). Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
Restano, pertanto, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti tra i beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
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Il decreto interministeriale n. 101425/2019, infine, indica specificatamente che l’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015 (causali in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria), ovvero:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratti di solidarietà.
Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria saranno valutate di volta in volta.
Integrazione salariale: quanto spetta
A norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale n. 104125/2019, la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all’importo della prestazione dell’integrazione salariale, con il relativo massimale.
L’assegno di integrazione salariale per il lavoro subordinato, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale previsto dalla legge, che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro. Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazioni guadagni ordinaria.