Assegno di inclusione, pubblicata la guida: al via le domande per averlo da gennaio

Il ministero del Lavoro ha diffuso la guida con le istruzioni e le tempistiche per l'invio della domanda all'Inps dell'Adi, in modo da riceverlo già da inizio 2024

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Claudio Carollo

Giornalista politico-economico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

Parte già a dicembre l’invio delle domande per ottenere l’Assegno di inclusione da gennaio 2024. Il ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale una guida nella quale riassume tempistiche e requisiti per ricevere il sussidio che sostituisce il Reddito di cittadinanza, con una somma tra va dai 480 ai 6mila euro annui, fino ad arrivare a 7.560 euro a determinate condizioni, e al quale si può aggiungere anche il contributo per l’affitto di massimo 3.360 euro all’anno.

Cos’è l’Assegno di inclusione

Introdotto con il Decreto Lavoro 2023, il cosiddetto “Adi” è la misura di sostegno economico, di inclusione sociale e professionale voluta dal Governo Meloni, per aiutare le fasce di popolazione più fragili a fronteggiare condizioni di difficoltà e povertà tramite percorsi di inserimento al lavoro, attraverso formazione e politiche attive per favorire l’occupazione.

L’importo viene caricato mensilmente su una carta di pagamento elettronica per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, dopo la sospensione di un mese, per un altro anno.

L’assegno è destinato alle famiglie con al loro interno almeno un componente minorenne o con più di 60 anni, che presenti condizioni di disabilità o di svantaggio e risulti inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I requisiti

Per poter richiedere il sussidio il nucleo familiare deve rispettare una serie di criteri economici, di cittadinanza e soggettivi. In particolare, l’aiuto può essere richiesto da uno dei membri a garanzia dell’intero nucleo a condizione che:

  • il valore Isee in corso di validità non sia superiore alla soglia di 9.630 euro.
  • il patrimonio immobiliare, in Italia ed eventualmente all’estero diverso dalla casa di abitazione di valore (il cui valore non deve superare euro i 150 mila euro) sia inferiore ai 30mila euro;
  • il patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc) non superi:
    – 6mila euro per i nuclei composti da 1 solo componente
    – 8mila euro per i nuclei composti da 2 componenti
    – 10mila euro per i nuclei composti da 3 o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo). Massimali questi ultimi, incrementati di 5 mila euro per ogni componente con disabilità e 7.500 euro per ogni persona in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Il richiedente, o almeno un suo familiare, deve essere inoltre in possesso di determinati requisiti per tutta la durata dell’erogazione:

  • essere cittadino italiano titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di un altro Paese in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o ancora titolare dello status di protezione internazionale;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

L’importo

L’importo dell’Assegno di inclusione varia sulla base di una scala di equivalenza calcolata dall’Inps in rapporto alla condizioni di salute e anagrafiche delle persone presenti all’interno del nucleo familiare, dal valore 1 fino alla soglia di 2,3 se in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

La somma percepita può essere al massimo di 6mila euro annui, che possono arrivare fino a 7.560 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza prevista per legge che scaturisce dal proprio Isee.

La cifra può essere integrata da un contributo per l’affitto dell’immobile per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto regolarmente registrato, fino ad un tetto di 3.360 euro annui, che scende a 1.800 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (qui la stima di Bankitalia su quante famiglie rimarranno fuori dall’Assegno di inclusione).

La domanda

Per chi non riceverà più il Reddito di cittadinanza, l’erogazione dell’Adi non è automatica e coloro che vogliano ricevere la nuova misura devono fare richiesta, che è possibile presentare già dal 18 dicembre (qui avevamo parlato dell’anticipo del click day per l’Assegno di inclusione). Gli aventi diritto possono mandare la domanda all’Inps esclusivamente on line in 3 modi attraverso tre canali:

  • direttamente dal sito dell’Istituto di previdenza tramite SPID, Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazioanle dei servizi)
  • presso i patronati
  • presso i Caf (da gennaio 2024).

L’invio della richiesta deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del cosiddetto Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), in cui il richiedente si impegna a fornire le informazioni per l’attivazione del programma SFL (Supporto per la formazione e il lavoro), necessario all’inserimento dei percorsi di politiche attive del lavoro (qui abbiamo spiegato nel dettaglio quali sono i requisiti per l’invio della domanda sull’Assegno di inclusione).