Obbligo di whistleblowing, cosa significa e cosa cambia per i lavoratori

Spieghiamo nel dettaglio cosa si intende per whistleblowing (soffiata) e che tipo di responsabilità ricadono sulle aziende, in campo di tutela dei dipendenti

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Di colpo si parla di whistleblowing in ambito aziendale ed è necessario spiegare per bene di cosa si tratti. Ciò perché dal 17 dicembre sarà obbligatorio adeguarsi per le aziende private con più di 50 dipendenti. Il termine inglese non aiuta di certo la comprensione, anche se gli amanti del genere spionaggio potrebbero sarebbe di cosa si tratti. Partiamo dunque dalla traduzione letterale: soffiata/segnalazione.

Obbligo whistleblowing

È facile spiegare cosa si intenda per whistleblowing in ambito aziendale. Si tratta di una segnalazione, rigorosamente anonima, che un dipendente effettua in relazione a eventuali illeciti. Una denuncia priva di responsabilità connessa a comportamenti non corretti sul posto di lavoro, dunque.

Si aveva necessità di un sistema apposito? Certo, considerando come il datore di lavoro debba procedere alla tutela del segnalatore. Un modo per impedire che la scelta giusta comporti immeritate pene, ma soprattutto che il timore di queste possa scoraggiare chi vorrebbe parlare.

Una normativa non nuova, almeno per l’ambito pubblico, che dal 17 dicembre entra in vigore per il settore privato. Le grandi aziende (più di 249 dipendenti) hanno già dovuto provvedere ad adeguarsi, con un sistema apposito, a partire da luglio scorso. Tra meno di un mese, invece, l’obbligo riguarderà tutte le imprese con più di 50 dipendenti.

Il ruolo del datore di lavoro

Nel concreto si richiede di adeguare i canali aziendali, per favorire eventuali denunce, come regolamentato da una direttiva europea. Viene però da chiedersi quali siano gli illeciti che rientrano nella categoria dei denunciabili: si va dall’ambito amministrativo a quello contabile, così come dal civile al penale.

Il ruolo del datore di lavoro non si limita, ovviamente, alla sola implementazione di un particolare sistema di denuncia e tutela. Occorre intervenire in maniera attiva e rapida dinanzi a una segnalazione da parte di uno o più dipendenti.

È bene precisare come il canale comunicativo debba avere come elementi cardine la facilità d’utilizzo. Denunciare illeciti non dovrebbe risultare problematico o rischioso. In nessun modo, quindi, si dovrà correre il rischio di un ripensamento. L’anonimato dell’autore dovrà essere garantito a ogni costo, tenendo conto di eventuali ripercussioni anche gravose. Basti pensare al tipo di conseguenze potenziali dinanzi a una denuncia di illeciti amministrativi tra i corridoi di un colosso di qualsiasi campo. Un tipo di tutela che comprende anche eventuali documenti prodotti come prove.

Occorre precisare, poi, come questi diritti riguardino anche i lavoratori autonomi. Si tratta, dunque, di soggetti non dipendenti, che vantano però un rapporto di collaborazione o consulenza con data azienda.

In nessun caso, a seguito di denuncia, il datore di lavoro potrà procedere in tal maniera nei confronti di chi segnala, attuando un processo di mobbing e non solo:

  • licenziamento;
  • sospensione;
  • retrocessione di grado;
  • mancanza promozione;
  • trasferimento;
  • cambio di mansione;
  • cambio di orario di lavoro;
  • molestie;
  • ostracismo;
  • trattamento sfavorevole.

Il decreto specifica quali sono i rischi corsi dalla società in caso di mancato rispetto delle indicazioni sopra citate: multe salate con importi che variano da 10mila a 50mila euro, a seconda dei casi.

Tutto ciò, però, apre le porte a un enorme rischio. Chi segnala, infatti, potrebbe avere un interesse personale nel porre altri soggetti sotto la lente d’ingrandimento del datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà dunque analizzare la situazione evidenziata, accertandosi del fatto che non ci siano fini secondari.