Con il messaggio n. 269, l’Inps ha introdotto importanti chiarimenti sul contributo addizionale Naspi per i contratti di lavoro stagionali a tempo determinato. Le novità, legate alle modifiche normative della Legge 203/2024, coinvolgono sia i lavoratori sia i datori di lavoro.
Mentre alcune attività stagionali rimangono esenti, altre rientrano nell’obbligo contributivo. Vediamo come funziona.
Contributo addizionale Naspi per attività stagionali
L’Inps ha dato chiarimento in merito al contributo addizionale Naspi. L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024 spiega che nelle attività stagionali rientrano anche:
le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Attenzione: sono compresi anche quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Il messaggio fornisce quindi chiarimenti ai profili lavorativi a cui si applica il contributo addizionale. Nello specifico:
ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato […].
Il contributo addizionale non si applica:
- ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;
- per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
Obblighi contributivi per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro che assumono personale in attività stagionali definite dall’articolo 11 della Legge 203/2024, ma non incluse nel DPR 1525/63, l’Inps ha fornito istruzioni specifiche. Durante la compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, è necessario “valorizzare l’elemento qualifica 3 con il valore S, che identifica la tipologia “Stagionale (restanti tipologie)”.
Questo adempimento è fondamentale per distinguere le attività stagionali non esonerate dal contributo addizionale Naspi e assicurare la corretta applicazione delle norme. Inoltre, l’Inps ribadisce che la vacanza contrattuale obbligatoria tra due contratti a termine continua ad applicarsi alle attività stagionali regolate dall’articolo 11 della Legge 203/2024.