Il punto 1.2 delle premesse del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 richiama di fatto la normativa IVA evidenziando come la fattura possa essere ordinaria – ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R n. 633/72 – oppure, semplificata ai sensi del successivo articolo 21-bis. In questo articolo, analizziamo la (e-)fattura semplificata, inserita nell’ordinamento soprattutto per snellire la gestione amministrativa in diversi settori economici.
Fattura semplificata: le origini
La disciplina della fattura semplificata era stata inserita con l’articolo 1, comma 325, lettera e) della Legge n. 228 del 2012. La legge di stabilità 2013 aveva infatti previsto che dal 1° gennaio del medesimo anno, tutti i soggetti passivi IVA potevano emettere una fattura semplificata o una nota di variazione per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro.
La fattura semplificata è, di fatto, una fattura per cui è consentito omettere l’indicazione di taluni dati anagrafici del cliente oltre alla distinzione tra imponibile e IVA. Le sue caratteristiche rendono l’utilizzo del documento più conveniente essendo possibile una veloce compilazione e quindi è particolarmente apprezzata da ristoratori, venditori “porta a porta”, piccoli artigiani, ecc. che hanno a che fare con clienti non censiti preventivamente. Ma vediamo nel dettaglio il suo contenuto.
Caratteristiche della fattura semplificata e casi di non applicazione
Può essere emessa in modalità semplificata la fattura che riporta le seguenti indicazioni:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; non è obbligatoria la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta;
• per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Si precisa invece che in 2 specifiche casistiche non è possibile fruire della modalità di fatturazione di tipo semplificato. Le esclusioni riguardano:
- le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
- le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a) ovvero cessioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione inversione contabile.
Obbligatorietà del codice fiscale o partita IVA del destinatario nella e-fattura semplificata
Con le specifiche tecniche allegate al Provvedimento n. 89757/2018, l’Agenzia delle Entrate dipana un dubbio operativo importante per l’indirizzamento delle fatture elettroniche semplificate oltre che per quelle ordinarie.
Infatti col Provvedimento pubblicato il 5 giugno 2018 è stato sancito l’obbligo di popolare il campo cessionario/committente con uno tra partita IVA e codice fiscale oppure, se trattasi di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento.
Mentre in base alla nota normativa IVA (D.P.R n. 633/72), la partita IVA o il codice fiscale del destinatario sono facoltativi, in quanto sono alternativi alle informazioni relative alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, nelle fatture elettroniche è necessario inserire uno dei due dati per recapitare correttamente il documento. Si pensi a titolo di esempio quando il destinatario sia un consumatore finale stabilito; in tal caso non essendo obbligato a possedere una casella Pec o ad accreditarsi al Sistema di Interscambio, il consumatore sarebbe impossibilitato a ricevere la fattura elettronica.
In caso di mancata indicazione, la conseguenza è lo scarto Sdi del documento. Infatti, se i controlli formali non vengono superati, le specifiche prevedono il recapito al soggetto trasmittente, entro 5 giorni, di una ricevuta di scarto. La fattura, previa correzione, potrà essere riemessa con medesimo numero oppure, ove non sia possibile, si può seguire una delle due soluzioni prospettate al punto 1.6 della recente circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate.
Tracciato di compilazione “light” della fattura elettronica semplificata
La semplicità di compilazione della e-fattura semplificata trova riscontro nel limitato numero di campi da compilare nel tracciato del documento. A differenza della e-fattura elettronica ordinaria, non è ad esempio presente il campo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> facente capo al blocco <DatiBeniServizi>. Parimenti, anche altri campi non sono presenti (cassa, ritenuta, DDT, ecc). Diversamente, è invece presente una sezione in cui è possibile inserire i riferimenti della fattura rettificata per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 DPR 633/72.
Tutti questi elementi descrittivi evidenziati nelle Specifiche tecniche (aggiornate peraltro al 22 giugno come da nota AE per l’individuazione di un refuso nelle precedente versione) ma soprattutto gli XSD (Xml Schema Definition) e i tracciati in formato excel di entrambe le tipologie (ordinaria e semplificata) possono essere consultati nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Enrico Candido – Fisco 7
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