DIS-COLL, cos’è e a chi spetta l’indennità mensile

Come funziona e a chi è destinata la misura a sostegno del reddito dopo la perdita involontaria della propria occupazione

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Pubblicato: 2 Novembre 2022 14:16

La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione mensile, destinata ai lavoratori parasubordinati, introdotta come misura a sostegno del reddito a seguito della perdita involontaria della propria occupazione. Cerchiamo di capire meglio chi sono i destinatari e come funziona.

A chi spetta

I lavoratori che possono richiedere l’intervento della DIS-COLL sono :

  • i collaboratori coordinati e continuativi di aziende private e Pubbliche amministrazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, anch’essi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’indennità di disoccupazione coloro che rivestono il ruolo di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, i professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione Separata, nonché i collaboratori già titolari di pensione.

Occorre inoltre che i soggetti richiedenti abbiano specifici requisiti, cioè:

  • siano in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
  • siano in possesso di almeno 1 mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data di cessazione dal lavoro.

Per quanto riguarda la definizione di disoccupato, si considerano tali i lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle politiche attive concordate con il centro per l’impiego. La stessa domanda di indennità DIS-COLL inviata all’INPS vale come dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). I beneficiari di DIS-COLL devono, inoltre, contattare i Centri per l’Impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per la stipulazione del patto di servizio.

Importi e durata della prestazione

Il calcolo della DIS-COLL è determinabile nel seguente modo:

  • viene preso in considerazione il totale reddito imponibile ai fini previdenziali versato in Gestione Separata, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente,
  • tale reddito è diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento.

L’indennità corrisposta effettivamente è pari:

  • al 75% dell’imponibile previdenziale medio sopra determinato, nel caso in cui esso sia pari o inferiore ad un certo importo annualmente rivalutato, che per l’anno 2022 è di 1.250,87 euro ;
  • al 75% dell’imponibile previdenziale medio sopra determinato, a cui si aggiunge il 25% della differenza tra l’imponibile medio mensile e l’importo di 1.250,87 euro, nel caso in cui l’imponibile mensile sia superiore a 1.250,87 euro.

L’importo mensile della DIS-COLL è, in ogni caso, soggetto ad un massimale stabilito dall’INPS, che per l’anno 2022 corrisponde a 1.360,77 euro.

L’indennità di disoccupazione mensile subisce, inoltre, una riduzione del 3% (valore valido per le domande inoltrate dal 2022) ogni mese a decorrere dalla sesta mensilità di fruizione.

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data di cessazione dal lavoro e non può superare la durata massima di 12 mesi.

E’ possibile iniziare a percepirla a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se la domanda è presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, la domanda deve essere presentata telematicamente entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, a pena di decadenza.

Aspetti fiscali e previdenziali

Dal punto di vista fiscale, l’indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi è considerata reddito assimilato a lavoro dipendente e, quindi, è soggetta al regime della tassazione ordinaria (IRPEF a scaglioni). L’INPS, quale sostituto d’imposta, opera sull’indennità DIS-COLL le ritenute IRPEF e rilascia l’apposita certificazione fiscale (modello CU).

Dal punto di vista previdenziale, per i periodi di fruizione della DIS-COLL a partire dal 1° gennaio 2022, l’Inps riconosce d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite retributivo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso. Il periodo di contribuzione figurativa così determinato è computabile ai fini dell’anzianità contributiva per il perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.