Debiti con l’azienda, il lavoratore può saldarli rinunciando allo stipendio: la sentenza

La Cassazione ha spiegato che gli stipendi futuri possono compensare i debiti pendenti nei confronti dell'azienda datrice. Ecco perché

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Un lavoratore può essere debitore nei confronti del proprio datore di lavoro e, allo stesso tempo, maturare nei suoi confronti nuovi stipendi. In una situazione del genere, è possibile stabilire che i crediti retributivi futuri vengano utilizzati per compensare un debito già esistente?

La risposta della Cassazione con la sentenza 24617/2026 è un sì, ma condizionato alla presenza di uno specifico accordo tra le parti, che stabilisca quella che in gergo è detta compensazione volontaria. Quest’ultima può peraltro riguardare anche crediti che non sono ancora sorti al momento dell’accordo.

Debiti con l’azienda, il caso

Tramite un decreto ingiuntivo una segretaria aveva chiesto allo studio legale datore di lavoro un totale di 94.310,72 euro, tra differenze retributive, Tfr e indennità di mancato preavviso. Lo studio si era opposto, sostenendo che la lavoratrice avesse sottratto indebitamente somme per una cifra ancora più alta — 108.169,21 euro.

I giudici di merito avevano accertato che — sulla base di un accordo tra le parti — il denaro di cui la lavoratrice si era appropriata era stato considerato una sorta di anticipazione sulle retribuzioni future. In pratica i crediti successivamente maturati sarebbero stati progressivamente utilizzati per compensare il debito pendente, anziché essere materialmente versati alla donna.

Le parti del rapporto lavorativo avrebbero pattuito in questo modo — secondo il meccanismo giuridico del pacto de compensando — invece di prevedere distintamente la restituzione del debito, da una parte, e il pagamento degli stipendi successivamente maturati, dall’altra. Questo accordo avrebbe conseguentemente escluso ogni rivendicazione di differenze retributive.

Perché è possibile compensare anche crediti futuri

È questo uno degli aspetti pratici di maggior importanza della sentenza. La dipendente dello studio sosteneva che non fosse possibile concordare una compensazione quando il credito retributivo non era ancora esistente e non era, quindi, possibile conoscerne con precisione l’ammontare.

La Corte ha però bocciato questo suo ragionamento. L’art. 1252 del Codice Civile consente infatti alle parti di ricorrere alla compensazione volontaria e non vieta di stabilire preventivamente le condizioni necessarie, perché l’effetto compensativo si produca in futuro. Perciò il fatto che uno dei crediti debba ancora maturare non impedisce, di per sé, di prevedere pattiziamente che venga poi destinato alla compensazione.

Nel caso concreto le retribuzioni maturate nei mesi successivi potevano così essere utilizzate, secondo l’accordo accertato dai giudici, per ridurre progressivamente il precedente debito accumulatosi a carico della lavoratrice.

Accordo delle parti del contratto di lavoro non significa che si possa lavorare gratis

Questo è probabilmente il punto più significativo per non cadere in equivoco e comprendere la pronuncia e la sua portata generale per aziende e dipendenti. La Corte non ha riconosciuto al capo il diritto di decidere unilateralmente di non pagare lo stipendio perché il dipendente gli deve soldi. Non ha neppure stabilito che un lavoratore possa essere normalmente obbligato a svolgere le mansioni contrattuali senza retribuzione (anzi nel caso ci si può pienamente tutelare)

Il ragionamento è diverso: il lavoratore continua formalmente a maturare la propria retribuzione ma — se esiste un valido accordo di compensazione — il credito retributivo può essere destinato a estinguere progressivamente il debito preesistente.

La differenza è sostanziale. Non viene cancellato il diritto alla retribuzione ma viene disciplinata consensualmente la destinazione delle somme maturate.

Il comportamento del lavoratore può dimostrare l’accordo

Nella vicenda un elemento particolarmente importante è rappresentato dalla condotta successiva della segretaria. Come emerso dai fatti di causa, da gennaio 2018 a giugno 2019 aveva continuato a lavorare senza ricevere materialmente gli stipendi, mentre lo studio legale effettuava i relativi versamenti contributivi per la pensione.

Per i giudici di merito, proprio questa condotta era pienamente coerente e compatibile con l’esistenza di un previo accordo. Anzi ne era conseguenza logica e il comportamento tenuto per circa un anno e mezzo è stato così considerato un fattore di prova del pacto de compensando.

Tuttavia questo non vuol dire che lavorare senza percepire lo stipendio dimostri automaticamente l’esistenza di un’intesa compensativa. In aula il comportamento è stato valutato insieme alle altre circostanze della specifica controversia.

Quanto conta dimostrare l’esistenza dell’accordo?

Moltissimo. L’esistenza del pacto de compensando deve infatti essere sempre accertata in concreto. La lavoratrice aveva contestato proprio la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, sostenendo che il suo comportamento non fosse sufficiente a dimostrare la presenza di un’intesa.

La Suprema Corte ha però ricordato che spetta innanzitutto al giudice di merito — Tribunale e Corte d’appello — valutare le prove e interpretare il comportamento tenuto dalle parti. Il giudizio davanti alla Cassazione non serve, invece, a riesaminare liberamente i fatti già valutati nei precedenti gradi di giudizio. Per questo, non è sufficiente sostenere che una certa circostanza avrebbe dovuto essere interpretata diversamente.

Lo stesso vale per le presunzioni: nel caso concreto, i giudici avevano considerato il comportamento della lavoratrice — che aveva continuato a lavorare per circa 18 mesi  senza ricevere materialmente lo stipendio — come un elemento spia dell’esistenza dell’intesa compensativa. Ma gli Ermellini hanno ritenuto che contestare questa valutazione avrebbe significato chiedere una nuova interpretazione dei fatti, cosa che per legge non rientra nei limiti del giudizio di legittimità.

Non serve necessariamente un accordo scritto

Un altro interessante aspetto affrontato nella controversia riguarda la forma dell’intesa. La lavoratrice sosteneva che l’accordo dovesse avere la forma scritta richiesta per una transazione. I giudici di merito hanno però escluso che si trattasse di una vera e propria transazione, mancando le reciproche concessioni peculiari di questo contratto.

Ne consegue che punto chiave non era la presenza — o l’assenza — di un documento qualificabile come transazione, ma l’effettiva esistenza dell’accordo e la possibilità di dimostrarlo attraverso gli elementi concreti della vicenda.

Che cosa cambia

Le pronunce in materia di stipendi sono numerosissime. Basti pensare a quella recentissima sul rapporto tra retribuzione e ferie. Anche la sentenza 24617/2026 della Cassazione ha un valore giurisprudenziale generale. Aziende e dipendenti possono, in determinate circostanze, concordare preventivamente che le somme che il prestatore di lavoro maturerà in futuro siano utilizzate per ridurre un debito già esistente. L’intesa deve però essere esistente e dimostrabile.

Per il datore, come accennato, questa pronuncia non costituisce un’autorizzazione a sospendere unilateralmente il pagamento stipendi. Per il lavoratore, allo stesso modo, la maturazione della retribuzione non viene meno: ciò che può cambiare è la modalità con cui il credito viene utilizzato nell’ambito del pacto de compensando. La Cassazione ha, infine, respinto sia il ricorso principale della lavoratrice sia quello incidentale dello studio legale, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali.

In estrema sintesi, la lezione pratica è che un debito del lavoratore verso l’azienda può essere regolato anche attraverso crediti retributivi futuri, ma soltanto nell’ambito di un’effettiva compensazione volontaria concordata tra le parti ed eventualmente accertata dalla magistratura, sulla base delle circostanze concrete.