Congedo parentale, maternità e paternità: le novità dal 13 agosto

Previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo ricorda l'INPS: dagli iscritti alle varie gestioni agli autonomi, ecco cosa cambia

Novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità – previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 – che entrano a pieno regime dal 13 agosto.

Congedo parentale, maternità e paternità: le novità

Lo ricorda l’Inps, sottolineando che viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e’ aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

Cosa cambia?

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Per gli iscritti alle varie gestioni

Cambia anche il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni. Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Alla luce della nuova normativa i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti: alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non piu’ fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi ( non più 6 mesi).

Immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre puo’ fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non piu’ 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

E per gli autonomi?

Ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. Previsto il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.