Con un apposito decreto, il Ministro del lavoro ha rivalutato le prestazioni economiche nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 47 dell’8 novembre 2023, l’INAIL ha di conseguenza aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Vediamo, quindi, nello specifico che cosa cambia e quali sono i nuovi parametri di riferimento.
Indice
Come cambiano gli importi
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DM n. 891 del 21 giugno 2023) ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria e, con decorrenza 1° luglio 2023, stabilendo così nuovi importi del minimale e del massimale di rendita pari rispettivamente a 19.221,30 euro nel primo caso e a 35.696,70 euro nel secondo.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si sono aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite. Di conseguenza, sono cambiati anche i riferimenti per le retribuzioni convenzionali per gli anni 2014 – 2023.
Lavoratori interessati
I soggetti interessati da questa modifica, per cui cioè cambiano le retribuzioni convenzionali di riferimento per il calcolo dei premi INAIL nel 2023, sono i seguenti:
- Lavoratori dell’area dirigenziale;
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time;
- Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita;
- Familiari partecipanti all’impresa familiare;
- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali;
- Lavoratori parasubordinati;
- Lavoratori sportivi;
- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali;
- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).
Le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi INAIL 2023
Oer i lavoratori interessati (e sopra elencati), i nuovi importi di riferimento per le retribuzioni convenzionali sono:
- per i lavoratori dell’area dirigenziale, nel 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è di 118,99 euro e quella mensile di 2.974,73 euro;
- per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, la retribuzione convenzionale oraria è di 14,87 euro;
- per i familiari partecipanti all’impresa familiare la retribuzione convenzionale giornaliera è di 64,33 euro mentre quella mensile di 1.608,26 euro;
- per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili è di 1.433,04 euro (ovvero 119,42 euro x 12);
- per i lavoratori parasubordinati il minimo e massimo mensile sono rispettivamente di 1.601,78 euro (min) e 2.974,73 (max).
Poi ci sono i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ovvero:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Per cui dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 64,07 euro, mentre quella mensile a 1.601,78 euro.
Invece, in caso di retribuzione di ragguaglio (in via residuale, in mancanza di retribuzione effettiva o convenzionale) dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale è di 64,07 euro se giornaliera, mentre di 1.601,78 euro se mensile.
Cosa cambia per i lavoratori sportivi
Nella circolare dell’8 novembre pubblicata dall’INAIL, un capitolo a parte viene dedicato ai lavoratori sportivi, per i quali, a seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, ovvero a seguito della cd. riforma del lavoro sportivo, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini della determinazione del premio, la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
Pertanto, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo: dal 1° luglio 2023 il minimo mensile di riferimento è pari a 1.601,78 euro per i primi e 2.974,73 per i secondi, mentre il massimo annuale è di 19.221,30 euro nel primo caso e di 35.696,70 euro nel secondo.
Novità per alunni e studenti
Importanti precisazioni sono state fatte anche in merito alla categoria di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali – per l’anno accademico 2022/2023 – dal 1° luglio 2023 la misura del premio annuale a persona riferito alla “copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro”, aumenta a 3,07 euro e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo: “l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023 risulta uguale a euro 2,92 (calcolato sommando 8/12 di 2,84 euro e 4/12 di 3,07 euro)”.
Pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023, il premio annuale a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di 2,92 euro e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, invece, l’art. 1813 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, dispone che l’obbligo di assicurazione si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Con particolare riferimento, quindi, agli alunni e agli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023- 2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.
Pertanto, il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%.
Per quanto riguarda invece gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), l’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
A seguito della revisione dei premio speciale unitario e in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2023/2024 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2023, la retribuzione minima giornaliera di riferimento è pari all’importo di 64,07 euro, mentre il premio speciale unitario annuale è di 66,60 euro.
Il premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.
La misura di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornata in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita è rideterminata nella misura di 35,49 euro, a decorrere dal 1° settembre 2023, data di inizio dell’anno formativo 2023/2024.