Ok al risarcimento per i morti di Covid: come funziona e a chi spetta

L'Inail ha fornito le istruzioni per la presentazione delle richieste risarcimento per i familiari superstiti ai professionisti sanitari morti di Covid

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Con apposita circolare, la n. 1 del 3 gennaio 2023, l’Inail ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di richiesta risarcimento per i familiari superstiti ai professionisti sanitari morti a seguito di contagio Covid. Tra questi non solo gli esercenti le professioni sanitarie, ma anche gli assistenti sociali e operatori socio-sanitari.

Ma vediamo, nl dettaglio, di cosa si tratta.

Cos’è e come funziona il fondo per il risarcimento dei morti Covid

Non è una novità, perché è stato con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 271 del 24 aprile 2020, che il governo in carica aveva previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie deceduti a causa del contagio da Covid-19.

Per la precisione, il fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 15 milioni di euro, ma per le relative disposizioni attuative si deve aspettare il 22 settembre 2022, con la pubblicazione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Quattro mesi dopo, con apposita circolare, sono infine arrivare le istruzioni per la presentazione delle istanze e l’erogazione della speciale elargizione agli aventi diritto.

Il risarcimento viene corrisposto sotto forma di prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto apposito in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze da parte dei beneficiari. Non si conosce a priori, quindi, qual è l’entità dell’importo.

La “speciale elargizione” è però corrisposta in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo, pertanto e non è soggetta a tassazione.

Risarcimento a seguito di morte per contagio Covid: a chi spetta

La speciale elargizione è riconosciuta ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie quali:

  • Farmacista;
  • Medico chirurgo;
  • Odontoiatra;
  • Veterinario;
  • Biologo;
  • Fisico;
  • Chimico;
  • Psicologo
  • Infermiere, Infermiere pediatrico;
  • Ostetrica/o;
  • Tecnico sanitario di radiologia medica;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico ortopedico;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico della fisiopatologia;
  • Igienista dentale;
  • Dietista;
  • Podologo;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Ortottista-assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.

Nell’elenco rientrano anche gli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 (qui le stime sulle effettive perdite registrare nel periodo più critico).

Per avere diritto al risarcimento, il soggetto deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, quale causa/concausa del contagio Covid.

L’elargizione spetta ai familiari superstiti delle vittime, e precisamente:

  • al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
  • in mancanza dei superstiti di cui alla lettera a., ai genitori naturali o adottivi.

Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti, mentre se i beneficiari sono familiari di più vittime sono comunque cumulabili più risarcimenti.

Come presentare richiesta di risarcimento in caso di morte per Covid

I soggetti che rientrano tra le categorie di beneficiari sopra elencate, possono presentare richiesta di risarcimento all’Inail, presso la Direzione centrale rapporto assicurativo, a pena di decadenza entro il 4 marzo 2023, allegando la documentazione idonea a comprovare i presupposti previsti per la erogazione della speciale elargizione.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposito servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” disponibile nel portale inail.it alla sezione “Servizi per te”, alla quale si accede con Spid (qui come ottenerlo), Cie e Cns. Può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o, nel caso di più beneficiari familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno dei beneficiari munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti beneficiari.

La procedura può essere avviata anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario. La ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica dell’istanza rilasciata dal Servizio costituisce notizia dell’inizio del procedimento. Dopo il 4 marzo 2023 il Servizio non consentirà l’accesso, né l’inserimento di nuove istanze.

All’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

  • titolo professionale del lavoratore deceduto;
  • contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022;
  • documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.

Al termine dell’istruttoria, l’Inail inoltrerà al Dipofam – Dipartimento per le politiche della famiglia presso il Consiglio dei ministri – un elenco contenente i nominativi delle vittime per le quali propone il riconoscimento, completo del numero dei beneficiari per ciascuna vittima, e quelle per le quali, invece, propone la non ammissione al beneficio. In quest’ultimo caso saranno indicate le motivazioni a base della proposta.

Il Dipofam infine provvederà all’approvazione dell’elenco delle istanze, predisposto in esito all’istruttoria e, sulla base del rapporto tra le risorse disponibili nel Fondo e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l’istanza, pubblicherà un  decreto contenente la misura della speciale elargizione. A seguito dell’approvazione dell’elenco, l’Inail comunicherà l’esito dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza stessa (qui cos’è e come funziona la Posta Elettronica Certificata: la guida Aruba).

Dopo gli scioperi e le proteste dei medici (ve ne avevamo parlato qui), bisogna comunque capire quando e in che misura i familiari verranno indennizzati: resta, come accennato sopra, il nodo delle risorse.