Truffe trading online, come la Consob protegge i risparmiatori

Il lavoro della Consob per contrastare le truffe di trading online: dalle autorizzazioni e gli oscuramenti alle tutele per i risparmiatori

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Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, è l’autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari. Tra le sue competenze rientra la protezione dei risparmiatori, soprattutto in un contesto come quello del trading online, dove i rischi di frodi sono elevati.

L’attività di vigilanza si articola su alcuni obiettivi fondamentali: tutelare gli investitori, garantire la fiducia nei mercati, assicurare il corretto funzionamento delle contrattazioni e vigilare sul rispetto delle norme. Nel trading online, ciò significa che solo i soggetti autorizzati possono offrire servizi di investimento al pubblico. Gli operatori che agiscono senza autorizzazione sono nella maggior parte dei casi vere e proprie truffe.

Cosa può fare un risparmiatore

Per verificare l’affidabilità di un intermediario, i cittadini possono consultare:

  • l’albo delle SIM tenuto dalla Consob;
  • gli elenchi delle banche vigilate dalla Banca d’Italia;
  • gli elenchi delle imprese di investimento comunitarie che operano in Italia con o senza succursale;
  • gli elenchi delle imprese extracomunitarie autorizzate, aggiornati dopo la Brexit.

Se il nome non compare in questi registri, è molto probabile che si tratti di un operatore abusivo.

Gli strumenti della Consob per contrastare le truffe di trading online

La Consob gestisce la sezione “Avvisi ai risparmiatori”, dove vengono pubblicati i “warning” su soggetti che svolgono attività senza autorizzazione. Anche ESMA (l’Autorità europea) e IOSCO (organismo internazionale) mettono a disposizione portali con elenchi di operatori segnalati.

L’assenza di un nome negli avvisi non garantisce la sicurezza: per questo la Consob consiglia di inviare un esposto tramite il sistema SIPE, in caso di dubbi. Un ulteriore strumento di prevenzione è il Registro Pubblico delle Opposizioni, che consente di ridurre le chiamate di telemarketing indesiderato, spesso utilizzate dai truffatori per contattare potenziali vittime. Nello specifico però dal 2011 la Consob ha istituito un ufficio dedicato al contrasto dei fenomeni abusivi. Le sue attività principali sono:

  • bloccare l’operatività di intermediari che forniscono servizi di investimento senza autorizzazione;
  • contrastare l’offerta al pubblico di prodotti finanziari in assenza di prospetto informativo approvato.

Dal 2016 è operativo anche l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), che consente ai risparmiatori di chiedere risarcimenti fino a 500.000 euro in caso di comportamenti scorretti da parte di intermediari autorizzati. Un punto di svolta si è avuto nel 2019, quando la Consob ha ottenuto strumenti più incisivi:

  • il potere interdittivo, con cui ordina agli operatori abusivi di cessare l’attività;
  • il potere di oscuramento, che consente di inibire dall’Italia l’accesso ai siti web delle piattaforme truffaldine.

Grazie a questi strumenti, la Consob ha oscurato oltre un migliaio di siti negli ultimi anni, con una media di circa cinque piattaforme bloccate ogni settimana. Si tratta di un potere unico nel panorama europeo, che altri Paesi stanno valutando di introdurre.

Le fasi dei controlli

Quando riceve un esposto, la Consob deve raccogliere documentazione e verificare se l’attività rientra nella propria competenza. Non basta un sospetto: servono elementi concreti come flussi di denaro, siti web coinvolti e modalità di contatto. L’istruttoria richiede tempo perché un provvedimento debole rischierebbe di essere impugnato. Inoltre, la Consob agisce a tutela del risparmio collettivo, non del singolo investitore.

Un broker autorizzato non è automaticamente garanzia di correttezza. Alcuni intermediari regolamentati hanno avuto sospensioni per comportamenti non trasparenti, come costi nascosti o difficoltà nei prelievi. In questi casi non si parla di truffa, ma di violazioni delle regole di settore. La Consob può intervenire attraverso procedure di vigilanza o indirizzare i risparmiatori verso l’ACF. Per controversie più gravi, resta possibile l’azione civile.

Le collaborazioni internazionali

La Consob collabora con altre autorità europee e mondiali per condividere informazioni e coordinare gli interventi. In Europa, grazie al cosiddetto “passaporto europeo”, un broker autorizzato in uno Stato può operare anche in altri Paesi dell’UE, previa comunicazione. Questo sistema aumenta le possibilità di scelta, ma rende necessario uno scambio costante di dati tra autorità per individuare eventuali abusi.

Come riconoscere i segnali di rischio

Secondo la Consob, alcuni indizi tipici delle truffe di trading sono:

  • promesse di guadagni molto elevati in tempi brevi;
  • telefonate insistenti da call center esteri;
  • piattaforme che mostrano utili fittizi ma impediscono i prelievi;
  • richieste di tasse inesistenti o costi di sblocco per ritirare il denaro.

A questi si aggiungono schemi piramidali, campagne social aggressive e siti che imitano i marchi di intermediari regolari. Prima di investire è fondamentale raccogliere dati sul broker, verificarne l’autorizzazione e controllare gli avvisi pubblicati. Se l’interlocutore non fornisce informazioni chiare, è meglio non procedere. In caso di investimento già effettuato con un soggetto sospetto, occorre presentare un esposto alla Consob e una denuncia alle autorità competenti. È importante conservare documenti, screenshot e tracce di bonifici, che possono essere decisive nell’istruttoria.