Poste condannata, la ritenuta fiscale sui buoni non va pagata ogni anno

Cosa ha stabilito il Tribunale di Marsala in merito alla ritenuta fiscale sugli interessi dei buoni fruttiferi postali effettuata ogni anno

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

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La questione relativa all’applicazione della ritenuta fiscale sui buoni fruttiferi postali non è nuova. Negli anni, infatti, più volte sono sorti dei dubbi sulla corretta interpretazione di questa norma. Il motivo è che può incidere concretamente sui risparmi dei cittadini. Una recente decisione del Tribunale di Marsala ha condannato Poste Italiane a rimborsare due risparmiatrici per l’errata applicazione della ritenuta fiscale.

Come funziona e cos’è la ritenuta fiscale sui Bfp

I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di risparmio e investimento collocati sul mercato da Poste Italiane e garantiti dallo Stato Italiano. Sono da sempre molto amati perché semplici da sottoscrivere e perché offrono un tasso di interesse certo alla scadenza.

Per quanto riguarda la ritenuta:

  • fino al 20 settembre 1986 erano esenti;
  • a quelli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 era applicata un ritenuta fiscale del 6,25%;
  • a quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 era applicata un ritenuta fiscale del 12,50%.

La ritenuta è stata poi soppressa con il D.Lgs numero 239 del 1 aprile 1996 e sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi del 12,50% che a oggi è ancora valida.

Il Tribunale di Marsala ha stabilito mediante un’ordinanza che l’imposta sostitutiva sugli interessi va applicata quando si chiede il rimborso finale e non anno per anno – in quest’ultimo caso si riduce l’ammontare degli interessi.

La vicenda

Due risparmiatrici hanno contestato a Poste Italiane l’erronea applicazione della ritenuta fiscale del 12,50% sugli interessi maturati dai loro buoni postali in quanto si sarebbe dovuta applicare al momento del rimborso e non anno per anno.

Visto il parere contrario di Poste Italiane sulla questione, le due si sono affidate a un legale, Francesco Carini di Marsala.

La vicenda si è conclusa con la vittoria delle due: il giudice del Tribunale civile di Marsala ha stabilito che la ritenuta fiscale si deve applicare solo al momento del rimborso finale, come prevede anche la normativa.

Calcolarla in quest’ultimo modo permette infatti di ricevere, al momento del rimborso, una cifra più alta.

Nel caso delle due, ad esempio, la differenza era di 48.000 euro, una cifra non da poco che Poste Italiane dovrà pagare insieme alle spese legali.

La sentenza, secondo il legale delle due risparmiatrici, potrebbe ora incidere in modo significativo su altri contenziosi analoghi.

Nel caso in cui la ritenuta fiscale venisse applicata anno per anno, infatti, si continuerebbe a rischiare di ottenere una cifra più bassa di quella sperata. Con l’applicazione solo al momento del rimborso, invece, i risparmiatori potrebbero guadagnare molti euro in più, soprattutto in un arco temporale di 10 o 20 anni.

È importante che i risparmiatori si tengano sempre informati e conservino la documentazione relativa ai loro buoni fruttiferi postali.

Inoltre è fondamentale controllare sempre la data di scadenza dei titoli cartacei per evitare che vadano in prescrizione. Quando questo accade, si perdono sia il diritto a riscuotere la cifra investita sia gli interessi maturati.