Cos’è e come funziona il referendum abrogativo

Scopri con QuiFinanza le caratteristiche del referendum abrogativo e quali sono le sue funzioni.

Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta, è previsto dall’articolo 75 della Costituzione Italiana e serve per eliminare leggi o decreti legge, in modo totale o parziale, attraverso una consultazione della popolazione. Questo tipo di referendum non può ovviamente essere proposto su ogni tipo di legge, ma è la Costituzione stessa a dettarne le modalità di applicazione e le regole.

Il referendum abrogativo funziona con la modalità del quorum, cioè il numero minimo di elettori affinché sia valido. Per capire effettivamente come funziona, chi lo indice e quali sono le soglie minime di validità è fondamentale conoscere più in dettaglio che cosa determina l’articolo 75 della Costituzione.

Referendum abrogativo: cos’è?

Prima di tutto è importante sapere che la Costituzione prevede 3 tipi di referendum: abrogativo, costituzionale e consultivo. Ognuno ha le proprie caratteristiche, ma in questo articolo ci focalizzeremo solo sul referendum abrogativo. Si tratta di fatto, di una petizione popolare con la quale si chiede l’abrogazione di una legge o di un decreto in modo totale oppure parziale.

Il referendum può essere richiesto da 500mila cittadini aventi compiuta la maggiore età, oppure da 5 Consigli Regionali. Dopo aver raggiunto questi requisiti e dopo aver verificato la costituzionalità del referendum, la popolazione sarà chiamata a votare per esprimere la sua opinione, in merito alla cessazione o meno degli effetti di una legge o di un decreto.

Referendum abrogativo: come funziona?

Il referendum abrogativo non è però applicabile a tutte le leggi, ma soprattutto affinché sia valido devono votare almeno il 50% degli aventi diritto al voto, per raggiungere il cosiddetto quorum. Inoltre, tra le leggi su cui non ha efficacia il referendum abrogativo, c’è la legge elettorale, insieme a altre leggi considerate costituzionalmente necessarie, oltre a:

  • leggi tributarie e di bilancio;
  • leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, di amnistia e di indulto;
  • leggi costituzionalmente obbligatorie;
  • leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato;
  • gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare.

In generale quindi non sono abrogabili con il referendum tutte le leggi gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie: per queste è richiesta l’abrogazione in Parlamento. La validità è raggiunta con il quorum, cioè quando vanno a votare ed esprimono correttamente il loro voto, la maggioranza dei cittadini di maggiore età e quindi, aventi diritto al voto.

Il referendum abrogativo deve seguire un procedimento molto preciso prima di arrivare al voto: come prima cosa deve ottenere il giudizio positivo della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dovrà verificare che:

  • il referendum non sia relativo ad una delle leggi per il quale non è applicabile;
  • quali sono le caratteristiche della legge per la quale è richiesta l’abrogazione;
  • la domanda sia posta agli elettori in modo chiaro, ben comprensibile e non possa suscitare incomprensioni o dubbi.

Il giudizio finale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, se positivo si può procedere con le votazioni, se negativo invece, sarà respinto. Ogni referendum abrogativo può svolgersi solamente in un periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno. In seguito al voto, i risultati che diventeranno quindi norma di risulta, diventeranno atti aventi forza di legge. Il parlamento diventa quindi vincolato all’esito dell’abrogazione.

L’articolo 38 inoltre determina che se una legge o un decreto sono state oggetto di referendum abrogativo e hanno ottenuto esito negativo, non potranno essere di nuovo oggetto di una consultazione per i 5 anni successivi. In caso di mancato raggiungimento del quorum invece, non si applica questo principio in quanto non equivale a un risultato negativo dell’abrogazione.

Altri tipi di referendum

Oltre a quello abrogativo, la Costituzione prevede altri tipi di referendum: quello costituzionale e quello consultivo. Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 e prevede modifiche alla Costituzione stessa, ma tali modifiche sono già state definite e approvate in parlamento. Ciò significa che i cittadini potranno esprimere la loro opinione, accettandole o meno.

L’altro tipo di referendum invece, quello consultivo viene adottato nel caso in cui si debbano fondere più regioni, in un’unica macroregione, di crearne di nuove, oppure offre la possibilità ai comuni e alle province di diventare autonomi dalle proprie regioni, aggregandosi ad altre.