RC Auto, cambia tutto: l’assicurazione non serve più per auto storiche e mezzi stagionali

Il decreto RC Auto definisce nuove regole per auto e moto storiche, tra polizze alternative ed esenzioni dall’obbligo assicurativo per i rottami

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Cambia l’RC Auto per le auto storiche. Il 4 dicembre è stato pubblicato il decreto legislativo, approvato in via preliminare dal consiglio dei Ministri, che regola le assicurazioni delle auto e delle moto storiche. Queste non avranno più bisogno di essere assicurate in maniera tradizionale, ma potranno ricorrere a schemi assicurativi alternativi.

Il provvedimento è stato spiegato nel comunicato stampa successivo al consiglio dei Ministri come “necessario”. Il motivo è che i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico hanno un minore tasso di sinistrosità, perché sono spesso esposti in spazi museali o comunque poco utilizzati. Resta comunque necessario uno schema assicurativo per garantire l’indennizzo ai soggetti lesi, come previsto dalla direttiva Ue 2021/2118, ma sarà possibile stipulare polizze di durata inferiore all’intero anno.

Non serve più l’assicurazione per le auto storiche

Il consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 ha approvato in forma preliminare un decreto legislativo sulle assicurazioni auto. Il provvedimento chiarisce meglio l’applicazione dell’obbligo assicurativo, intervenendo su auto e moto storiche, veicoli non idonei all’uso, mezzi stagionali, competizioni sportive e banche dati degli attestati di rischio.

Con questo decreto, auto e moto storiche (quindi veicoli d’epoca e di interesse storico) possono adempiere all’obbligo assicurativo tramite schemi alternativi alla classica polizza annuale.

Come si legge nella relazione al provvedimento, la novità:

Si è resa necessaria, in quanto i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico hanno un minore tasso di sinistrosità, essendo spesso esposti in spazi museali.

Questo non significa che l’assicurazione non sia necessaria, ma che possono essere utilizzate formule alternative in cui prevalga il cosiddetto “rischio statico”.

Quando un veicolo non è idoneo all’uso

Il provvedimento cita i veicoli non idonei all’uso come esenti dall’obbligo assicurativo. Rispetto al decreto legislativo n. 184/2023, che aveva esteso l’obbligo anche ai veicoli fermi o parcheggiati in aree private, il governo ora esclude i veicoli non idonei all’uso. Questi non dovranno essere assicurati se privi di parti essenziali per l’utilizzo.

Rientrano in questa categoria:

  • veicoli in stato di rottame;
  • veicoli privi di motore.

Attenzione, però: la deroga non scatta se il veicolo possiede elementi facilmente reinseribili o se i guasti sono riparabili. Per esempio:

  • assenza di ruote, batteria, sterzo;
  • guasto al motore, veicolo in panne o senza benzina.

In questi casi resta l’obbligo assicurativo.

Uso stagionale e competizioni sportive

Il provvedimento interviene anche sui mezzi a uso stagionale. Per esempio, i motoscafi, utilizzati soprattutto d’estate, potranno usufruire di polizze di durata inferiore all’anno, le cosiddette polizze infrannuali.

Cambiano anche le polizze per i veicoli da gara e da competizione sportiva: in questo caso sarà possibile ricorrere ad alternative alla classica assicurazione auto, come coperture generali per la responsabilità civile.

Via al database del rischio

Ultima novità del nuovo decreto legislativo è il ripristino del compito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) relativo alla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica sugli attestati di rischio, con la facoltà di determinare indicazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal modello europeo.