Comunione dei beni dopo il matrimonio, quelli personali sono esclusi: quali sono

Come funziona la comunione dei beni tra coniugi, quali beni sono esclusi e quali effetti produce sui creditori secondo il Codice Civile

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

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Secondo l’articolo 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di una diversa convenzione tra i coniugi, è quello della comunione di beni. In tal caso è necessario distinguere quelli che ne fanno parte dai beni personali, che restano esclusi. È importante saperlo anche in vista dei rapporti con i creditori, sia per chi si sposa che per chi affronta questioni successorie, debitorie o di gestione del patrimonio familiare. In questo articolo analizzeremo la disciplina della comunione legale, con particolare attenzione ai beni personali e agli effetti verso i terzi.

Che cosa si intende con comunione dei beni

La comunione dei beni rappresenta un modello di gestione condivisa del patrimonio familiare.

L’obiettivo di questo regime patrimoniale è garantire una partecipazione paritaria dei coniugi agli acquisti compiuti durante il matrimonio, indipendentemente da chi li effettua materialmente o chi contribuisce economicamente in misura maggiore.

Si tratta, dunque, di una comunione fino allo scioglimento, momento in cui ciascun coniuge ha diritto alla metà del patrimonio comune.

Quali acquisti rientrano nella comunione dei beni

Fanno parte immediatamente della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi (separatamente o congiuntamente) durante il matrimonio, salvo quelli aventi a oggetto beni personali.

Rientrano pertanto:

  • immobili acquistati dopo il matrimonio;
  • mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni);
  • investimenti finanziari.

Fanno altresì parte della comunione dei beni fin da subito le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi nonché gli utili di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi.

L’elemento determinante è il momento dell’acquisto. Se avviene dopo il matrimonio, il bene è tendenzialmente comune, anche se pagato da un solo coniuge.

Formano parte della comunione ma in questo caso solo all’atto del suo eventuale scioglimento:

  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi che non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione;
  • i proventi dell’attività separata che non siano stati consumati all’atto dello scioglimento;
  • i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa anche se costituita precedentemente, purché sussistenti al momento dello scioglimento.

Quali sono i beni personali non in comunione

Abbiamo visto che i beni personali, anche se acquistati in corso di matrimonio, sono sempre esclusi dalla comunione dei beni. Sono identificati dall’articolo 179 del Codice Civile:

  • i beni di cui il coniuge prima del matrimonio era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  • i beni che, pur se acquisiti durante il matrimonio, siano stati ricevuti per atto di donazione o per successione, purché nell’atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che essi debbano rientrare a far parte della comunione;
  • i beni di uso strettamente personale di uno dei coniugi e i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione, salvo che siano destinati a una azienda facente parte della comunione;
  • la pensione legata alla perdita della capacità lavorativa;
  • le somme ricevute a titolo di risarcimento per un danno subito – sono esclusi risarcimenti per danno biologico, indennità per perdita della capacità lavorativa, somme destinate a compensare un pregiudizio strettamente personale;
  • i beni acquisiti con le somme di denaro ricevute per il trasferimento di beni personali, purché ciò sia dichiarato nell’atto di acquisto (se un coniuge vende un bene personale e utilizza il ricavato per acquistare un nuovo bene, quest’ultimo resta personale, purché l’origine del denaro sia dichiarata nell’atto di acquisto).

Per quanto concerne i beni di uso strettamente personale si considerano come tali:

  • l’abbigliamento personale;
  • oggetti legati alla sfera intima o professionale;
  • strumenti necessari all’esercizio della professione come la strumentazione di un medico o di un fotografo.

Effetti della comunione dei beni nei confronti dei creditori

Uno degli aspetti più delicati riguarda il rapporto tra comunione legale e debiti contratti dai coniugi. I creditori possono agire nei confronti della comunione dei beni:

  • per le spese di mantenimento della famiglia, istruzione, educazione dei figli e ogni obbligazione contratta anche separatamente dai coniugi nell’interesse della famiglia, purché di carattere ordinario;
  • per le obbligazioni contratte congiuntamente anche se non rilevanti per la famiglia.

Se i beni non sono sufficienti ecco che intervengono quelli personali. I creditori in via sussidiaria possono aggredire i beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito.

Un caso particolare è quello delle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi per atti straordinari che dovrebbero essere compiuti congiuntamente. In tal caso, se i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali del coniuge che ha operato da solo i beni della comunione possono essere aggrediti fino al valore corrispondente alla quota del coniuge debitore.

Beni personali e azione esecutiva dei creditori

I creditori dovranno aggredire i beni personali dei coniugi nei seguenti casi:

  • per le obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio non intervengono i beni in comunione e pertanto i creditori potranno agire nei confronti di quelli personali di chi ha assunto l’obbligazione;
  • per le obbligazioni di cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi e non facenti parte della comunione.

Attenzione. Esiste comunque una possibilità di attivarsi in via sussidiaria sui beni in comunione, anche se il credito è sorto prima del matrimonio fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Scioglimento della comunione

Lo scioglimento della comunione legale rappresenta il momento in cui il patrimonio comune cessa di esistere come massa unitaria e si apre la fase della divisione. Le cause di scioglimento sono tassativamente indicate dal Codice Civile (articoli 191 e seguenti) e producono effetti rilevanti sia nei rapporti interni tra i coniugi sia nei confronti dei creditori.

La comunione si scioglie per:

  • separazione personale dei coniugi;
  • divorzio;
  • morte di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • fallimento di uno dei coniugi.

Lo scioglimento non comporta automaticamente la divisione: crea invece una comunione ordinaria al 50%, nella quale ciascun coniuge diventa titolare di una quota ideale. Qualora si voglia sciogliere anche la comunione ordinaria si dovrà avviare un giudizio in mancanza di accordo.