Le caratteristiche e il significato della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale tutela legalmente le creazioni della mente, come invenzioni e opere artistiche, offrendo riconoscimento e benefici economici ai creatori

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Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2011 dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza a pieni voti, ha maturato esperienza professionale in diversi studi civilistici di Milano.

Pubblicato: 3 Aprile 2020 17:16Aggiornato: 5 Giugno 2024 15:20

Il termine proprietà intellettuale denota l’insieme di norme e principi giuridici che hanno come scopo principale, quello di tutelare le opere nate dall’ingegno e dall’inventiva umana. Partendo da questi principi, la legge garantisce ai creatori e inventori un diritto esclusivo nello sfruttamento delle loro creazioni o invenzioni e li aiuta con alcuni strumenti legali che servono a difendersi da eventuali abusi di soggetti non autorizzati.

Cos’è la proprietà intellettuale

Essere possessori della proprietà intellettuale, significa essere padroni di una idea o di un progetto che si sono concretizzati grazie ad una manifestazione intellettuale. Questa idea, individuale o di gruppo, può portare a elaborare una teoria, modellare un’opera o realizzare un prodotto.

Si può definire come un premio che viene riconosciuto all’attività creativa umana e che in primo luogo intende attribuire la proprietà dell’opera all’autore della stessa mentre, in secondo luogo, vuole consentire all’autore di sfruttare eventuali guadagni economici generati dalla sua invenzione.

Tutela della proprietà intellettuale

La proprietà delle creazioni intellettuali può differenziarsi in:

  • diritto d’autore: che tutela delle opere artistiche o letterarie;
  • copyright: che si focalizza sugli introiti economici derivanti dalla detenzione dei diritti sul prodotto;
  • proprietà industriale: che serve a tutelare marchi, brevetti e segni distintivi.

Nel primo caso il diritto della proprietà intellettuale è tutelata tramite il riconoscimento sia dei diritti morali connessi alla paternità dell’opera che degli introiti economici derivanti dalla vendita-utilizzo della stessa, e che variano a seconda della natura dell’opera. L’opera dell’ingegno, se viene identificata come tale, può ottenere il relativo riconoscimento, e pertanto ne viene a sua volta garantita la proprietà dei guadagni che possano derivare dallo sfruttamento economico della stessa (diffusione, vendita).

Differenze tra copyright e diritto d’autore

Il fatto che i termini copyright e diritto d’autore vengano spesso utilizzati come sinonimi può far pensare che si riferiscano alla stessa cosa ma in realtà non è così:

  • Il termine copyright nasce negli Stati Uniti e tutela maggiormente gli aspetti economici stabilendo i diritti di riproduzione dell’opera. Chi ottiene il copyright potrà gestire come meglio crede ed in modo autonomo i diritti sulle proprie opere.
  • Il diritto d’autore, si occupa anch’esso di tali aspetti ma pone maggiormente l’accento sui diritti morali di autore. Non è in nessun caso possibile, neanche dopo aver ceduto i diritti economici dell’opera non citare il nome del suo creatore. Chi non indica il nome dell’autore di un’opera o un prodotto rischia di dover pagare un ingente risarcimento danni.

La proprietà industriale

La proprietà industriale invece, ha una specifica tutela legale, disciplinata dal codice della proprietà industriale, secondo il quale la proprietà industriale comprende i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, disegni, modelli, invenzioni, topografie dei prodotti e informazioni aziendali di natura riservata.

La proprietà industriale viene tutelata attraverso il riconoscimento dell’invenzione creata o prodotta, che viene garantita dalla registrazione del brevetto e del marchio. Sono quelli che la legge identifica come segni distintivi, quindi oltre il marchio, anche la ditta, l’insegna, l’indicazione geografica e la denominazione d’origine.

Come registrare la proprietà intellettuale di un prodotto

Quindi, se si vuole difendere la proprietà intellettuale di un prodotto o di un contenuto, lo si può fare registrandola o brevettandola presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Prima dell’eventuale registrazione, bisogna essere certi che non ci sia la presenza di un marchio registrato simile o uguale.

Se invece, si vuole registrare il marchio in tutta Europa ci si può rivolgere all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede legale ad Alicante (Spagna). Una volta avvenuta, la registrazione è valida in tutto il territorio dell’Unione europea.

Violazione del diritto di proprietà intellettuale

Gli atti di violazione della proprietà intellettuale possono avere anche gravi conseguenze dal punto di vista penale. Le violazioni del diritto d’autore si distinguono in:

  • Pirateria: ossia la riproduzione non autorizzata di opere protette da diritto d’autore, quali film, libri, musica, ecc. Per fare un esempio, la registrazione di una canzone protetta da diritto d’autore e la vendita a terzi senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituiscono atti di pirateria e sono quindi illegali.
  • Contraffazione: con questo termine si intende la fabbricazione di merci contraffatte ossia di repliche di un prodotto originale, aventi un marchio identico a quello del prodotto originale.

Ricordiamo che la pirateria e la contraffazione costituiscono reato e quindi possono essere punite con il carcere, fino a 6 anni, e con la sanzione pecuniaria, da 30mila a 150mila euro.