Inquinamento, norme più severe per ridurre le emissioni industriali

La Commissione per l'ambiente adotta la sua posizione sulle norme UE per ridurre ulteriormente l'inquinamento e guidare i grandi impianti agroindustriali verso la transizione verde.

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Le norme UE sulle emissioni industriali interessano oltre 40.000 grandi impianti industriali e oltre 20.000 allevamenti intensivi. Essi sono responsabili di:

  • oltre il 50% delle emissioni totali in atmosfera di ossido di zolfo, metalli pesanti e altre sostanze nocive
  • circa il 40% dell’emissione di gas serra
  • circa il 30% degli ossidi di azoto e delle emissioni di polveri sottili nell’aria

I processi produttivi industriali rappresentano una quota considerevole dell’inquinamento complessivo in Europa. Ciò è dovuto alle emissioni di inquinanti atmosferici, agli scarichi di acque reflue e alla produzione di rifiuti.

Per affrontare questo problema, l’UE ha adottato la direttiva sulle emissioni industriali (IED) nel 2010.

La direttiva sulle emissioni industriali mira a raggiungere un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo insieme, riducendo le emissioni industriali nocive in tutta l’UE.

L’UE si pone come obiettivo il miglioramento della trasparenza sulla quantità di emissioni di inquinanti industriali e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e inquinanti nelle acque reflue.

La Direttiva sulla emissioni industriali

La direttiva sulle emissioni industriali (IED) è il principale strumento dell’UE che disciplina le emissioni inquinanti degli impianti industriali. Stabilisce norme sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento provocato dalle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo dei grandi impianti agroindustriali.

Fa parte della trasformazione verde e circolare dell’industria dell’UE, che apporta significativi benefici per la salute e l’ambiente dei cittadini.

Gli impianti contemplati dalla normativa possono funzionare solo se ottengono un’autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali, fatta eccezione per alcune aziende che sono solo obbligate a registrarsi.

Circa 52.000 impianti che svolgono le attività industriali elencate nell’allegato I della direttiva sono tenuti a operare in conformità di un’autorizzazione conferita dalle autorità degli Stati membri. Tale autorizzazione dovrebbe contenere condizioni stabilite conformemente ai principi e alle disposizioni della direttiva.

I principi della direttiva

Lo IED si basa su diversi pilastri. In particolare:

  • L’approccio integrato significa che le autorizzazioni devono tenere conto dell’intera prestazione ambientale dell’impianto. Ciò riguarda le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, la produzione di rifiuti, l’uso di materie prime, l’efficienza energetica, il rumore, la prevenzione degli incidenti e il ripristino del sito al momento della chiusura.
  • Le condizioni di autorizzazione, compresi i valori limite di emissione, devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Al fine di definire le BAT e le prestazioni ambientali associate alle BAT a livello dell’UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni con esperti degli Stati membri, dell’industria e delle organizzazioni ambientali. Questo lavoro è coordinato dall’Ufficio europeo IPPC presso il Centro comune di ricerca dell’UE a Siviglia (Spagna). Questo processo si traduce nei documenti di riferimento delle BAT (BREF). Le conclusioni sulle BAT contenute sono adottate dalla Commissione come decisioni di esecuzione. Lo IED richiede che queste conclusioni sulle BAT siano il riferimento per la definizione delle condizioni di autorizzazione.
  • Per i grandi impianti di combustione, gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le attività che utilizzano solventi e la produzione di biossido di titanio, lo IED fissa anche valori limite di emissione a livello dell’UE per gli inquinanti selezionati.
  • Lo IED consente alle autorità competenti una certa flessibilità per fissare valori limite di emissione meno rigorosi. Ciò è possibile solo in casi specifici in cui una valutazione dimostra che il raggiungimento dei livelli di emissione associati alle BAT descritti nelle conclusioni sulle BAT comporterebbe costi sproporzionatamente più elevati rispetto ai benefici ambientali dovuti all’ubicazione geografica o alle condizioni ambientali locali o alle caratteristiche tecniche dell’impianto. L’autorità competente documenta sempre la propria giustificazione per la concessione di tali deroghe. Inoltre, il capitolo III della direttiva sui grandi impianti di combustione comprende alcuni strumenti di flessibilità (piano nazionale transitorio, deroga a vita limitata, ecc.).
  • Lo IED contiene requisiti obbligatori in materia di ispezioni ambientali. Gli Stati membri istituiscono un sistema di ispezioni ambientali e elaborano di conseguenza piani di ispezione. Lo IED richiede che una visita in sito abbia luogo almeno ogni 1 o 3 anni, utilizzando criteri basati sul rischio.
  • Lo IED garantisce al pubblico il diritto di partecipare al processo decisionale e di essere informato delle sue conseguenze, avendo accesso alle domande di autorizzazione, ai permessi e ai risultati del monitoraggio dei rilasci.

Attraverso il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), i dati sulle emissioni comunicati dagli Stati membri sono resi accessibili in un registro pubblico. Ciò fornisce informazioni ambientali sulle principali attività industriali.

Il nuovo IED

Nel 2022 la Commissione ha adottato proposte di revisione della direttiva IED e dell’E-PRTR. Le proposte mirano a migliorare la direttiva aumentando l’attenzione all’efficienza e al riutilizzo dell’energia, dell’acqua e dei materiali, oltre a promuovere l’uso di sostanze chimiche più sicure, meno tossiche o non tossiche nei processi industriali.

La direttiva riveduta sulle emissioni industriali vuole:

  • garantire un’attuazione completa e coerente della direttiva IED in tutti gli Stati membri, con controlli più rigorosi delle autorizzazioni sulle emissioni atmosferiche e idriche;
  • aumentare gli investimenti in tecnologie nuove e più pulite, tenendo conto dell’uso dell’energia, dell’efficienza delle risorse e del riutilizzo dell’acqua, evitando nel contempo il lock-in verso tecnologie obsolete;
  • sostenere una crescita più sostenibile dei settori che sono fondamentali per costruire un’economia pulita, a basse emissioni di carbonio e circolare;
  • coprire ulteriori attività agricole intensive e industriali, garantendo che i settori con un notevole potenziale di uso elevato delle risorse o di inquinamento limitino anche i danni ambientali alla fonte applicando le migliori tecniche disponibili;
  • istituire un centro di innovazione per la trasformazione industriale e le emissioni (INCITE);
  • integrare i requisiti precedentemente separati in materia di disinquinamento e decarbonizzazione in modo che i futuri investimenti nel controllo dell’inquinamento tengano maggiormente conto delle emissioni di gas a effetto serra, dell’efficienza delle risorse e del riutilizzo dell’acqua.
  • migliorare la trasparenza dei dati e l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali rendendo disponibili le sintesi dei permessi online e offrendo maggiori opportunità di partecipazione del pubblico alla definizione e alla revisione delle autorizzazioni.

La revisione dello IED fornisce un quadro per il funzionamento degli impianti industriali dell’UE in linea con il Green Deal europeo e con il piano d’azione Zero Pollution.

Al fine di prevenire e controllare meglio l’inquinamento, il nuovo IED impone alle autorità nazionali di ridurre ulteriormente i valori limite di emissione di inquinanti, sulla base delle cosiddette “migliori tecniche disponibili” (BAT), al momento della revisione delle autorizzazioni o della fissazione di nuove condizioni di autorizzazione.

Nuovi ambiti di applicazione della direttiva

Gli eurodeputati hanno appoggiato la proposta della Commissione per l’Ambiente di estendere lo IED agli impianti dell’industria estrattiva (miniere), ai grandi impianti che producono batterie, con l’eccezione degli impianti che assemblano esclusivamente moduli batteria e pacchi batterie e l’allevamento di bestiame su larga scala, nonché ad altri allevamenti di suini e pollame.

Per quanto riguarda gli allevamenti di bestiame, gli eurodeputati hanno votato per includere gli allevamenti di suini e pollame con più di 200 unità di bestiame (LSU) e gli allevamenti di bovini con 300 LSU o più. Per le aziende che allevano più di un tipo di questi animali, il limite dovrebbe essere di 250 LSU.

Gli eurodeputati hanno proposto di escludere le aziende che allevano animali in modo estensivo. La Commissione aveva originariamente proposto una soglia di 150 LSU per tutto il bestiame.

I deputati sottolineano, inoltre, l’importanza di garantire che i produttori al di fuori dell’UE soddisfino requisiti simili alle norme comunitarie.

I deputati hanno anche votato per aumentare la trasparenza, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in relazione all’autorizzazione, al funzionamento e al controllo degli impianti regolamentati.

Il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)

Il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) fornisce al pubblico l’accesso ai dati ambientali chiave provenienti dagli impianti industriali degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Svizzera, della Serbia e del Regno Unito.

L’E-PRTR viene aggiornato annualmente con i dati comunicati dagli impianti industriali che coprono 65 attività economiche.

Questi dati includono 91 inquinanti chiave come metalli pesanti, pesticidi, gas serra e diossine.

L’E-PRTR è strettamente collegato alla direttiva sulle emissioni industriali, con obblighi di comunicazione per le emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in linea con le condizioni di autorizzazione stabilite dalla direttiva. Ciò consente all’E-PRTR di:

  • fornire dati affidabili e comparabili sulle emissioni inquinanti dell’industria dell’UE
  • sostenere gli sforzi dell’industria per monitorare e ridurre il loro impatto ambientale
  • contribuire alla trasparenza e alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale

Nel 2022 la Commissione ha proposto di ridefinire il regolamento E-PRTR per creare il portale delle emissioni industriali.

Il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti si trasformerebbe, con il nuovo IED, in un portale dell’UE sulle emissioni industriali in cui i cittadini possono accedere ai dati relativi a tutte le autorizzazioni UE e alle attività inquinanti locali.

Le nuove regole mirano a

  • migliorare la trasparenza dei dati e l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso il portale delle emissioni industriali
  • riallineare l’ambito di applicazione settoriale e la granularità delle relazioni al fine di sostenere meglio l’attuazione della direttiva IED
  • migliorare la capacità di rispondere alle nuove richieste di segnalazione in materia di inquinanti e attività

Nell’ambito del conseguente registro dell’ UE sui siti industriali, i dati E-PRTR saranno comunicati in combinazione con i dati relativi agli IED e ai grandi impianti di combustione (LCP).

Il registro dell’UE sui siti industriali attua i requisiti della direttiva INSPIRE per rendere le informazioni territoriali e geografiche più accessibili e interoperabili. Il registro fornisce un chiaro collegamento tra i dati forniti dagli impianti industriali soggetti all’E-PRTR e quelli degli impianti industriali disciplinati dalla direttiva IED.

Le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1741 e 2018/1135 della Commissione costituiscono insieme la base giuridica per il registro dell’UE sui siti industriali.

Disposizioni speciali per i grandi impianti di combustione

Un impianto di combustione è un apparecchio tecnico in cui il combustibile viene ossidato per utilizzare il calore generato. I grandi impianti di combustione (LCP) hanno una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

I LCP sono responsabili di una grande quantità di emissioni di inquinanti atmosferici. Questo è il motivo per cui lo IED contiene disposizioni speciali per i LCP. Negli ultimi anni lo IED e le sue disposizioni speciali in materia di LCP hanno ottenuto riduzioni significative delle emissioni inquinanti LCP.

Il capo III e l’allegato V della direttiva IED fissano i requisiti minimi per talune emissioni di inquinanti derivanti da LCP.

In particolare, le autorizzazioni per gli LCP devono essere in linea con le conclusioni sulle BAT LCP di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione.

Requisiti minimi 

  1. Regole di aggregazione

Nei casi in cui i gas di scarico di due o più impianti di combustione sono o potrebbero essere scaricati attraverso una pila comune, le norme di aggregazione di cui all’articolo 29 della direttiva IED definiscono se e quando tale combinazione di impianti sia considerata un unico impianto di combustione. Ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale non sono presi in considerazione gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 15 MW.

  1. Valori limite di emissione

Fino a quando le loro autorizzazioni non saranno aggiornate in linea con le conclusioni sulle BAT LCP, i valori limite di emissione LCP sono stabiliti nell’allegato V della direttiva IED. I valori applicabili sono determinati in relazione alla potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione.

  • L’allegato V, parte 1, si applica ai LCP rilasciati prima del 7 gennaio 2013 o per i quali l’operatore ha presentato una domanda completa prima di tale data, a condizione che gli impianti fossero in funzione entro il 7 gennaio 2014.
  • La parte 2 dell’allegato V si applica a tutti gli altri LCP e agli LCP che beneficiano di un’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE.

Se un LCP è esteso o modificato, i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2, in relazione alla potenza termica nominale totale dell’intero LCP, si applicano alla parte dell’impianto interessata dalla modifica.

Gli LCP che alimentano combustibili solidi autoctoni potrebbero non essere in grado di rispettare i valori limite di emissione di SO2 fissati nell’allegato V a causa delle caratteristiche del carburante. Essi possono, invece, applicare i tassi minimi di desolforazione di cui all’allegato V, parte 5, previa convalida da parte dell’autorità competente di una relazione tecnica corredata di una giustificazione.

Nel caso di un impianto multicombustibile, i valori limite di emissione sono fissati conformemente all’articolo 40 della direttiva IED o, se del caso, all’allegato V, parte 7.

  1. Monitoraggio e valutazione della conformità

Il controllo delle sostanze inquinanti atmosferiche deve essere effettuato conformemente alle disposizioni dell’allegato V, parte 3, della direttiva IED. I valori limite di emissione nell’aria dello IED si considerano rispettati se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato V, parte 4.

 I passi successivi

La relazione sulla direttiva sulle emissioni industriali e la direttiva sulle discariche di rifiuti è stata adottata dai deputati con 55 voti favorevoli, 26 contrari e 6 astensioni, mentre il regolamento sul portale delle emissioni industriali è stato adottato con 78 voti favorevoli, 3 contrari e 5astensioni.

Il Parlamento dovrebbe adottare il suo mandato durante la sessione plenaria di luglio 2023, dopo di che potranno iniziare i negoziati con il Consiglio sulla legislazione finale.