Novità ravvedimento operoso: cosa cambia nel 2023

L'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo, relativi all'anno 2023, per provvedere al versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso

Pubblicato: 2 Marzo 2023 11:10

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 12/E del 1° marzo 2023, ha reso noti i codici tributo per provvedere al versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso. Si tratta, nello specifico, di sanzioni e interessi che si riferiscono alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, cui adempimento è previsto tramite modello F24.

Ravvedimento operoso e “speciale”: le istruzioni per il 2023

Le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale approvate per il 2023 sono contenute nell’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022: qui un riassunto delle principali novità fiscali). Con una serie di circolari, poi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato la prassi da seguire e le indicazioni valide per la “regolarizzazione delle irregolarità formali” relative a:

  • imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022;
  • “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti;
  • adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

L’Amministrazione finanziaria ha anche spiegato come regolarizzare le violazioni formali versando una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, rimuovendo così le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate hanno chiarito anche quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Il ravvedimento operoso

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti della dichiarazione dei redditi possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento tramite il cd. “ravvedimento operoso“:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione in questi casi è ridotta :

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.

Poi ancora:

  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015, inoltre, ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Di conseguenza, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Qui invece le cartelle che verranno cancellate dalla tregua fiscale approvata dal Governo Meloni

Il nuovo ravvedimento “speciale”

La legge di Bilancio 2023, invece, ha introdotto il nuovo “ravvedimento operoso speciale”, che permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.

Con un’apposita circolare (consultabile qui), l’Agenzia delle Entrate ha spiegato quali violazioni sarebbe stato possibile regolarizzare (come, invece, le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiarne).

I codici tributo 2023 in caso di ravvedimento operoso: cosa cambia

Con la circolare di marzo, quindi, ora l’Agenzia delle Entrate è ritornata sull’argomento e, per consentire il versamento tramite modello F24 (qui come si paga, dove e quali sono le banche convenzionate) degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, ha reso noti i codici tributo riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

Per Irpef e imposte sui redditi

 
Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte
8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011

1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011

1840
1841
1842
8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

4200

Per le imposte

Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il
versamento delle imposte
8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011

1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011

4041
4044
4045
8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011

1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011

4043
4047
4048
8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011

1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011

1790
1791
1792
1793
1794
1795
8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive

1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte
sostitutive

In relazione alla
fattispecie
oggetto di ravvedimento

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”.

I codici tributo soppressi

Con l’ultima comunicazione di marzo, infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la soppressione dei seguenti codici tributo:

  • “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
  • “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
  • “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

Attenzione perché: l’efficacia operativa della risoluzione non sarà valida da subito, ma operativa da maggio 2023.