Chi ha deciso di aderire al concordato preventivo biennale non può tornare sui propri passi. L’adesione doveva essere effettuata entro lo scorso 31 ottobre 2024: chi dovesse aver detto il fatidico sì, non può più cambiare idea. A nulla serva la decadenza – che avviene a seguito del mancato versamento delle imposte concordate -: il contribuente continuerà ad essere obbligato ad effettuare il versamento delle somme più elevate tra quelle che scaturiscono dall’accordo e quelle effettive che dovrebbero essere versate.
Sul fronte dei pagamenti con l’adesione al concordato preventivo biennale si va verso una scelta obbligata e irreversibile, che costringe a rispettare le regole del patto che è stato siglato.
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Concordato preventivo biennale, una scelta che non si può revocare
Tra i dubbi e le perplessità che circolano tra molti addetti ai lavori, uno è molto preciso: cosa succede, ma soprattutto come è necessario comportarsi, nel caso in cui si volesse tornare sui propri passi dopo aver accettato il concordato preventivo biennale?
Ora come ora la risposta è indubbiamente chiara e non lascia spazio a delle interpretazioni: non ci sono delle vie d’uscita. Il patto è vincolante e non è ammessa alcuna revoca presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.
Questo significa, in modo molto chiaro e preciso, che, almeno per il momento, il legislatore non ha contemplato l’ipotesi di un ripensamento dopo la scadenza del 31 ottobre 2024, data sostanzialmente vincolante per aderire al concordato preventivo biennale o per inviare un’eventuale dichiarazione dei redditi correttiva per ripristinare le regole ordinarie per andare a determinare la base imponibile e le relative imposte dovute.
All’orizzonte, almeno per il momento, non sembrerebbero intravedersi delle novità in questo senso, nemmeno se dovesse essere confermata la riapertura dei termini fino al 10 dicembre 2024. Sembrerebbe poco plausibile la possibilità che venga data la possibilità di rivedere le scelte che sono già state fatte.
La revoca in caso di decadenza
Gli effetti del concordato preventivo biennale non verranno meno nemmeno in caso di decadenza, come nell’ipotesi in cui il contribuente dovesse omettere di versare le imposte. Questo, sostanzialmente, è stato uno dei primi correttivi che sono stati introdotti dal Governo: nel caso in cui dovessero venire meno le condizioni per l’applicazione del patto fiscale non avrà alcun tipo di effetto nei rapporti con l’Erario.
Ad intervenire a gamba tesa su questo argomento è l’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 13/2024, modificato dal Decreto Correttivo n. 108 pubblicato ad agosto, che ha esplicitamente previsto che:
Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Volendo sintetizzare al massimo, la norma punta a tutelare gli incassi messi a bilancio, che allo stato attuale sarebbero 1,3 miliardi di euro. Quanti dovessero decadere dal concordato preventivo biennale saranno obbligati, in ogni caso, a versare le imposte determinate sulla base del reddito pattuito con l’Agenzia delle Entrate.
Non è detto, ad ogni modo, che si torni al calcolo delle imposte sulla base del reddito effettivo nel caso in cui dovesse risultare superiore a quello concordato. E quindi non è detto che il contribuente si trovi nella situazione di dover pagare delle imposte superiori rispetto a quelle che sono scaturite dall’accordo con l’AdE.
Il concordato preventivo biennale è una mossa vincente per l’Erario, che riuscirà ad incassare l’importo pattuito. O un importo superiore nel caso in cui il reddito effettivo dovesse risultare superiore rispetto a quello che era stato preventivato. Il contribuente non potrà scegliere come via di fuga la decadenza. Il patto sottoscritto con il fisco deve essere rispettato.
Quando si torna alle regole ordinarie
Il concordato preventivo biennale viene meno immediatamente solo in caso di cessazione. Proviamo a vedere quali sono le cause che possono determinare la fine del patto con l’Agenzia delle Entrate. In questo caso ci viene incontro l’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 13/2024, che elenca le seguenti casistiche:
- il contribuente decide di modificare l’attività svolta nel periodo coperto dal concordato preventivo biennale. Nel caso in cui per la nuova attività dovesse essere applicato lo stesso indice sintetico di affidabilità fiscale il patto con il fisco non decade;
- il contribuente dovesse decidere di cessare l’attività;
- il contribuente dovesse aderire al regime forfettario;
- l’ente o la società dovessero essere interessati a delle operazioni di fusione, scissione o conferimento. O se la società dovesse essere interessata a delle modifiche nella compagine sociale;
- il contribuente dovesse dichiarare dei ricavi superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità, maggiorato del 50%.
La cessazione può avvenire anche nel caso in cui siano presenti delle circostanze eccezionali che portino a generare dei minori redditi superiori al 30% rispetto a quelli che sono stati definiti attraverso il concordato preventivo biennale. Ad elencare queste casistiche ci ha pensato l’articolo 4 del Decreto Ministeriale 15 luglio 2024 relativo ai forfettari:
- eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- eventi di natura straordinaria che abbiano determinato danni ai locali destinati all’attività d’impresa, tali da renderli non più idonei all’uso;
- eventi di natura straordinaria che abbiano causato dei danni alle scorte di magazzino, che rendano impossibile accedere ai locali destinati all’esercizio dell’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi dopo averne dato comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
In sintesi
La scelta di aderire al concordato preventivo biennale è irrevocabile. Non si può tornare sui propri passi. Chi avesse deciso di aderirvi entro lo scorso 31 ottobre 2024, nel caso in cui avesse cambiato idea, non può fare niente.
Dal concordato preventivo biennale se ne esce solo per motivi particolarmente gravi, come la cessazione dell’attività o degli eventi catastrofici.