Assegno nucleo familiare, tutti gli aumenti fino al 31 dicembre: requisiti e come fare domanda

Il Governo ha approvato una maggiorazione speciale, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, per ciascun figlio a carico

Pubblicato: 5 Luglio 2021 09:48

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione speciale per ciascun figlio.

Con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021, l’Inps ha fornito specifiche istruzioni e indicazioni in merito all’adeguamento dei livelli di reddito familiare per poter ottenere l’assegno, a partire dal 1° luglio 2021.

Assegno nucleo familiare, a chi spetta

Iniziamo col dire che l’assegno spetta a queste categorie di persone:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
  • soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Assegno nucleo familiare, tutti gli aumenti

Ecco le maggiorazioni:

  • aumento di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a 2 figli
  • aumento di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili al lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Assegno nucleo familiare, come fare domanda

Ecco le modalità di presentazione della domanda per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

Per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web.

L’INPS provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare, con gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore (ed eventualmente di quello del richiedente qualora i due soggetti non coincidano, ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’INPS. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Lavoratori dipendenti del settore privato agricolo

Per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo a tempo indeterminato (OTI) la domanda di assegno per il nucleo familiare va presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste;

Lavoratori cui l’assegno è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto

Per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale.

Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni.

Lavoratori titolari di prestazioni particolari (CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA, IMA, ecc.)

Per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – restano valide le disposizioni per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione.

Anche in questo caso gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni.

Pensionati

Per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste, se spettano, verranno attribuite d’ufficio.

Assegno nucleo familiare, per chi è incompatibile con l’Assegno temporaneo per i figli?

La domanda che in molti ci state facendo è se gli assegni familiari sono compatibili con il nuovo Assegno temporaneo per i figli minori, introdotto con Il decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. La risposta purtroppo è no, ma con qualche eccezione.

Quindi, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, si applicano le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista.

Allo stesso modo, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia con le maggiorazioni fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente (per questi minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure).

Assegno nucleo familiare, per chi è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli?

Non c’è invece incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

Questi soggetti possono quindi fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.