È partita la sanatoria per gli esercenti che risultano in torto per non aver emesso scontrini e fatture relativi ai pagamenti incassati. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le istruzioni e le modalità per rendere operativa la norma prevista dal Dl Energia che “consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva”. Secondo quanto stabilito dal provvedimento, i contribuenti che dal primo gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.
La regolarizzazione
Il Fisco ha ricordato che volesse aderire alla sanatoria ha tempo fino al 15 dicembre per regolarizzare l’omesso invio dei dati, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legge n.131/2023. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato che le violazioni sanate con il ravvedimento operoso non saranno contate nelle quattro infrazioni concesse in cinque anni, con le quali si incorre nell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività (qui avevamo parlato della nuova pace fiscale sugli scontrini introdotta dal Governo Meloni con il Decreto Energia).
Nelle intenzioni del Governo la norma prevedeva inizialmente che i negozianti potessero mettersi in regola pagando un diciottesimo della multa più bassa possibile, ma la decisione è ricaduta sul ravvedimento operoso permettendo di pagare l’imposta, gli interessi arretrati e l’importo stabilito nella sanzione da un decimo a un quinto del minimo, a seconda del tipo di violazione e dal ritardo del pagamento (qui abbiamo parlato della virata sul ravvedimento operoso sugli scontrini).
Il ravvedimento operoso è concesso in deroga anche se la violazione è stata accertata entro il 31 ottobre, a meno che alla data di perfezionamento del ravvedimento non siano state già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti potranno godere della riduzione della multa anche se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività relativi a controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatti salvi i casi di avvenuta notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, e il ricevimento di un avviso bonario.
Il ravvedimento operoso è inapplicabile in caso di consegna di un processo verbale di constatazione in caso di omessa memorizzazione oppure di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
I controlli
Il Fisco provvederà a controllare i dati dei pagamenti con POS incrociando quelli di fatture e corrispettivi trasmessi: in caso di pagamenti elettronici di importo superiore alle transazioni certificate, partiranno gli alert dell’Agenzia delle Entrate in modo da favorire l’adempimento spontaneo.
Le lettere del Fisco saranno indirizzate ai titolari di partita IVA per i quali sono state riscontrate differenze tra gli importi delle transazioni POS e i dati trasmessi in modalità telematica.
Il contribuente potrà anche consultare la comunicazione e le informazioni “all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata ‘Cassetto fiscale’ e nell’interfaccia web ‘Fatture e corrispettivi’, nella sezione ‘Consultazione’, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva’.