La Tari non si paga per il giardino di casa ma solo con i requisiti giusti

Il legislatore ha previsto una serie di esenzioni al pagamento delle Tari: una di queste è per il giardino di casa. Ma solo a due condizioni

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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La Tari deve essere pagata per tutti gli immobili che, almeno potenzialmente, possono produrre dei rifiuti. Il discorso è diverso per le aree scoperte pertinenziali – al cui interno rientrano i giardini e i terrazzi di un’abitazione, solo per fare un esempio. Almeno nella maggior parte dei casi, sono escluse dal calcolo della tassa sui rifiuti, purché non siano delle aree che potenzialmente li potrebbero produrre.

Quella che abbiamo appena descritto è una delle tante situazioni che generano incertezze nel momento in cui si riceve il bollettino da pagare. Il dubbio maggiore che accomuna molti contribuenti è relativo a quella che viene definita come superficie imponibile, un dato importante perché serve a determinare quale importo il contribuente è tenuto a versare.

Dubbi e certezze dei contribuenti sulla Tari

Quando si parla di Tari i contribuenti hanno alcune certezze e altrettanti dubbi. Le stanze interne di un qualsiasi immobile rientrano nel calcolo della tassa.

Qualche perplessità sorge, invece, per il giardino. La gestione di questa area è complessa, anche se è piacevole e per molte persone costituisce un vero e proprio passatempo. Si producono sfalci e fogliame, che, in qualche modo, devono essere gestiti.

La domanda, a questo punto è solo una. Quest’area contribuisce a far aumentare la spesa annuale sui rifiuti? Il dubbio è più che lecito, ma la normativa traccia un confine netto e preciso su cosa sia tassabile e su cosa non lo sia.

E, soprattutto, si basa su un principio logico. La tassa deve essere pagata laddove si producono rifiuti in modo continuativo e non occasionale. Questo esclude, ai fini pratici, gli spazi aperti che hanno una funzione prettamente ornamentale o che servono a completare l’abitazione principale.

Il giardino è escluso dal calcolo della Tari

A fornire delle indicazioni precise e dettagliate su come debba essere gestita la tassazione dei rifiuti nei giardini è l’articolo 1, comma 641, della Legge 147/2013, attraverso la quale è stata istituita la Tari.

Il calcolo per quantificare la tassa da versare si basa su un principio generale. Gli oneri devono essere applicati esclusivamente alle superfici calpestabili che siano suscettibili di produrre dei rifiuti urbani.

La norma ha escluso alcune aree dai conteggi, in modo da evitare tassazioni ingiuste o sproporzionate. Questo è il motivo per il quale non vengono prese in considerazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali che siano sottoposti a tassazione, purché le stesse non risultino essere operative.

In questa descrizione vi rientra perfettamente il giardino privato di un’abitazione. Siamo davanti a un’area scoperta pertinenziale all’immobile principale.

In altre parole è uno spazio a servizio e ornamento della casa. La sua superficie, così come quella di balconi, terrazzi e cortili privati, non deve essere soggetta alla Tari, non andandosi a sommare a quella dei locali interni per determinare quale debba essere la base imponibile della tassa.

Una situazione simile, che si basa sostanzialmente sullo stesso principio, coinvolge le aree comuni del condominio, come lo sono i cortili e i giardini in condivisione tra più famiglie.

Quando non sono occupate in via esclusiva da un singolo soggetto sono escluse dal pagamento della tassa rifiuti (come previsto dall’articolo 1117 del Codice Civile).

Cosa si intende per area pertinenziale

In altre parole il legislatore ha escluso dal calcolo della Tari alcune aree pertinenziali. Perché siano esonerate dal pagamento è necessario che per le aree rispondano contemporaneamente a due requisiti:

  • pertinenziale;
  • non operativa.

Si parla di area pertinenziale nel momento in cui è stata destinata in modo durevole al servizio e all’ornamento dell’abitazione (in linea teorica il Codice Civile parla di un bene principale, che, almeno nel nostro caso, coincide proprio con l’immobile).

Uno degli esempi più emblematici che si muovono in questo senso è il giardino, ma la stessa funzione la hanno il garage e la cantina.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3800 del 16 febbraio 2018, ha sottolineato, comunque, che questo legame funzionale debba essere accertato caso per caso, andando a valutare anche quella che è la situazione specifica del l’immobile.

Che cos’è l’operatività

Altro requisito importante per avere diritto all’esonero della Tari è quello costituito dalla non operatività: un’area, anche quando è pertinenziale, nel momento in cui diventa operativa è tassabile.

Questo avviene nel momento in cui al suo interno si stia svolgendo un’attività che produce dei rifiuti in modo autonomo e ulteriore rispetto a quelli che generalmente vengono generati all’interno dell’abitazione.

Ma cosa si intende per operatività?  A fornire una risposta a questa domanda ci ha pensato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14718 del 26 maggio 2023, spiegando in cosa consiste l’idoneità dell’area a generare dei rifiuti aggiuntivi.

Questo avviene quando arriva a rappresentare un’estensione delle attività che vengono svolte all’interno dei locali sottoposti a tassazione.

Quando il giardino di un’abitazione viene utilizzato per il relax, per far giocare i bambini o quando viene impiegato per produrre frutta e verdura a uso personale, viene considerato come non operativo: non produce dei rifiuti diversi rispetto a quelli domestici.

Il fogliame e gli sfalci d’erba sono dei rifiuti verdi, che, almeno nella maggior parte dei casi, devono essere gestiti in modo separato.

Quando si paga la Tari per il giardino

Che il giardino sia pertinenziale all’abitazione non è sufficiente per escluderlo dai calcoli per pagare la Tari. Nel caso in cui l’area dovesse essere operativa è necessario versare la tassa sui rifiuti anche su quella superficie.

Ma quando ci si trova in questa situazione? Pensiamo al giardino di un ristorante, al cui interno troviamo dei tavoli e delle sedie per ospitare i clienti all’aperto quando c’è la bella stagione.

È una pertinenza del locale, ma è operativa a tutti gli effetti. Nel giardino viene svolta un’attività economica, attraverso la quale vengono prodotti dei rifiuti aggiuntivi, che sono avanzi di cibo, bottiglie e imballaggi (solo per citarne alcuni).

Quando si viene a verificare questa situazione è necessario versare la Tari anche su questa pertinenza.

Altro esempio è quello dell’officina meccanica, che utilizza l’area esterna per riparare i veicoli. O gli spazi all’aperto di un’azienda florovivaistica, dove vengono tenute e travasate le piante.