Fisco, agevolazioni Covid: stop ai controlli sulle perdite delle imprese

Il Mef dice stop ai controlli del Fisco e ferma le contestazioni sulle perdite fiscali legate ai contributi Covid e ad altre agevolazioni

Foto di Giorgia Bonamoneta

Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pubblicato:

Stop ai controlli da parte del Fisco alle imprese sulle perdite e sugli aiuti Covid. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e il direttore del Dipartimento delle Finanze, Giovanni Spalletta, hanno firmato un atto che avvia lo stop alle contestazioni sulle perdite per le imprese che hanno usufruito degli aiuti Covid. Si apprende che l’obiettivo è quello di risolvere le possibili situazioni che potrebbero riemergere dalle agevolazioni per cui non c’è una specifica disciplina a riguardo.

Nello specifico, l’obiettivo è chiudere tutte le pratiche in atto che hanno allertato le imprese. Infatti, dal Fisco è stato comunicato che il valore degli aiuti Covid ricevuti doveva essere dedotto dalle perdite riportabili per gli anni successivi. Nel corso degli ultimi anni, quindi, l’Agenzia delle Entrate chiedeva che le perdite utilizzabili per gli anni successivi dovessero essere inferiori. Ne è nato un problema che ora lo stop dovrebbe risolvere. L’atto però non si limita ai contributi Covid, ma si estende anche oltre.

Stop ai controlli del Fisco

Il Mef blocca il Fisco sui controlli alle imprese, ma solo in casi specifici. Il vice ministro dell’Economia e il direttore del Dipartimento delle Finanze hanno firmato l’atto che vuole risolvere alcune situazioni createsi nel momento in cui quelle aziende hanno ricevuto agevolazioni in caso di perdite relative alla questione emergenziale Covid, ma non solo.

Il caso principale è proprio quello del sostegno per l’emergenza Covid. Questo perché il Fisco avvisava che il valore degli aiuti ricevuti doveva essere dedotto dalle perdite riportabili per gli anni successivi. Il risultato è stato che l’Agenzia delle Entrate chiedeva che le perdite utilizzabili per gli anni successivi dovessero essere inferiori.

Le aziende che avevano usufruito degli aiuti Covid, avendo riportato perdite negli anni della gestione della pandemia, sono state raggiunte da atti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate in casi di beneficio derivante dalla combinazione degli aiuti Covid e dal riporto delle perdite fiscali.

Su cosa vale lo stop ai controlli

Lo stop ai controlli non vale soltanto per le imprese che hanno ricevuto aiuti Covid. L’atto di indirizzo, infatti, estende la sua applicazione anche a tutte le altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia.

Si applica così anche a chi usufruisce di altre agevolazioni come i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

Cosa non concorre alla formazione del reddito: proventi esclusi ed esenti

Come riporta Il Sole 24 Ore, tutto ruota intorno alla disciplina dei proventi esenti ed esclusi. Si tratta dell’articolo 84, comma 1, che dispone:

La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli disciplinati dall’articolo 87.

Sempre la norma stabilisce che non tutto l’ammontare dei proventi esenti riduce la perdita fiscale riportabile, ma solo la quota parte eccedente i componenti negativi non dedotti in base all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

L’atto di indirizzo ricorda infatti la distinzione tra proventi esclusi ed esenti, introdotta con la riforma Ires del 2004, che:

rispetto alla legislazione vigente, nell’inserire la categoria dei proventi esclusi tra quelli che non concorrono alla formazione del reddito, ha differenziato il trattamento fiscale rispetto a quello dei proventi esenti, consentendo la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi ad essi afferenti e il riporto delle perdite in modo da allinearlo a quello previsto per i proventi imponibili.

Con le diverse misure agevolative, come nel caso dei contributi erogati per il Covid, si sono create tre diverse situazioni:

  • proventi che non concorrono in quanto esenti;
  • proventi che non concorrono in quanto esclusi;
  • proventi che non concorrono.

Saranno proprio questi ultimi, attraverso l’atto di indirizzo, a finire nella categoria di quelli che “non concorrono in quanto esclusi”.

L’atto di indirizzo spiega che, poiché l’articolo 84 fa riferimento ai proventi esenti, “lo stesso non si applica a quelli che non concorrono alla formazione del reddito”. Restano però deducibili le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, che esclude i contributi dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi.