Legge Salva Suicidi, cos’è e come funziona la legge per estinguere i debiti

Tutti i segreti della Legge Salva Suicidi: come procedere in caso di sovraindebitamento per pagare i creditori

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 28 Novembre 2019 16:00Aggiornato: 29 Gennaio 2024 15:32

La Legge n. 2/2012, nota anche come Legge Salva Suicidi, permette ai soggetti che sono in sovraindebitamento di pagare a rate i creditori e gli avvocati incaricati. Sono molti i casi, anche in Italia, di persone che hanno contratto molti debiti e che si trovano in difficolta a pagare le varie rate. Persone che troppo spesso si vergognano a rivolgersi ad un professionista che possa dar loro una mano per sanare la situazione di crisi.

Ma cerchiamo di capire in cosa consiste la Legge Salva Suicidi e come farvi ricorso.

Cos’è la Legge Salva Suicidi

La cosiddetta legge Salva Suicidi permette ai debitori in stato di sovraindebitamento, cioè coloro che concretamente e in base alle proprie disponibilità economiche non sono in grado di far fronte ai pagamenti verso i creditori, di estinguere i propri passivi tramite procedure di dilazione.

La legge è stata approvata nel 2012 sotto il Governo Monti ed è tutt’ora in vigore. Essa è rivolta in particolar modo a piccoli imprenditori e a cittadini che non possono accedere alle procedure concorsuali (come il fallimento, ad esempio) e che hanno contratto debiti che non riescono a saldare.

Questi soggetti, se non hanno fatto ricorso nei precedenti tre anni alla procedura di composizione della crisi, possono proporre ai creditori, con l’aiuto di appositi organismi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che garantisca il regolare pagamento dei creditori.

Come funziona la Legge Salva Suicidi

Ma come funziona nel dettaglio la misura? L’accordo proposto ai creditori può essere elaborato con l’aiuto di specifici organismi di composizione della crisi. Vale a dire servendosi di organizzazioni costituite presso enti pubblici e tribunali, capaci di garantire un elevato livello di indipendenza.

Questi organismi sono iscritti in un registro del Ministero della Giustizia e il ricorso alle loro competenze può risultare fondamentale in quanto la proposta di accordo deve essere redatta in modo dettagliato e professionale. Questa, in cui ci sono documenti e atti volti ad attestare la fattibilità del piano di estinzione del debito verso i creditori, viene poi trasmessa al giudice. L’organismo, infine, esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, oltre a effettuare le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento.

In che cosa consiste il procedimento? Dopo essersi affidato a uno degli organismi suddetti, il debitore deve depositare la proposta di accordo in tribunale, oltre a far pervenire l’elenco di tutti i creditori (con le voci delle somme dovute a ognuno), dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti nell’ultimo quinquennio (con allegate dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) e dell’attestazione sulla fattibilità del piano. In aggiunta deve essere presentato l’elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia. Se il debitore ha un’attività deve depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

Le proposta

Il nocciolo della proposta naturalmente deve avere il fine di ristrutturare i debiti, anche tramite la cessione di parte dei redditi futuri. Laddove beni e redditi del debitore non siano sufficienti a coprire la fattibilità del progetto, la proposta deve essere sottoscritta da garanti che diano il via all’attuabilità dell’accordo.

A questo punto i creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi il proprio consenso. Non è necessario che l’accordo sia stipulato con la totalità dei creditori: basta che sia raggiunto con quelli che rappresentano almeno il 60% dei crediti.

Il giudice, se ritiene che la proposta di accordo abbia i requisiti in regola, fissa con decreto l’udienza e dispone che, per un periodo massimo di centoventi giorni, i creditori non possano cominciare o proseguire azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili). Contro il decreto i creditori che ritengono di essere lesi possono proporre reclamo al tribunale.

Una volta completati tutti i passaggi, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. Gli effetti dell’accordo vengono meno in caso di risoluzione o di mancato pagamento dei creditori estranei mentre la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.