Pignoramenti, per la Cassazione l’Agenzia delle Entrate si contesta davanti al giudice ordinario

Se il Fisco nega l’esistenza di un credito d’imposta pignorato, il creditore può contestare davanti al giudice ordinario dell’esecuzione

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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La Cassazione cambia le regole sui pignoramenti presso terzi quando il terzo pignorato è l’Agenzia delle Entrate. Con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, le Sezioni Unite civili hanno stabilito che la contestazione della dichiarazione negativa resa dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario.

La decisione riguarda in particolare il caso in cui venga pignorato un credito d’imposta vantato dal debitore nei confronti dell’Erario e l’Agenzia delle Entrate, chiamata come terza pignorata, dichiari di non dovere somme al contribuente.

Pignoramento, cosa ha deciso la Cassazione

Il punto centrale dell’ordinanza è la competenza del giudice chiamato a verificare la dichiarazione resa dal terzo pignorato.

Le Sezioni Unite hanno rivisto l’orientamento espresso in precedenza, in particolare con le decisioni n. 3773 e n. 9570 del 2014. Allora la controversia relativa alla dichiarazione negativa dell’Amministrazione finanziaria era stata ricondotta alla giurisdizione tributaria.

La Cassazione, nel nuovo pronunciamento, ha invece considerato le modifiche intervenute negli anni successivi sugli articoli 548 e 549 del Codice di procedura civile.

Il risultato: come già detto, quando occorre stabilire se il credito indicato nel pignoramento possa essere utilizzato per soddisfare il creditore procedente, la questione viene esaminata dal giudice ordinario dell’esecuzione. La stessa Cassazione spiega che il subprocedimento serve a stabilire, nell’ambito della procedura esecutiva, se il terzo possa liberarsi pagando il creditore invece del debitore.

Pignoramento, l’esempio

Facciamo un esempio per inquadrare: Tizio ha un debito nei confronti di Caio. Caio individua un possibile credito di Tizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e procede quindi con il pignoramento presso terzi. A quel punto l’Agenzia delle Entrate, in qualità di terzo pignorato, può rendere una dichiarazione negativa, sostenendo di non essere debitrice di somme nei confronti di Tizio. Ed è qui che scatta la novità: se Caio contesta quella dichiarazione negativa nell’ambito della procedura esecutiva e chiede l’accertamento dell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato, la questione viene esaminata dal giudice ordinario dell’esecuzione.

Ma attenzione: questo non significa, però, che il giudice ordinario diventi il giudice del rapporto tributario tra contribuente e Fisco.

L’accertamento effettuato dal giudice ordinario serve alla procedura esecutiva e produce effetti limitati a quella procedura. La Cassazione precisa che l’accertamento del rapporto di credito contenuto nella decisione non fa stato nei confronti del debitore esecutato (Tizio, nel nostro esempio di prima), ma opera tra creditore (Caio) e terzo nella fase esecutiva.

Ci sono dunque due livelli: da una parte c’è la procedura di pignoramento, nella quale il giudice ordinario deve verificare se il terzo sia effettivamente tenuto a pagare il debitore e, quindi, se possa essere ordinato il pagamento al creditore; dall’altra c’è il rapporto tributario, che continua a essere sottoposto alle regole della giurisdizione tributaria.

La svolta della Cassazione

La svolta della Cassazione è legata all’evoluzione normativa: gli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile sono stati modificati attraverso gli interventi legislativi del 2012, del 2014 e del 2015. Secondo le Sezioni Unite, queste modifiche hanno cambiato la funzione dell’accertamento dell’obbligo del terzo. Ora non si tratta più di ricostruire in modo generale e definitivo tutti i rapporti esistenti tra debitore e terzo. L’obiettivo è stabilire, all’interno della procedura esecutiva, se il terzo sia tenuto a pagare il creditore anziché il debitore.