Obbligo di partita Iva per gli insegnanti che impartiscono lezioni private o ripetizioni

Scatta l'obbligo di aprire la partita Iva quando gli insegnati impartiscono lezioni private o ripetizioni in modo abituale, organizzato e continuativo nel tempo

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 27 Marzo 2024 11:40

Scatta l’obbligo di aprire la partita Iva anche per gli insegnati che impartiscono delle ripetizioni o delle lezioni private in maniera regolare. Il diretto interessato ha la possibilità di optare per il regime forfettario o speciale. L’adempimento risulta essere in capo anche ai docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato o in modalità part time.

Nel momento in cui vengono impartite delle lezioni private o delle riparazioni in modo sporadico ed occasionale, può essere scelto il regime speciale. Nel caso in cui l’attività venga svolta in modo abituale – anche se è associata ad un lavoro dipendente – è necessario valutare l’apertura di una partita Iva e scegliere, eventualmente, tra il regime forfettario o quello speciale.

L’Agenzia delle Entrate non ha fornito delle indicazioni chiare e precise, invece, sulla necessità di aprire una partita Iva nel momento in cui si stia svolgendo un’altra professione. I chiarimenti sono stati forniti solo e soltanto per gli insegnanti che impartiscono delle ripetizioni o delle lezioni private che stanno contestualmente svolgendo un’attività didattica part time. La presa di posizione dell’AdE è arrivata a seguito di un interpello aperto da una docente, che fino a quel momento non aveva applicato la normativa. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa prevede la normativa.

Lezioni private: prestazione abituale od occasionale

Spesso riuscire a determinare se le lezioni private o le ripetizioni risultino essere un’attività abituale non è facile. La normativa in materia, infatti, non stabilisce delle regole precise o dei parametri quantitativi sui quali basarsi per individuare in maniera precisa e dettagliata quando una prestazione possa ritenersi occasionale o abituale.

Ma riuscire ad effettuare una netta distinzione è importante. Questo perché quando il contribuente si dovesse ritrovare in una o nell’altra situazione deve adeguarsi ad una differente disciplina fiscale. Dato che la distinzione tra abitualità ed occasionalità è incerta, la valutazione circa l’esistenza di uno dei due elementi deve essere fatta caso per caso.

Ogni situazione, quindi, deve essere analizzata e valutata prendendo in considerazione situazioni e fatti concreti. Non è possibile, quindi, tratteggiare una linea di confine a priori.

Quando le lezioni private diventano abituali

Abitualità e professionalità costituiscono due elementi fondamentali nel caratterizzare l’attività di fornitura di lezioni private, che sono sostanzialmente contraddistinte da:

  • ripetitività;
  • regolarità;
  • stabilità;
  • sistematicità dei rapporti.

Il fatto che le lezioni private vengano svolte in maniera abituale non implica necessariamente l’esclusività. E risulta essere perfettamente compatibile con un qualsiasi lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. O anche la partecipazione come socio in una qualsiasi società.

Una qualsiasi attività autonoma, la quale sia svolta anche solo per poche ore al giorno o saltuariamente, anche solo nei confronti dello stesso committente, il fatto che sia effettuata con costanza fa sì che venga considerata come abituale.

Lezioni private erogate occasionalmente

Sostanzialmente, nel momento in cui un contribuente effettua delle lezioni private, la sua attività rientra nella disciplina del lavoro autonomo svolto in maniera occasionale. Questa situazione, comunque vada, si viene a verificare unicamente quando le prestazioni vengono effettuate in maniera episodica, saltuaria e, soprattutto, non programmate.

Quando le lezioni private vengono fornite in maniera episodica ed occasionale, il contribuente non è obbligato ad assolvere ad alcun adempimento di tipo formale o sostanziale. Se non il semplice obbligo di rilasciare una ricevuta fiscale al committente. Sulla quale dovrà essere apposta una marca da bollo del valore di 2,00 euro nel caso in cui la prestazione dovesse superare i 77,47 euro. Ricordiamo, inoltre, che l’attività è soggetta alla Gestione Separata INPS nel momento in cui vengono superati i 5.000 euro lordi all’anno.

Le ripetizioni e le lezioni private prestate in maniera occasionale devono essere gestite attraverso l’applicazione del regime speciale, ai sensi della Legge n. 145/18.

Quando l’attività diventa abituale

Il discorso cambia nel momento in cui l’attività diventa abituale. Purtroppo non esistono delle regole chiare e ben definite attraverso le quali delineare un netto confine tra le attività occasionali e quelle abituali. Sostanzialmente è possibile, comunque vada, considerare come professionale quella attività che viene svolta dal contribuente in modo organizzato e continuativo. L’esempio classico in questo senso è quello del docente che impartisce delle lezioni su determinate materie scolastiche all’interno di un istituto privato. Quando si viene a creare questa situazione, l’attività viene svolta in maniera professionale. In questo caso l’insegnante è obbligato ad aprire la partita Iva. Anche quando è titolare part time di una cattedra.

A fornire queste indicazioni è direttamente l’Agenzia delle entrate, all’interno della risposta all’interpello n. 63 dell’8 marzo 2024. Il contribuente è tenuto ad aprire la partita Iva anche se è un dipendente pubblico, perché sta svolgendo un’attività economica che risulta essere rilevante ai fini dell’imposta.

Il diretto interessato, a questo punto, ha piena libertà di optare per il regime forfettario o per il regime speciale sulle lezioni private, così come previsto dalla Legge n. 145/18. Nel primo caso è prevista una tassazione del reddito con un’aliquota del 15%: non viene applicata l’Iva, ma vige l’obbligo di emettere fattura. Nel secondo caso viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 15% sui redditi che derivano dalle lezioni private e dalle ripetizioni. E vige l’obbligo di fatturazione in regime di esenzione.

Aprire una partita Iva come docente

La partita Iva può essere aperta in maniera veloce e molto facilmente. L’operazione può essere effettuata online. È sufficiente accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire passo a passo la procedura online: presentando il modello AA9/12 non è necessario nemmeno sostenere dei costi particolari. Non appena viene conclusa la procedura viene rilasciato un codice di undici cifre che costituisce la partita Iva, il quale dovrà essere inserito all’interno di ogni fattura che verrà emessa.

Nel momento in cui si apre la partita Iva, è necessario anche indicare il codice Ateco, che identifica il tipo di professione che viene esercitata, che per i gli insegnanti deve essere:

  • codice Ateco: 96.09.09. Descrizione: Altre attività di servizi per la persona nca.