Tra gli appuntamenti fiscali più importanti di dicembre c’è la scadenza del termine per il saldo Imu. L’Imposta municipale unica, cioè l’imposta sul possesso degli immobili, si divide in due parti. A giugno, in particolare il 16 giugno, è scaduto il termine per pagare l’acconto o la rata unica, mentre il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo.
Non tutti devono pagare l’Imu. Dal 2014 infatti si paga solo per le seconde case, i negozi, gli uffici e i capannoni e dal 2020 racchiude anche la Tasi. Quindi il 16 dicembre è una scadenza sì importante, ma limitata a un gruppo di proprietari di immobili o titolari d’uso specifico, perché non solo devono rientrare nelle categorie chiamate al pagamento, ma devono anche aver accettato la divisione in due rate prevista a giugno. Ricordiamo inoltre che ci sono delle eccezioni e che alcuni immobili sono esentati. Inoltre, non mancano le agevolazioni per ridurre la tassa.
Indice
Chi deve pagare l’IMU a dicembre?
L’Imposta municipale unica sul possesso degli immobili non è una tassa che devono pagare tutti, ma nel caso si rientri nelle categorie obbligate al pagamento, esistono due termini di scadenza da ricordare. Le date sul calendario sono:
- 16 giugno per la scadenza del termine dell’acconto o della rata unica, in base all’aliquota e alla detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; per l’acconto il calcolo è la metà di quanto versato nel 2024;
- 16 dicembre, termine per il pagamento del saldo in caso a giugno sia stato pagato solo l’acconto, sulla base delle delibere comunali pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del Ministero dell’Economia.
Questo risponde alla domanda di chi deve pagare l’Imu a dicembre, ma è utile anche sapere chi deve pagare l’Imu in generale. In questo caso ricordiamo che l’imposta sul possesso degli immobili è dovuta, dal 2014 in poi, solo per le seconde case, i negozi, gli uffici e i capannoni. Quindi devono pagare l’Imu:
- i proprietari di immobili e fabbricati, terreni e aree fabbricabili e seconde case;
- i titolari del diritto di usufrutto;
- i titolari del diritto d’uso;
- i titolari del diritto di abitazione;
- i titolari del diritto di enfiteusi e di superficie;
- i concessionari di aree demaniali;
- gli utilizzatori degli immobili in forza di contratto di leasing, anche per l’immobile in corso di costruzione;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chi è esentato dal pagamento?
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2014 sono stati esentati dal pagamento dell’Imu i possessori di abitazioni principali. Per “abitazioni principali” si intende l’abitazione in uso come dimora abituale e nella quale si risiede anagraficamente.
Attenzione: in caso di assenza di uno dei due requisiti, cioè “dimora abituale” o “residenza anagrafica”, l’immobile è considerato seconda casa e quindi soggetto al versamento.
Sono quindi esenti dal pagamento dell’Imu:
- immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto, ubicati nei Comuni delle isole minori o nei Comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, oppure terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali;
- immobili ricadenti nella ZES Unica Mezzogiorno (acquisti o costruzioni 2025, destinati ad attività d’impresa);
- immobili a uso culturale (musei, biblioteche, ecc.);
- immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- immobili dell’Accademia dei Lincei;
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
- immobili situati in aree colpite da calamità naturali con stato d’emergenza attivo o prorogato.
Le agevolazioni Imu per il 2025
Oltre all’esenzione ci sono anche delle agevolazioni, quindi anche chi deve pagare l’imposta può ricevere degli sconti. Nel 2025 resta attiva per esempio la riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado quindi figli e genitori, ma esiste anche la riduzione del 50% per l’immobile di interesse storico e artistico e per quelli dichiarati inagibili.
Un’ulteriore riduzione del 50% è possibile per un solo immobile posseduto da pensionati residenti in uno Stato estero di assicurazione diverso dall’Italia, ma con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Esiste infine la riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato.
Come si paga?
Per pagare l’Imu in rata unica o con saldo si può procedere con un modello F24 standard o semplificato, si può pagare attraverso la piattaforma PagoPA o con apposito bollettino postale.