Il 55% degli italiani ritiene che le pessime condizioni delle strade, tra cui buche e lavori non segnalati, siano una delle principali cause di incidenti. Eppure, il Codice della Strada è chiaro: l’obbligo per gli enti proprietari di garantire la sicurezza della rete viaria attraverso una costante manutenzione e il corretto posizionamento della segnaletica (art. 14 C.d.S.)
Nonostante questa responsabilità sia ben definita dalla legge, il problema delle buche resta, soprattutto nelle grandi città, dove ogni giorno migliaia di automobilisti si trovano a fare i conti con strade dissestate e pericolose.
La Corte di Cassazione recentemente, ha ribadito che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la buca e il danno, mentre spetta all’ente pubblico provare l’eventuale caso fortuito per liberarsi da responsabilità (Cass.ord. n.18518/2024). Non è sempre semplice ottenere il risarcimento: visibilità, segnaletica e diligenza alla guida possono influenzare l’esito. Vediamo come stanno le cose.
Indice
Chi è responsabile per i danni causati da buche stradali?
La responsabilità per i danni provocati da buche stradali ricade sull’ente proprietario o gestore della strada. In linea generale, il Comune è responsabile per le strade urbane, mentre la competenza passa alla Provincia, alla Regione o all’ANAS per le rispettive arterie provinciali, regionali o statali. Infatti, come detto:
“l’ente pubblico ha l’obbligo di mantenere la strada in condizioni sicure e segnalare tempestivamente eventuali pericoli.”
L’ art. 2051 c.c. stabilisce il principio della responsabilità oggettiva del custode (aldilà del dolo e della colpa): l’ente pubblico è responsabile dei danni causati dalle strade di sua competenza, salvo che riesca a provare l’esistenza di un caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile.
Tuttavia, la responsabilità può derivare anche dall’art. 2043 c.c., se l’ente non ha adottato adeguate misure di manutenzione o segnalazione dei pericoli. In questo caso, la responsabilità è di tipo aquiliano e si basa sulla colpa dell’ente, che deve vigilare e garantire la sicurezza della viabilità.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’ente risponde dei danni causati dalle buche stradali, a meno che non provi l’imprevedibilità dell’evento o il comportamento imprudente del conducente (Cass. sent. n. 15742/2019).
Tuttavia, l’ente può liberarsi dalla responsabilità se dimostra:
- Il caso fortuito: ad esempio, una buca apertasi pochi istanti prima dell’incidente.
- Il concorso di colpa del danneggiato: come guida imprudente o mancato rispetto della segnaletica stradale.
Quali prove devo raccogliere per ottenere il risarcimento?
Per ottenere il risarcimento dopo un danno causato da una buca stradale è opportuno raccogliere prove chiare, tempestive e complete. L’onere della prova spetta al danneggiato: sarà dunque l’automobilista a dover dimostrare l’accaduto, il danno subito e il collegamento tra il dissesto stradale e il sinistro.
- Fotografie e video per mostrare la posizione e il contesto stradale; primi piani per evidenziare la profondità della buca (usando oggetti di confronto, come un righello). Occorre fotografare la targa del veicolo e i punti d’impatto. Può essere utile fare un video per documentare la viabilità e l’assenza di segnaletica;
- annotare data, ora e condizioni del sinistro. Se possibile, usare la geolocalizzazione delle foto o un’app di rilevamento incidenti;
- testimonianze oculari;
- intervento delle autorità per effettuare il verbale dell’incidente, che sarà una prova ufficiale del dissesto stradale;
- documenti dei danni al veicolo (preventivi e fatture per la riparazione; ricevute del carro attrezzi; relazione del meccanico).
Risarcimento danni veicolo: la procedura
Per ottenere il risarcimento dei danni al veicolo causati da una buca stradale la procedura prevista dalla legge è articolata in due fasi principali: la fase stragiudiziale (tentativo di risoluzione bonaria) e, se questa non produce esito positivo, la fase giudiziale (ricorso in tribunale).
Fase stragiudiziale: primo passo per ottenere il risarcimento
La fase stragiudiziale spesso, può evitare una lunga causa. In primo luogo, occorre inviare una lettera di richiesta danni (diffida stragiudiziale), mediante il proprio legale di fiducia, all’ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, Regione o ANAS) mediante raccomandata A/R o PEC. L’ente potrà accettare la richiesta e proporre una transazione (un accordo bonario con un importo risarcitorio ridotto); oppure negare il risarcimento, spesso sostenendo il caso fortuito o il concorso di colpa del conducente. Pertanto, prima di agire in giudizio, è utile tentare una mediazione o negoziazione assistita tramite avvocati.
Fase giudiziale: ricorso al giudice se l’ente non paga
Se la fase stragiudiziale fallisce, l’unica via è l’azione legale. L’avvocato predispone l’atto di citazione contenente l’indicazione delle parti, l’esposizione dei fatti e delle prove a sostegno della richiesta di risarcimento; con il quale viene individuato il giudice competente:
- Giudice di Pace: per danni fino a €5.000 (competenza per valore);
- Tribunale Ordinario: per danni superiori a €5.000.
Il giudice può disporre una CTU per accertare le cause del danno e l’entità economica delle lesioni al veicolo.Se il giudice riconosce la responsabilità dell’ente, nella sentenza verrà stabilito l’importo del risarcimento (comprensivo di danno materiale, perizia, carro attrezzi, ecc.); il rimborso delle spese legali; gli interessi legali.
In quali situazioni potrei non ottenere il risarcimento?
Ottenere il risarcimento per i danni causati da una buca stradale non è scontato. Anche se il diritto al risarcimento è previsto per legge, ci sono diverse circostanze in cui la richiesta può essere rigettata. Vediamo i principali motivi per cui il risarcimento potrebbe essere negato.
Caso fortuito: evento imprevedibile e inevitabile
La causa principale di rigetto è il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile, non controllabile dall’ente responsabile. È la principale esimente prevista dall’art. 2051 c.c. per l’ente custode. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’ente si libera da responsabilità solo se prova che la buca si è formata in modo improvviso e non prevedibile (Cass. n. 24855/2017).
Esempi
- una buca creatasi immediatamente prima dell’incidente, senza che l’ente avesse il tempo materiale per ripararla o segnalarla;
- danni causati da eventi naturali eccezionali, come una frana o un’alluvione improvvisa.
Concorso di colpa dell’automobilista
Il risarcimento può essere negato o ridotto se il danneggiato ha contribuito con il proprio comportamento a causare il sinistro (art. 1227 c.c.). Se il giudice riconosce il concorso di colpa, il risarcimento viene proporzionalmente ridotto.
Esempi di concorso di colpa:
- guida distratta o imprudente: ad esempio, l’automobilista procedeva a velocità elevata o non ha rispettato le condizioni della strada (Cass. n. 24855/2017).
- uso del cellulare o altre forme di disattenzione alla guida.
- violazione del codice della strada, come il mancato rispetto del limite di velocità o della segnaletica.
Presenza di segnaletica di pericolo
L’ente è esente da responsabilità se aveva adeguatamente segnalato il pericolo, ad esempio con cartelli stradali di dissesto o lavori in corso o con segnaletica luminosa o provvisoria. Secondo la Cassazione la presenza di segnaletica chiara ed evidente esclude la responsabilità dell’ente, poiché il pericolo era stato adeguatamente segnalato al conducente (Cass. n. 15742/2019).
Prescrizione del diritto al risarcimento
Il diritto al risarcimento per danni da buca stradale si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c., danno extracontrattuale). Se la richiesta viene presentata dopo il termine di prescrizione, il risarcimento sarà negato. È consigliabile inviare la lettera di diffida all’ente responsabile entro pochi giorni dall’incidente per interrompere i termini di prescrizione.