Investito fuori dalle strisce: la Cassazione assegna al pedone il 75% della colpa

Fuori dalle strisce il pedone deve dare precedenza ai veicoli, altrimenti il giudice può ridurre il risarcimento per concorso di colpa.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Attraversa fuori dalle strisce, viene investito da un autobus e, dopo anni di causa, si ritrova a dover pagare anche le spese legali. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 26670 del 3 ottobre 2025, ha confermato una regola che molti pedoni dimenticano, chi attraversa fuori zebratura deve dare la precedenza ai veicoli e comportarsi con prudenza. Non basta dire “andava piano” o “mi doveva vedere”; se la visibilità è buona e il mezzo procede a velocità moderata, il pedone che entra in carreggiata senza guardare rischia di essere considerato prevalentemente responsabile dell’investimento.
Nel caso deciso dai giudici, la colpa è stata quantificata al 75%, con conseguente riduzione del risarcimento e condanna a rifondere parte delle spese processuali.

Quando il pedone assume gran parte della responsabilità: il caso 75% in Cassazione

Gli Ermellini nel caso de quo hanno ricostruito la dinamica: visibilità ottima, nessun ostacolo, velocità moderata del mezzo. Il pedone avrebbe dovuto accorgersi dell’autobus e attendere il momento opportuno per attraversare. Non lo ha fatto, violando l‘art.190 del Codice della Strada:

Fuori dalle strisce, il pedone deve dare precedenza ai veicoli e procedere con la massima prudenza.”

La decisione si fonda sul fatto che la presunzione di colpa del conducente (art. 2054 c.c.) non è automatica. Può essere vinta se si dimostra che il pedone ha tenuto un comportamento imprudente o imprevedibile. In quel caso, il risarcimento si riduce secondo l’art. 1227 c.c., che prevede la diminuzione proporzionale per colpa del danneggiato. Il risultato è un equilibrio sottile, l’automobilista resta obbligato a prudenza, ma chi attraversa fuori zebratura si assume una parte significativa del rischio. E se l’incidente avviene in condizioni di piena visibilità, il concorso di colpa può arrivare fino al 75%.

Quali sono le regole se attraversi fuori dalle strisce?

Il Codice della Strada impone ai pedoni di usare gli attraversamenti, se presenti. Solo quando non ci sono o si trovano a più di 100 metri di distanza è consentito attraversare perpendicolarmente alla carreggiata, prestando massima attenzione al traffico. Sono vietati gli incroci in diagonale, le soste in mezzo alla strada o i passaggi improvvisi tra le auto in sosta.

In pratica, il pedone può attraversare fuori dalle strisce solo se non ha alternative immediate e se lo fa con prudenza, assicurandosi che i veicoli abbiano il tempo di rallentare.”

Ciò significa che chi taglia la carreggiata a pochi metri da un passaggio pedonale o si muove distrattamente magari guardando il telefono rischia di vedersi attribuire una quota rilevante di colpa in caso di investimento.

Quando resta prevalente la responsabilità del conducente

Le cose cambiano se il pedone attraversa sulle strisce o è in procinto di impegnarle.
L’art. 191 CdS stabilisce un obbligo di comportamento:

I conducenti devono rallentare e, se necessario, fermarsi, per consentire il passaggio in sicurezza.”

La norma impone anche un dovere generale di prudenza verso chi si trova sulla carreggiata, anche se non ancora sul passaggio pedonale. In altre parole, il pedone che sta per attraversare, con condotta visibile e prevedibile, ha diritto di precedenza.

Se l’attraversamento avviene su zebratura ben segnalata, in condizioni di luce adeguata o con semaforo pedonale verde, la responsabilità resta in capo al conducente, salvo casi eccezionali.

Chi è alla guida gestisce un mezzo potenzialmente pericoloso e deve sempre mantenere il controllo, anche di fronte a comportamenti parzialmente disattenti del pedone.”

Solo se l’azione del pedone risulta del tutto anomala o imprevedibile, per esempio, un attraversamento di corsa tra due auto o con semaforo rosso, si può parlare di concorso di colpa.
Negli altri casi, la colpa resta prevalente o esclusiva del conducente.

Come si calcolano percentuali e importi del risarcimento?

Il giudice nel quantificare il risarcimento deve prima “pesare” le condotte di entrambi pedone e conducente, applicando l’art. 1227 c.c., che prevede la riduzione proporzionale del risarcimento se il danneggiato ha contribuito con la propria colpa al sinistro. La percentuale dipende dalla gravità della condotta e dalle circostanze oggettive.
Se il pedone attraversa fuori dalle strisce, con buona visibilità e veicolo lento, la riduzione può arrivare fino al 75%. Invece, se entrambi tengono comportamenti imprudenti pedone distratto e conducente veloce o disattento il concorso può assestarsi intorno al 50/50.
Al contrario, se l’investimento avviene sulle strisce o in condizioni di precedenza pedonale, la responsabilità del conducente resta integrale e al pedone spetta il 100% del risarcimento.

Come detto, l’art. 2054 c.c., stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente. Ciò significa che l’automobilista deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: frenata tempestiva, velocità adeguata, distanza di sicurezza.

Le voci risarcitorie comprendono:

  • danno biologico, temporaneo o permanente, calcolato con le Tabelle milanesi, aggiornate con gli indici ISTAT e applicate come parametro uniforme dai tribunali;
  • danno patrimoniale, per spese mediche, perdita di reddito o necessità di assistenza;
  • danno morale, che la Cassazione ha ribadito essere parte integrante del danno non patrimoniale, da liquidare anch’esso secondo le Tabelle.

In sostanza, il giudice non risarcisce solo le ferite fisiche ma tutta la sofferenza derivante dall’incidente, sempre rapportata alla percentuale di colpa accertata.

Quando il pedone vince anche se era fuori dalle strisce

In tribunale, il pedone può vincere se riesce a spostare il baricentro della prova. In pratica, la strategia difensiva punta su tre fronti.
Il primo è tecnico, ricostruire con precisione la dinamica attraverso rilievi, filmati, tempi di reazione, distanza d’arresto. I consulenti di parte mostrano spesso che, anche a 40 km/h, bastavano pochi metri per frenare.
Il secondo è comportamentale, evidenziare che il pedone ha rispettato le regole di base, attraversamento perpendicolare, controllo del traffico, mancanza di alternative sicure, per far emergere una condotta attenta, non impulsiva.
Il terzo è probatorio, usare la presunzione dell’art. 2054 c.c. come leva, costringendo l’automobilista a dimostrare di aver fatto tutto il possibile. Quando non ci riesce, anche un attraversamento fuori zebratura si traduce in un risarcimento pieno o quasi.

Come trattare l’offerta dell’assicurazione?

Dopo un investimento, la prima proposta dell’assicurazione non è quasi mai definitiva.
Spesso si basa su una ricostruzione sommaria o su una stima prudente delle percentuali di colpa. Per questo è importante valutare con attenzione ogni cifra offerta, verificando che rispecchi i fatti e le prove disponibili.

Se il pedone possiede video, testimoni o rilievi tecnici che mostrano una condotta più corretta di quanto sostenuto, è possibile eccepire la percentuale di responsabilità attribuita e chiedere un ricalcolo del risarcimento. Le immagini di telecamere o dashcam, i verbali della Polizia Locale e i referti medici sono spesso decisivi per ottenere un importo più alto. Se l’offerta è palesemente bassa, è possibile presentare un reclamo formale e, in mancanza di risposta, avviare una procedura di negoziazione assistita con l’ausilio di un avvocato. È un passaggio obbligatorio prima della causa e spesso porta a un accordo più equo.
In alternativa, si può agire in giudizio, dove il giudice nominerà una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per stimare i danni in modo oggettivo.