Mio padre può davvero lasciare tutto alla badante?

Anziano lascia tutto alla badante, è legale? Sì, ma deve rispettare la quota di legittima. Altrimenti gli eredi possono impugnare il testamento

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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A Rovereto una badante è stata condannata in primo grado (sentenza non definitiva) per essersi fatta nominare erede del patrimonio da 5 milioni della baronessa Malfatti. Una storia che divide: riconoscenza o manipolazione? È la fotografia di tante famiglie in cui l’assistenza diventa legame e il confine tra affetto e influenza si fa sottile.

Può davvero lasciare tutto alla badante?

No, non può lasciare tutto alla badante, ma può destinarle una parte dell’eredità, quella che la legge chiama quota disponibile.
Il resto è riservato agli eredi legittimari, cioè coniuge, figli e, in mancanza di questi, i genitori. È una tutela inderogabile prevista dagli artt. 536 e ss. del Codice civile, volta a garantire la continuità economica dei legami familiari anche dopo la morte.
Pertanto, anche se il padre redige un testamento lasciando tutte le sue sostanze alla badante, quel testamento non può ledere la quota di legittima spettante ai familiari. Solo se il testatore non ha più legittimari (nessun coniuge, nessun figlio, nessun genitore vivente), la badante può diventare erede universale e ricevere l’intero patrimonio.

Se ci siamo noi figli (o il coniuge), quanto può darle?

Il modo più chiaro per capire quanto il padre può lasciare alla badante è fare riferimento alle quote di legittima fissate dall’art. 542 c.c. e dalle tabelle del Consiglio Nazionale del Notariato.
Ecco gli esempi più comuni:

Composizione familiare

Quota riservata ai legittimari

Quota disponibile (che può essere lasciata alla badante)

Coniuge + 1 figlio

½ al coniuge + ¼ al figlio

¼ disponibile

Coniuge + 2 o più figli

⅓ al coniuge + ⅔ ai figli

0 disponibile

Solo figli (uno o più)

½ ai figli

½ disponibile

Solo coniuge

½ al coniuge

½ disponibile

Nessun legittimario (no coniuge, no figli, no genitori)

100% disponibile

La ratio di questi limiti è facilmente intuibile, il legislatore tutela la solidarietà familiare quale principio costituzionale (art. 30 Cost.) e impedisce che un anziano, magari fragile o influenzabile, possa privare del tutto i suoi familiari dei diritti ereditari.

Ha fatto testamento alla badante: cosa possiamo fare quali eredi?

La legge prevede strumenti processuali ad hoc per ristabilire l’equilibrio violato dal testamento.

Azione di riduzione

È il rimedio previsto dagli artt. 553 e ss. c.c. Serve a eliminare, totalmente o in parte, le disposizioni testamentarie che superano la quota disponibile o che ledono i diritti dei legittimari. Può essere proposta da chi risulta leso (figli, coniuge, genitori) e si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione. L’effetto è retroattivo, il bene torna a far parte dell’eredità, ma solo nei limiti della quota che spetta all’erede legittimo.

“L’azione di riduzione mira a ripristinare l’equilibrio successorio, non a punire la volontà del defunto (Cass. civ., sent. n. 24762/2023)”.

Azione di restituzione: quando i beni sono già passati di mano

Se la badante ha venduto o donato i beni ricevuti, l’erede può agire contro i terzi acquirenti con la azione di restituzione, ma solo a determinate condizioni.
L’art. 564 c.c. stabilisce che:

“Per agire contro chi non è coerede, occorre aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario”.

Senza tale passaggio formale, la domanda è inammissibile, una tutela che il legislatore impone per garantire trasparenza tra il patrimonio ereditario e quello personale dell’erede. L’azione si prescrive in 10 anni, ma inizia a decorrere solo dal momento in cui il legittimario scopre l’atto lesivo.

“Quali sono i diritti degli eredi legittimi in caso di eredità lasciata alla badante? Gli stessi previsti per ogni successione lesiva, riduzione e, se serve, restituzione dei beni”.

Azione di annullamento: se c’è incapacità o manipolazione

Diversa è l’ipotesi in cui il testatore non fosse lucido, o sia stato condizionato da pressioni indebite.
Gli artt. 624 e 591 c.c. consentono di chiedere l’annullamento del testamento entro 5 anni se si prova che la volontà non è stata libera o consapevole. Le situazioni tipiche riguardano anziani con patologie degenerative, isolamento, o dipendenza psicologica dalla persona beneficiaria.

“Il testamento è annullabile quando la volontà del de cuius sia stata viziata da dolo, violenza o incapacità naturale, anche temporanea (Cass. civ., ord. n. 8815/2024)”.

In tali casi il giudice può disporre una consulenza medico-legale per ricostruire la capacità di intendere e volere al momento della firma.

Donazioni e “vendite” alla badante: si possono cancellare?

Spesso l’eredità alla badante non emerge da un testamento, ma da atti compiuti in vita, bonifici, donazioni di denaro, pagamenti di spese o addirittura vendite fittizie.
La legge, però, consente di riportare equilibrio anche su questi atti, se superano la quota disponibile.

Donazioni dirette e indirette: quando si riducono

Le donazioni dirette, come il trasferimento di un immobile o una somma di denaro, sono impugnabili se superano la quota disponibile.
Ma anche le donazioni indirette, cioè gli atti che mascherano una liberalità, possono essere ridotte. È il caso del padre che paga il prezzo di una casa intestata alla badante o che le versa somme ingenti senza una giustificazione di lavoro.
La Cassazione, con la sentenza n. 3558 del 2024, ha chiarito che:

“Anche le liberalità atipiche rientrano nel calcolo della quota di legittima e sono riducibili se ledono i diritti degli eredi”.

Quindi, non occorre un atto notarile per configurare una donazione, anche un bonifico senza causa apparente può valere come trasferimento gratuito.

Le “vendite” simulate: un altro modo per aggirare la legge

Un capitolo delicato riguarda le vendite simulate, contratti di compravendita in cui il prezzo è solo formale, ma nessun pagamento reale avviene. In questi casi la Cassazione ha riconosciuto che la simulazione può essere provata anche con presunzioni, testimoni e analisi dei movimenti bancari.

“Quando la vendita è solo apparente e manca il trasferimento di denaro, l’atto ha natura di liberalità e può essere ridotto come una donazione (Cass. civ., n. 12317/2019)”.

Il giudice valuta gli indizi di sproporzione tra prezzo e valore reale, la capacità economica dell’acquirente e la relazione personale con il venditore.
Un’operazione immobiliare a prezzo simbolico o un trasferimento a ridosso della morte sono segnali tipici di un tentativo di aggirare i limiti successori. Per impugnare un lascito in vita, gli eredi devono ricostruire la catena dei trasferimenti attraverso estratti conto, bonifici, ricevute e dichiarazioni fiscali.
In molti casi, le spese sostenute per la badante (utenze, arredi, bonifici non giustificati) vengono considerate donazioni indirette, riducibili nei limiti della quota disponibile.